NASCE L’UNIONE ECONOMICA EUROASIATICA – UEE

L’ UEE è un’organizzazione internazionale per l’integrazione economica regionale nata ufficialmente il 1 Gennaio 2015 tra Russia, Bielorussia, Kazakistan, Armenia (2 Gennaio) ed infine Kirghistan (Agosto), cinque nazioni, circa 180 milioni di persone, un settimo delle terre emerse e un PIL quasi un decimo di quello dell’UE e un quinto di quello della Cina. Ha quindi un’importanza a livello regionale (con notevoli potenzialità di sviluppo ad esempio nei settori dell’energia, agricoltura e infrastrutture), prevede la libera circolazione di beni, servizi, capitali e lavoro e mira a una politica singola armonizzata e coordinata nei settori previsti dal Trattato ed accordi internazionali tra i Paesi dell’Unione.

Precedentemente c’erano state nell’area delle zone di libero scambio ed esisteva la Comunità Economica dell’ Eurasia che aveva come membri la Russia, Bielorussia, Kazakistan, Kirghistan e Tajikistan, mentre l’Armenia, Moldavia e Ucraina erano osservatori.

Le prospettive avrebbero potuto essere buone: ancora prima della creazione dell’Unione, il processo di integrazione regionale registrava effetti positivi, ad esempio una crescita del commercio della Russia con l’Armenia del 64% durante gli ultimi 3 anni esercizi, 15% con la Bielorussia, 39% con il Kazakistan e 31% con il Kirghistan.

L’Unione stessa ha registrato degli effetti positivi: il volume di investimenti dalla Comunità di Stati Indipendenti e dalla Russia in Kirghistan è cresciuto rispettivamente di 2,8 e 7,4 volte da Gennaio a Giugno 2015.

A poco più di un anno dal suo varo l’ UEE ha subito dei contraccolpi dovuti alla recessione russa (circa i tre quarti del peso economico dell’Unione) e la conseguente diminuzione delle rimesse dei lavoratori dei paesi limitrofi ai loro paesi (ad esempio per l’Armenia un calo del 52% nel Gennaio-Aprile 2015 su base annuale), alla crisi del rublo che ha determinato un aumento relativo della competitività dei prodotti russi rispetto a quelli degli altri paesi, già a partire dal 2014, e al crollo del prezzo del petrolio (la Russia ricava i tre quarti delle sue esportazioni dalle materie prime, in primo luogo petrolio e gas, i proventi dai quali vanno a comporre metà del bilancio dello Stato).Il rallentamento della Cina non è stato di aiuto.

L’importanza di questo trattato potrebbe avere ricadute di enorme proporzioni dal punto di vista economico, basti pensare ai progetti imponenti che riguarderebbero settori strategici quali gas, petrolio e infrastrutture. Un mega progetto che vedrebbe i paesi coinvolti, impegnati a dare vita a politiche sinergiche in questi comparti assolutamente chiave per le rispettive economie. Ovvio che, almeno nelle intenzioni, vi sia in ballo una grande opportunità di affari.

A chi fosse portato a sottovalutare l’importanza di un’iniziativa di questo tipo, potrebbe interessare sapere che questa Unione, anche se rimanesse limitata a Russia, Bielorussia e Kazakistan, diventerebbe un progetto di integrazione enorme, coinvolgendo 170 milioni di persone, con un PIL totale di circa 2.700 miliardi di dollari. Ma la cosa interessante è che, molto probabilmente, l’Unione Euroasiatica, si allargherà. E lo farà, per esempio, con alta probabilità anche con l’Armenia che sembra optare per questa e non per l’Europa. Forse qualcuno può pensare che questo non abbia nessuna importanza. Ma sbaglierebbe. Qui c’è in ballo un nuovo assetto geopolitico ed economico che, di certo, non lascerà indenne l’Europa e non solo l’Europa.

Il trattato entrerà in vigore il 1° gennaio del prossimo anno e, in parole povere, darà vita ad uno spazio economico unico che garantirà (come avviene all’interno dei paesi della UE) la libera circolazione di beni e persone all’interno di un mercato che, oltre alle cifre che abbiamo dato prima, rappresenta il 20% delle riserve mondiali di gas e il 15% di quelle petrolifere. Ricordiamo che per la Russia di Putin la precedente unione doganale, già attiva con Bielorussia e Kazakistan, non è cosa di poco conto, rappresentando un mercato secondo solo a quello con Europa e Cina. Secondo dati attendibili i commerci tra questi paesi, negli ultimi anni, sono cresciuti del 50%. Se ancora non fosse chiaro, l’Unione Euroasiatica diventa un progetto di integrazione economica che, non solo lavorerà con la UE, ma sarà anche in grado di competere con essa, con la Cina e anche con gli USA.

