Accordo economico e commerciale globale (CETA)

L’accordo CETA in sintesi

  • è un accordo economico globale tra l’UE e il Canada
  • abolirà il 99% dei dazi doganali e molti altri ostacoli per le imprese
  • l’obiettivo è rilanciare il commercio, rafforzare le relazioni economiche e creare nuovi posti di lavoro
  • il testo concordato dell’accordo è pubblicamente accessibile
  • l’accordo è stato presentato per approvazione democratica da parte dell’UE

L’accordo economico e commerciale globale (CETA) è un trattato tra l’UE e il Canada negoziato di recente. Una volta applicato, offrirà alle imprese europee nuove e migliori opportunità commerciali in Canada e sosterrà la creazione di posti di lavoro in Europa.

L’accordo affronterà una serie di questioni per agevolare gli scambi commerciali con il Canada. Eliminerà i dazi doganali, porrà fine alle limitazioni nell’accesso agli appalti pubblici, aprirà il mercato dei servizi, offrirà condizioni prevedibili agli investitori e, cosa non meno importante, contribuirà a prevenire le copie illecite di innovazioni e prodotti tradizionali dell’UE.

Il CETA contiene anche tutte le garanzie necessarie per far sì che i vantaggi economici ottenuti non vadano a scapito della democrazia, dell’ambiente o della salute e della sicurezza dei consumatori.

Risultati dei negoziati CETA negotiations

In seguito ai grandi passi avanti sul piano politico di ottobre dello scorso anno, i negoziatori hanno potuto terminare i lavori sull’accordo economico e commerciale globale UE-Canada (CETA). Questa sezione contiene una descrizione completa dei risultati dei negoziati.

NB: il testo dell’accordo non è ancora vincolante a norma del diritto internazionale e lo diventerà solo dopo un esame giuridico e il completamento del processo di ratifica.

Proposta di regolamento che attua l’accordo economico e commerciale globale (CETA) tra l’UE e il Canada, che accompagna le decisioni che autorizzano la firma e relative alla conclusione del CETA.

In pratica, l’accordo CETA disciplina i seguenti aspetti:

  • Abolire i dazi doganali
  • Permettere alle imprese dell’UE di partecipare agli appalti pubblici in Canada
  • Rafforzare la cooperazione in campo normativo
  • Proteggere le innovazioni e i prodotti agricoli con un’origine geografica specifica
  • Semplificare gli scambi di servizi
  • Promuovere e proteggere gli investimenti
  • Garantire una buona cooperazione in futuro
  • Salvaguardare la democrazia e le norme di protezione dei consumatori e dell’ambiente

Abolire i dazi doganali

Il CETA porrà fine a tutti i dazi industriali, facendo risparmiare agli esportatori europei circa 470 milioni di euro l’anno

I dazi saranno aboliti rapidamente. La maggior parte di essi saranno soppressi con l’entrata in vigore dell’accordo. Dopo sette anni, non vi sarà più alcun dazio doganale tra l’UE e il Canada sui prodotti industriali.

I dazi verranno aboliti in misura considerevole anche nel settore agricolo e alimentare. Quasi il 92% dei prodotti agricoli e alimentari dell’UE verranno esportati in Canada in esenzione dai dazi.

L’apertura dei mercati agricoli può contribuire a mantenere bassi i prezzi, offrendo ai consumatori una scelta più ampia. Essendo uno dei principali produttori di alimenti di alta qualità, l’UE beneficerà di un migliore accesso al mercato canadese ad alto reddito. Il risultato dei negoziati è particolarmente promettente per i prodotti agricoli trasformati, uno dei principali interessi per gli esportatori dell’UE. Con la quasi totale abolizione di tutti i dazi su questi prodotti, l’industria europea della trasformazione alimentare dovrebbe ottenere notevoli vantaggi dal CETA. Per quanto riguarda i vini e le bevande spiritose, l’abolizione delle tariffe sarà accompagnata dalla rimozione di altre importanti barriere commerciali, con un conseguente significativo miglioramento dell’accesso al mercato canadese.

