Al via la “flat tax” per i neo residenti in Italia

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Pronte le regole delle Entrate per chi decide di trasferire la residenza in Italia

Arrivano    le    istruzioni    dell’Agenzia    delle    Entrate    per    gli    stranieri    che intendono  trasferire la loro residenza fiscale in Italia beneficiando di un una imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’ estero. L’opzione, introdotta con la Legge di bilancio 2017,  prevede  il  pagamento  di  un’imposta forfettaria di  100mila  euro  per  ciascun periodo  d’imposta  per  cui  viene  esercitata,  al  fine  di attrarre  ed  incentivare  il trasferimento   della   residenza   nel nostro   Paese   degli High   net worth individual, ossia delle persone con un alto patrimonio. Con il provvedimento di oggi del direttore dell’Agenzia delle Entrate è stato approvato anche il modello di check list da allegare all’ istanza di interpello che consente una valutazione preventiva dell’Amministrazione finanziaria sull’ ammissibilità al regime di favore.

Come esercitare  l’opzione – I contribuenti  in  possesso  dei  requisiti  possono aderire al nuovo regime nel momento della presentazione della dichiarazione dei redditi, riferita al periodo d’imposta in cui è stata trasferita la residenza fiscale in Italia o in quello immediatamente  successivo.  È  possibile,  inoltre, presentare  una  specifica  istanza preventiva   di   interpello alla   Direzione   Centrale   Accertamento dell’Agenzia   delle Entrate.  La richiesta può essere consegnata a mano, tramite raccomandata con avviso di ricevimento    oppure telematicamente, utilizzando    la posta    elettronica    certificata. Nell’ istanza il contribuente dovrà indicare:

  • i dati anagrafici e, se già attribuito, il codice fiscale, oltre al relativo indirizzo di residenza in Italia, se già residente;
  • lo status di non residente in Italia per un tempo almeno pari a nove periodi di imposta nel corso dei dieci precedenti l’inizio di validità dell’opzione;
  • la giurisdizione o le giurisdizioni in cui ha avuto l’ultima residenza fiscale prima dell’esercizio di validità dell’opzione;
  • gli Stati o territori esteri per i quali intende esercitare la facoltà di non avvalersi dell’applicazione dell’imposta sostitutiva.

Il contribuente dovrà anche indicare la sussistenza degli elementi necessari per l’accesso al regime, compilando una check list allegata al provvedimento di oggi e presentando, eventualmente, la relativa documentazione a supporto.

Opzione     estesa     anche     ai     familiari – Il     regime     forfettario     può essere esteso anche ad uno o più familiari in possesso dei requisiti, attraverso una specifica indicazione nella dichiarazione dei redditi riferita al periodo d’imposta in cui il familiare trasferisce la residenza fiscale in Italia o in quella successiva. In questo caso, l’imposta sostitutiva è  pari  a  25mila  euro per  ciascuno  dei  familiari  ai  quali  sono  estesi  gli effetti della stessa opzione.

Quando presentare la richiesta – L’opzione deve essere esercitata entro i termini di presentazione  delle  dichiarazioni dei  redditi, anche nel  caso  in  cui non  sia ancora pervenuta la risposta da parte dell’Agenzia delle Entrate all’istanza di interpello. La domanda può essere presentata anche se non sono ancora decorsi i termini per radicare

la residenza fiscale in Italia. L’opzione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, mentre  gli  effetti cessano,  in  ogni  caso,  decorsi  quindici  anni  dal  primo  periodo d’imposta di validità.

Unica soluzione per versare l’imposta – Il versamento dell’imposta sostitutiva, nella misura  di  100mila  euro, deve  essere  effettuato in  un’unica  soluzione,  per ciascun periodo di imposta di efficacia del regime, entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi.

 

Fonti: Comunicato stampa dell’8 marzo 2017 ( AE)

 

Denis Torri

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