Fonti: ICE – Diversi

 

Denis Alborino Torri




Convenzione Italia – Vaticano

L’Agenzia delle Entrate ha emanato i provvedimenti di attuazione della Convenzione Italia-Vaticano, firmata il 1° aprile 2015 ed entrata in vigore il 15 ottobre 2016. L’accordo ha lo scopo di promuovere lo scambio di informazioni ai fini fiscali tra la Santa Sede e l’Italia e agevola l’adempimento degli obblighi fiscali dei soggetti fiscalmente residenti in Italia.

L’Agenzia delle Entrate ha, infatti, pubblicato i modelli, approvati con provvedimento 18 ottobre 2016, con cui persone fisiche (gli stessi religiosi, il personale del Vaticano, pensionati inclusi) e i soggetti diversi dalle persone fisiche (indicati nella convenzione diversi ordini ecclesiastici) possono avvalersi di una procedura di regolarizzazione, avente gli stessi effetti della voluntary disclosure disciplinata dalla legge 186/2014, per le annualità d’imposta fino al 2015.

Così come specificato nel comunicato dell’Agenzia, oltre a promuovere lo scambio di informazioni ai fini fiscali, recependo il più aggiornato standard internazionale in materia, articolo 26 del Modello Ocse, il nuovo accordo istituisce un sistema semplificato di tassazione dei proventi e delle attività finanziarie detenute da specifiche categorie di soggetti residenti in Italia presso enti che svolgono professionalmente un’attività di natura finanziaria nello Stato della Città del Vaticano. Tali tipologie di contribuenti possono inoltre avvalersi per le annualità di imposta fino al 2015 di una procedura di regolarizzazione avente gli stessi effetti della voluntary disclosure (in particolare, l’articolo 3 della Convenzione contiene le disposizioni per regolarizzare le attività finanziarie detenute entro il 31 dicembre 2013 (periodi pregressi), mentre il successivo articolo 4 fornisce le indicazioni relative alle annualità 2014 e 2015 (periodo transitorio).

I soggetti interessati

I soggetti che possono accedere al sistema semplificato di tassazione e beneficiare della regolarizzazione per le annualità d’imposta dal 2010 al 2015 sono:

  • le persone fisiche fiscalmente residenti in Italia rientranti nelle seguenti categorie:
    – chierici e membri degli Istituti di Vita Consacrata e delle Società di Vita Apostolica;
    – dignitari, impiegati, salariati, anche non stabili, e pensionati della Santa Sede e degli altri enti di cui all’articolo 17 del Trattato del Laterano, che percepiscono i redditi ivi indicati.
    Questi dovranno utilizzare il modello di istanza di definizione per le persone fisiche.
  • i soggetti diversi dalle persone fisiche fiscalmente residenti in Italia, quali Istituti di Vita Consacrata, Società di Vita Apostolica ed altri enti con personalità giuridica canonica o civile vaticana). Questi dovranno utilizzare il modello di istanza di definizione per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Entro il 180° giorno dalla data di entrata in vigore della Convenzione i soggetti sopra elencati potranno presentare l’istanza debitamente compilata e sottoscritta all’Autorità competente della Santa Sede, che provvederà alla trasmissione telematica della stessa, tramite canale FTP, all’Agenzia delle Entrate entro il 270° giorno dalla data di entrata in vigore della Convenzione.

L’istanza dovrà essere corredata a pena di nullità da una documentazione riepilogativa di accompagnamento idonea a rappresentare analiticamente per ogni conto detenuto e per ognuno degli anni oggetto di regolarizzazione:

– il saldo o il valore delle attività detenute nel conto al 31 dicembre di ciascun anno ovvero alla data di chiusura;
– l’ammontare dei redditi di capitale e redditi diversi generati dalle suddette attività;
– l’ammontare delle somme dovute per la regolarizzazione ai sensi degli articoli 3 e 4 della Convenzione.

Nell’allegato n. 4 al presente provvedimento è fornito uno schema per la redazione della documentazione di accompagnamento, distinto in ragione della tipologia di attività finanziaria detenuta (conti correnti; depositi vincolati; custodia titoli; gestioni patrimoniali; altro) e con evidenziazione degli importi rilevanti ai fini dell’imposta sul valore delle attività finanziarie.