Per alcuni prodotti sensibili quali le carni bovine e suine, il granturco dolce (da parte dell’UE) e i prodotti lattiero-caseari (da parte del Canada), l’accesso preferenziale è limitato ai contingenti. Il pollame e le uova non saranno liberalizzati da parte europea e canadese e il regime dei prezzi d’entrata sarà mantenuto.

Grazie all’eliminazione delle tariffe le industrie di trasformazione dell’UE avranno un migliore acceso ai prodotti ittici del Canada. Verranno sviluppate in parallelo le attività di pesca sostenibile, in particolare per quanto riguarda le misure di monitoraggio, controllo e sorveglianza e la lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.

Permettere alle imprese dell’UE di partecipare agli appalti pubblici in Canada

Grazie al CETA, le imprese dell’UE potranno presentare offerte per gli appalti pubblici in Canada a tutti i livelli di governo, comprese le amministrazioni provinciali, responsabili di una parte consistente della spesa pubblica.

Le imprese europee saranno le prime società straniere ad ottenere questo livello di accesso agli appalti pubblici canadesi. Nessun altro accordo internazionale concluso con il Canada offre opportunità analoghe.

Il Canada creerà inoltre un sito web unico sugli appalti elettronici con informazioni su tutte le gare d’appalto per garantire che le imprese dell’UE possano effettivamente trarre vantaggio da queste nuove opportunità.

Rafforzare la cooperazione in campo normativo

Nell’ambito del CETA, l’UE e il Canada hanno convenuto di istituire un Forum sulla cooperazione normativa. Il Forum costituirà un meccanismo di cooperazione volontaria per lo scambio di esperienze e di informazioni pertinenti tra le autorità di regolamentazione, e per contribuire a individuare i settori in cui le suddette autorità possano cooperare. Non avrà facoltà di modificare le norme attualmente in vigore o di elaborarne di nuove. Né avrà alcun potere decisionale. Il Forum sulla cooperazione normativa fornirà solo assistenza e suggerimenti alle autorità di regolamentazione e ai legislatori. Non limiterà in alcun modo il potere decisionale delle autorità di regolamentazione degli Stati membri dell’Unione o a livello dell’UE.

Inoltre, il capitolo sugli ostacoli tecnici agli scambi (TBT) contiene disposizioni per migliorare la trasparenza e promuovere contatti più stretti tra l’UE e il Canada in materia di regolamentazioni tecniche. L’UE e il Canada concordano di rafforzare ulteriormente i legami tra i rispettivi organismi nazionali di normazione competenti. Entrambe le parti hanno convenuto di accettare i certificati relativi alla valutazione di conformità rilasciati dai rispettivi organismi in alcuni settori, come ad esempio quelli degli apparecchi elettrici, elettronici e radiofonici, dei giocattoli, dei macchinari delle apparecchiature di misurazione. Ciò significa che un organismo di valutazione della conformità dell’UE può sottoporre a prova i prodotti europei destinati all’esportazione verso il mercato canadese in base alle norme canadesi e viceversa. Questo eviterà che entrambe le parti effettuino lo stesso test e potrebbe ridurre considerevolmente i costi sia per le imprese che per i consumatori. Inoltre, sarà di particolare aiuto alle piccole imprese, per le quali pagare due volte per la stessa prova può risultare proibitivo

Proteggere le innovazioni e i prodotti agricoli con un’origine geografica specifica

Circa la metà dell’aumento globale del PIL per l’UE dovrebbe provenire dalla liberalizzazione degli scambi di servizi. Il CETA creerà nuove opportunità per le imprese europee, dando loro accesso al mercato canadese in settori chiave quali i servizi finanziari, le telecomunicazioni, l’energia e i trasporti marittimi. Complessivamente, una volta attuato l’accordo, i vantaggi per l’UE potrebbero ammontare a 5,8 miliardi di euro l’anno.

Le disposizioni concordate nell’ambito del CETA andranno anche a vantaggio degli agricoltori dell’UE e delle piccole aziende che operano nel settore della produzione alimentare. Il CETA riconosce lo status speciale e offre protezione sul mercato canadese a numerosi prodotti agricoli europei con un’origine geografica specifica. L’uso delle indicazioni geografiche (IG), come Grana Padano, Roquefort, olive Elia Kalamatas o Aceto balsamico di Modena, sarà riservato in Canada ai prodotti importati dalle regioni europee dalle quali provengono tradizionalmente. L’accordo prevede anche la possibilità di aggiungere in futuro anche altre denominazioni di prodotti all’elenco. Inoltre, alcune IG famose dell’UE, come prosciutto di Parma e prosciutto di San Daniele, saranno autorizzate a utilizzare la propria denominazione se vendute in Canada, cosa che per più di 20 anni non era possibile.

Semplificare gli scambi di servizi

Circa la metà dell’aumento globale del PIL per l’UE dovrebbe provenire dalla liberalizzazione degli scambi di servizi. Il CETA creerà nuove opportunità per le imprese europee, dando loro accesso al mercato canadese in settori chiave quali i servizi finanziari, le telecomunicazioni, l’energia e i trasporti marittimi. Complessivamente, una volta attuato l’accordo, i vantaggi per l’UE potrebbero ammontare a 5,8 miliardi di euro l’anno.

L’accordo faciliterà anche la circolazione temporanea del personale chiave delle società e dei prestatori di servizi tra l’UE e il Canada. Questo aspetto è particolarmente importante per le imprese che svolgono operazioni all’estero. Talune categorie di professionisti avranno maggiore facilità a prestare temporaneamente servizi, quali le consulenze in settori diversi, tra cui i servizi di contabili, architetti o ingegneri, semplificando, in quest’ultimo caso, gli obblighi di manutenzione e monitoraggio post-vendita.

L’accordo offre un quadro per il futuro riconoscimento reciproco delle qualifiche nelle professioni regolamentate. Attualmente, la mancanza di requisiti coerenti per i professionisti costituisce un ostacolo, specialmente per la prestazione di servizi transfrontalieri. Con il CETA, le organizzazioni professionali o le autorità europee e canadesi competenti potranno approfondire la collaborazione riguardo alle specifiche tecniche per il riconoscimento dei diplomi.

Promuovere e proteggere gli investimenti

Il CETA è il primo accordo commerciale dell’UE che offre grandi vantaggi alle imprese europee che investono al di fuori dell’Unione. Ciò è reso possibile dalle nuove competenze che l’UE ha acquisito in materia di investimenti con il trattato di Lisbona.

L’accordo elimina e riduce gli ostacoli per gli investitori che desiderano entrare nel mercato canadese. Inoltre, garantisce che tutti gli investitori europei in Canada siano trattati in maniera equa e in condizioni di parità. Per migliorare il clima degli investimenti e offrire maggiore certezza a tutti gli investitori, l’UE e il Canada si sono impegnati a rispettare una serie di principi fondamentali, tra cui la non discriminazione tra gli investitori nazionali ed esteri. Il Canada e l’UE si impegnano inoltre a non imporre nuove restrizioni sulle partecipazioni straniere.

Sia l’UE che il Canada dispongono di sistemi giuridici solidi e gli investitori possono rivolgersi alla magistratura nazionale per qualsiasi problema che possano incontrare. Tuttavia, ciò non garantisce sempre che gli investitori stranieri saranno adeguatamente protetti, tra l’altro, dalla discriminazione. Per esempio, un governo potrebbe espropriare un investitore straniero senza concedergli un adeguato risarcimento. Un investitore potrebbe inoltre subire restrizioni nell’adire un tribunale nazionale. Le norme che disciplinano l’arbitrato internazionale e che consentono agli investitori di segnalare questo genere di problemi sono generalmente disciplinate dai trattati bilaterali sugli investimenti siglati dai singoli Stati membri dell’UE. L’accordo CETA si basa sulle tradizioni e le pratiche di questi ultimi. Va ricordato inoltre che l’UE ha introdotto solide garanzie supplementari per far sì che le disposizioni in materia di protezione degli investimenti tutelino pienamente il diritto dei governi i regolamentare, attuare gli obiettivi di interesse pubblico ed evitare l’abuso di tali norme.