Fonti: Agenzie delle Entrate, Vaticano, EU

Denis Torri




La Pennsylvania – USA

La Pennsylvania è il 33esimo Stato più esteso, il sesto più popoloso ed il sesto più ricco (PIL 2015: $ 684 miliardi) dei 50 Stati americani. Esso si trova nel Nord Est degli USA e confina con ben 6 Stati federali – Delaware, Maryland, West Virginia, Ohio, Stato di New York, New Jersey – ed il Canada.

Il nome dello Stato trae origine dai cosiddetti “Penn’s wood” (boschi di Penn) poiché, in passato, la Pennsylvania era una porzione di territorio completamente ricoperta di boschi che fu donata al quacchero William Penn dal Re Carlo II di Inghilterra nel 1681 per poter estinguere un debito.

Lo Stato conserva sin dall’inizio del secolo XIX il soprannome di Keystone (chiave di volta) specialmente in ragione dei numerosi ed importanti documenti che sono stati firmati in questo Stato (es. dichiarazione di indipendenza).

La popolazione – di poco inferiore ai 13 milioni – è concentrata attorno alle due principali aree metropolitane dello Stato, Filadelfia (5,8 milioni) e Pittsburgh (2,4 milioni), che raccolgono circa la metà della popolazione nazionale. Degne di nota sono anche le realtà urbane di Allentown (120mila abitanti) e Erie (100mila) oltre a Harrisburg – capitale dello Stato – che, sebbene conti appena 50mila “anime”, riunisce un’area metropolitana di oltre 600mila cittadini.

Una delle caratteristiche peculiari e vincenti della Pennsylvania è la moderna rete di trasporti che consente che il trasporto delle merci avvenga in modo efficiente e sicuro. Lo Stato nello specifico dispone di:

127 aeroporti (di cui 6 internazionali) da cui transitano circa 25 milioni di passeggeri ogni anno;
Tre grandi porti (Filadelfia, Pittsburgh, Erie) da cui si può accedere a Oceano Atlantico, Golfo del Messico e Grandi Laghi;
– Una rete autostradale di circa 200mila km ed una rete ferroviaria che supera gli 8mila km.

Economia

La parte settentrionale dello Stato è maggiormente industriale mentre a sud si sviluppa una fiorente produzione agricola. L’economia nazionale si fonda su una pluralità di settori (agroalimentare, chimica, elettronica, siderurgia, biotecnologie, farmaceutica, ecc.) fra i quali si individuano alcuni comparti chiave:

Gas Naturale-> La Pennsylvania è il secondo più grande produttore di gas naturale a livello federale e nell’ultimo decennio ha sperimentato una crescita esponenziale arrivando a toccare quota +2.400%;

Manifatture e materiali avanzati-> L’attività manifatturiera “scorre nelle vene” dello Stato che in effetti ha contribuito a costruire ben note strutture come il Golden Gate Bridge, l’Empire State Building e la diga di Hoover;

Agribusiness-> L’agroalimentare è un driver economico importante dell’economia della Pennsylvania e vale poco meno di 40 miliardi di dollari ogni anno;

Turismo-> Lo Stato vanta una storia ricca e multiforme e una combinazione ideale di eleganti paesaggi urbani, piccole e affascinanti città, numerosi boschi e lussureggianti campagne da esplorare.

Life Sciences-> A Philadelphia è stato costruito il primo ospedale negli Stati Uniti ed oggi molte aziende del settore sono impegnate nella ricerca di nuove ed innovative soluzioni per curare malattie devastanti come l’Alzheimer;

Perché investire in Pennsylvania ?

Ci sono una serie di ragioni per le quali è conveniente scegliere The Keystone State per realizzare degli investimenti, fra queste:

  1. Forza lavoro qualificata (6,5 milioni): grazie ai quasi 300 istituti (fra college ed università) che comprendono quattro fra le prime 50 strutture degli USA e agli ottimi programmi di formazione che rendono semplice e diretto il collegamento fra laureati e datori di lavoro;
  2. Uno Stato all’avanguardia: la Pennsylvania è lo Stato che ha dato l’America il primo quotidiano, il suo primo computer e il primo museo d’arte. La sua filosofia è quella di continuare ad esplorare i nuovi limiti della produzione attraverso la sperimentazione e l’utilizzo delle più moderne tecnologie. La Pennsylvania è inoltre considerato tra i leader mondiali nel settore R&D;
  3. Una vasta gamma di agevolazioni ed incentivi fra cui spiccano le Keystone opportunity zones (KOZ), uno dei programmi di sviluppo più innovativi del Paese che prevede sgravi, esoneri e ampie deduzioni dalle tasse statali e locali sulle attività economiche per cui queste vengono ridotte quasi a zero. Meritano poi una citazione anche le Keystone Special Development Zone (KSDZ) ed il programma “Infrastructure and Facilities Improvement Program” (IFIP).