Garantire una buona cooperazione in futuro

Il CETA crea un quadro per la risoluzione di eventuali future controversie tra l’UE e il Canada circa l’interpretazione e l’attuazione dell’accordo. Esso si applica alla maggior parte dei settori dell’accordo. Il sistema è una misura di ultima istanza di cui le parti si possono avvalere se non riescono a trovare una soluzione con altri mezzi e prevede una serie fissa di procedure e scadenze. Se le parti non riescono a raggiungere un accordo mediante consultazioni formali, possono chiedere l’istituzione di un panel composto da esperti giuridici indipendenti.

In alternativa al meccanismo formale di risoluzione delle controversie, l’UE e il Canada hanno anche fissato delle norme che consentono di avviare una mediazione per gestire le misure che incidono negativamente sugli scambi e gli investimenti tra le due parti. Questo strumento può essere utilizzato su base volontaria.

Salvaguardare la democrazia e le norme di protezione dei consumatori e dell’ambiente

L’accordo contiene tutte le garanzie necessarie per assicurare che i vantaggi economici non siano ottenuti a scapito della democrazia, della salute e sicurezza dei consumatori, dei diritti sociali e dei lavoratori o dell’ambiente.

  • Il CETA sostituirà gli attuali 8 accordi bilaterali sugli investimenti tra i singoli Stati membri dell’UE e il Canada. A tale riguardo, l’accordo offre all’UE l’opportunità di introdurre ulteriori garanzie per evitare eventuali abusi delle norme in materia di protezione degli investimenti e sistemi di risoluzione delle controversie investitori-Stato. La Commissione ha preso molto sul serio i timori dell’opinione pubblica riguardo agli investimenti. Il nuovo sistema di arbitrato investitori-Stato sarà basato su regole più chiare. Queste ultime prevedono anche un codice di condotta, il controllo dello Stato sugli arbitri e la piena trasparenza delle procedure. Con il CETA, gli investitori non potranno opporsi con successo a un vero e proprio intervento normativo da parte dello Stato. Il diritto dei governi di regolamentare nell’interesse pubblico rimarrà inalterato.
  • L’accordo CETA non inciderà sulle normative dell’UE in campo alimentare e ambientale. I prodotti canadesi possono essere importati e venduti nell’UE solo se rispettano pienamente la pertinente normativa europea, senza alcuna deroga. Ad esempio, il CETA non incide sulle restrizioni dell’UE in materia di carni bovine contenenti ormoni della crescita o OGM, né introduce restrizioni specifiche sulla futura adozione di norme. Sia l’UE che il Canada manterranno il diritto di regolamentare liberamente in settori di interesse pubblico quali l’ambiente, la salute e la sicurezza.
  • Con il CETA, l’UE e il Canada hanno inoltre ribadito il loro fermo impegno a rispettare i principi e gli obiettivi di uno sviluppo sostenibile. Il capitolo su “commercio e sviluppo sostenibile” introduce meccanismi efficaci per coinvolgere i rappresentanti della società civile dell’UE e del Canada nell’attuazione e nel monitoraggio dell’accordo e prevede un apposito meccanismo di arbitrato, con consultazioni governative e un gruppo di esperti.

Fonte: CETA, EU

Denis Torri




Dal 1° maggio 2016 in vigore il nuovo codice doganale dell’Unione

Lo scorso 1° maggio è entrato in vigore il nuovo codice doganale dell’Unione europea, che sostituisce integralmente il previgente codice doganale comunitario e le relative disposizioni di attuazione.

Come già il precedente, anche il nuovo codice (Reg. UE 9 ottobre 2013, n. 952, in prosieguo CDU) va letto congiuntamente con una serie di disposizioni attuative, contenute nei regolamenti UE 28 luglio 2015, n. 2446 (RE) e 24 novembre 2015, n. 2447 (RD), e con le norme transitorie contenute nel Regolamento 17 dicembre 2015 (TDA), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il 15 marzo scorso.

Per imprese e professionisti del settore si tratta di un cambiamento di grande impatto, con implicazioni e conseguenze sia negative che positive, che dovranno essere attentamente studiate.

Da un lato, occorre rapidamente individuare quali cambiamenti sono necessari nell’operatività delle aziende: molte le novità, in materia di valore, origine, rappresentanza, regimi doganali e procedure. Dall’altro, è opportuno esplorare, tra le agevolazioni previste, le opportunità che si aprono e che potrebbero essere implementate dalle società.