Opportunità

La Pennsylvania è la diciannovesima economia a livello mondiale immediatamente preceduta da Turchia (18esima) e seguita dalla Svizzera (19esima). Il suo eccellente posizionamento geografico la porta a poter raggiungere in sole 24 ore il 40% della popolazione degli USA ed oltre il 60% della popolazione canadese.

Essa offre delle ottime opportunità in particolare nei seguenti settori: manifatture integrate nel settore biofarmaceutico, R&S nelle biotecnologie, manifattura di apparecchiature medicali, energie alternative, trasformazione generi alimentari, media digitali, prefabbricati per edilizia, chimica fine ed editoria. Altri due settori con considerevole potenziale sono: servizi finanziari (in particolare la localizzazione di sedi e/o di back-office regionali) e difesa.

Lo Stato offre inoltre buone opportunità d’investimento in attività produttive più tradizionali, sia per manifatture di prodotti industriali che di consumo, in particolare nei settori della meccanica, dell’elettronica, della chimica e degli equipaggiamenti per trasporti.

 

Fonte: Esportiamo – Diverse – USA

 

Denis Torri




Il pagamento dell’Iva estingue il reato

Dopo la revisione del sistema penale tributario il pagamento del debito tributario estingue il reato.

La Corte di Cassazione, III Sezione Penale, con la recente sentenza n. 40314 del 28 settembre 2016 ha affrontato uno degli aspetti più importanti introdotti con il riordino del sistema penale tributario, avvenuto per mezzo dell’ormai noto D.Lgs. n. 158 del 24 settembre 2015 (in vigore dal 22 ottobre 2015): l’estinzione di taluni reati tributari a seguito dell’integrale pagamento dei debiti tributari.

L’omesso versamento Iva sanato estingue il debito.

Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguardava il ricorso proposto dal legale di un imprenditore condannato alla pena di 4 mesi di reclusione (sostituita con la multa di € 4.560) per essere stato giudicato responsabile del reato di “Omesso versamento di IVA”, condotta prevista e punita dall’art. 10-ter del D.Lgs. n. 74 del 10 marzo 2000.
Il ricorso, oltre a fondarsi sulla circostanza che l’imprenditore non sarebbe stato in grado di versare l’IVA dovuta nei termini previsti (per un ammontare di circa € 400.000) a causa di una profonda crisi economica, si basava anche sulla richiesta del riconoscimento delle attenuanti comuni di cui all’art. 62 c.p., n. 6 (“l’avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno, mediante il risarcimento di esso, e, quando sia possibile, mediante le restituzioni; o l’essersi, prima del giudizio e fuori del caso preveduto nell’ultimo capoverso dell’articolo 56, adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato”), considerato che l’imputato aveva di fatto richiesto ed ottenuto la rateizzazione del pagamento del debito tributario, onorandolo per intero.
Con la decisione della sentenza in commento, i giudici di piazza Cavour hanno stabilito che sul piano dell’esclusione della colpevolezza è irrilevante la crisi di liquidità del debitore alla scadenza del termine fissato per il pagamento, a meno che non venga dimostrato che sono state adottate tutte le iniziative utili alla corresponsione di quanto dovuto.

Stessa posizione è stata tenuta anche sulla richiesta dell’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 6 (risarcimento del danno), posto che la Corte ha ritenuto infondato il motivo del ricorso su questo tema.

La Corte, però, ha stabilito che alla luce della recente revisione apportata dal D.Lgs. n. 158 del 2015 ed in particolare con la sostituzione, attraverso l’art. 11 del citato decreto, dell’art. 13 del D.Lgs. n. 74 del 2000 (“Causa di non punibilità. Pagamento del debito tributario”), alla condotta restitutoria dell’imputato va ora riconosciuta l’efficacia estintiva del reato commesso.

In sostanza, a differenza di quanto previsto nella precedente formulazione dell’art. 13, ovvero una diminuzione della pena fino alla metà e la disapplicazione delle pene accessorie previste dall’art. 12 in caso di pagamento, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, dei debiti tributari, adesso, con l’integrale sostituzione del testo dell’art. 13, il nuovo comma 1 prevede che l’adempimento del tributo (comprensivo di sanzioni amministrative ed interessi ed avvenuto anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all’accertamento previste dalle norme tributarie, nonché del ravvedimento operoso) estingue i reati di “Omesso versamento delle imposte certificate” (art. 10-bis), “Omesso versamento Iva” (art. 10-ter) e “Indebita compensazione mediante utilizzo di crediti non spettanti” (art. 10-quater, comma 1), qualora avvenga, però, prima dell’apertura del dibattimento di primo grado.