Sono, pertanto, da studiare attentamente le ricadute economiche e finanziarie inerenti la nuova liquidazione dei dazi doganali e dell’Iva in dogana, e si rende necessario anche riesaminare la contrattualistica con fornitori e agenti alle vendite o agli acquisti, nonché quella inerente la concessione di licenze su beni immateriali, al fine di valutarne la coerenza con la nuova disciplina, sempre nell’ottica di ridurre le aree di potenziale rischio e di ottimizzare la tassazione doganale dei prodotti esteri.

Inoltre, occorre opportunamente considerare che tutte le agevolazioni e semplificazioni sono condizionate dall’aver ottenuto la certificazione Aeo (operatore economico autorizzato). Non soltanto coloro che operano nella catena logistica (com’è sostanzialmente avvenuto finora nel nostro Paese), ma tutte le imprese che acquistano o vendono, da o verso l’estero, sono chiamate alla compliance doganale, ossia a ottenere una preventiva valutazione della propria affidabilità nella gestione delle attività doganali e nella propria solidità finanziaria.

La certificazione Aeo, infatti, è la condizione cui sono subordinate non soltanto una minore incidenza dei controlli (e dei conseguenti ritardi nella tempistica di consegna delle merci) nelle operazioni doganali, ma anche la riduzione o l’esonero dalla garanzia e molte altre agevolazioni.

Di grande rilievo – e sul punto è bene acquisire consapevolezza, anche per le ricadute negative – è la nuova disciplina in materia di rappresentanza, giacché il codice afferma espressamente il diritto, per chiunque, di nominare un rappresentante per le sue relazioni con le autorità doganali, con la conseguenza che non dovrebbe essere «più possibile riservare tale diritto di rappresentanza con una legge emanata da uno Stato membro» ad una determinata categoria di soggetti. Il rappresentante doganale che soddisfa i criteri per la concessione dello status di operatore economico autorizzato dovrebbe, inoltre, essere abilitato a prestare tali servizi in uno Stato membro diverso dallo Stato membro in cui è stabilito.

Nella rassegna delle novità con maggiore impatto sull’operatività delle aziende, occorre evidenziare che, tra le procedure pensate per snellire e semplificare gli scambi commerciali, il nuovo CDU non contempla gli istituti della dichiarazione incompleta e della procedura domiciliata (previsti dall’attuale codice), ma soltanto quello della dichiarazione semplificata.

Si tratta di un cambiamento non privo di conseguenze, se si considera che le importazioni mediante procedura domiciliata rappresentano, attualmente, la parte più rilevante delle operazioni doganali e che, nel corso del 2015, l’85% delle dichiarazioni doganali è avvenuto nell’ambito di una procedura domiciliata: si stima che siano state presentate mediante procedura domiciliata circa 4.500.000 dichiarazioni di import e 11.000.000 di export.

Per evitare che la novità producesse l’effetto di bloccare, dal 1° maggio, la fluidità dei traffici, l’Agenzia delle dogane ha previsto, come soluzione tecnica alternativa, che le dichiarazioni effettuate mediante la procedura di domiciliazione siano considerate, in via automatica, “dichiarazioni normali in dogana”, con merci presentate in “altro luogo approvato dalle autorità doganali”, conformemente a quanto previsto dall’articolo 139 CDU. Di conseguenza, gli spazi precedentemente autorizzati per l’espletamento della procedura domiciliata saranno automaticamente riconosciuti come “altri luoghi approvati dalle Autorità doganali” per la presentazione delle merci.

Un breve cenno merita, infine, la ridefinizione dei regimi doganali, i quali non sono più distinti tra sospensivi ed economici e sono stati ridotti a tre: immissione in libera pratica, esportazione e regimi speciali. Costituiscono regimi speciali: a) il transito; b) il deposito (che comprende il deposito doganale e le zone franche); c) l’uso particolare (che comprende l’ammissione temporanea e l’uso finale; d) il perfezionamento (attivo e passivo).

Fonte: EU

Denis Torri