In merito alle fattispecie penali su menzionate, nella Relazione governativa riguardante la revisione del sistema penale tributario emerge come “…per tali reati la causa di non punibilità trova la sua giustificazione politico criminale nella scelta di concedere al contribuente la possibilità di eliminare la rilevanza penale della condotta attraverso una piena soddisfazione della pretesa erariale purché ciò avvenga, evidentemente, prima del processo penale: il contenuto della condotta risiede infatti in un mero inadempimento di un debito fiscale che tuttavia il contribuente ha correttamente indicato, sicché il suo adempimento in tempo utile in rapporto alle scansioni processuali, anche se non spontaneo, giustifica il solo ricorso alle sanzioni amministrative”.

Pertanto, nel caso sottoposto all’attenzione della Suprema Corte, l’integrale pagamento del debito tributario effettuato dall’imprenditore e la trasformazione della fattispecie attenuante in fattispecie estintiva per il reato previsto dall’art. 10-ter, ha comportato in pratica l’estinzione del reato stesso.

I giudici, inoltre, fornendo un’ulteriore lettura costituzionalistica, hanno evidenziato come “…la condotta restitutoria, dunque, assume rilievo nell’elisione della finalità rieducativa (o risocializzante) assegnata, quanto meno sotto il profilo assiologico, alla sanzione penale dalla stessa Costituzione (art. 27 Cost., comma 3); in altri termini, la pena astrattamente prevista non ha più ragione di essere applicata allorquando la condotta restitutoria susseguente implichi, sotto il profilo teleologico, il venir meno della funzione rieducativa ad essa assegnata”).

L’efficacia estintiva e non più soltanto attenuante attribuita al pagamento integrale degli importi dovuti (nel caso di specie l’IVA), è stata quindi chiarita dalla Cassazione, la quale ha però sottolineato che ai fini della valutazione del pagamento integrale dei debiti tributari, questo deve necessariamente comprendere anche le sanzioni amministrative e gli interessi.

Fonti: EU, Corte di Cassazione

Denis Torri




Internazionalizzarsi in CILE

In linea di massima si può affermare che in Cile sono in vigore politiche destinate all’attrazione di capitali stranieri, soprattutto per quelli destinati a potenziare l’industria manifatturiera locale. L’economia del Paese infatti dipende ancora in maggior parte dalle esportazioni di materie prime come rame, molibdeno, oro, argento e cellulosa.  Con lo scopo di diversificare la gamma di prodotti esportabili a maggior valore aggiunto, le autorità attraverso vari organismi, hanno sviluppato programmi finalizzati a promuovere il  “Cile come Paese Piattaforma”.

Nell’ambito della  Costituzione Politica dello Stato, che consacra i principi di libertà economica e diritto di proprietà, si inserisce la normativa che regola gli investimenti stranieri.

L’investimento estero è regolato in Cile dalle norme contenute nel Decreto-Legge 600 (DL 600) del 1974, nonché nel Capitolo XIV del “Compendio de Normas de Cambio Internacionales del Banco Central”. Il primo, rappresenta lo strumento idoneo a tutelare gli investimenti che prevedono un apporto di capitale minimo di  U$$ 5 milioni; mentre gli investimenti al di sotto di tale soglia (a partire da U$$ 10.000) in valuta possono avvalersi dal Capitolo XIV del Compendio de Normas de Cambio Internacionales che rappresenta lo strumento utilizzato soprattutto dalle piccole aziende.

Con il DL 600 fu creato il “Comité de Inversiones Extranjeras”-CIE (Comitato per gli Investimenti Esteri) che è autorizzato ad approvare i progetti di investimento presentati da persone fisiche o società straniere nel Paese. Una volta autorizzato l’investimento il relativo contratto viene firmato, da un lato, dall’investitore straniero, e dall’altro, dal Governo cileno, rappresentato dal Ministero dell’Economia. La garanzia del contratto risiede, quindi, nel fatto che esso viene redatto in modo che lo Stato, essendo una delle parti contraenti, non potrà modificarlo unilateralmente (ad esempio emanando leggi successive che ne inficino i contenuti) senza l’approvazione della controparte.

La normativa esistente, sebbene non sia penalizzante, non fissa benefici particolari per le imprese straniere che intendano stabilirsi in questo Paese, ma è destinata ad assicurare all’investitore straniero  le stesso trattamento (tributario, concorrenza ecc.) degli investitori nazionali.

La proprietà è protetta nella disposizione contenuta nella costituzione Politica del Cile, così come  la proprietà intellettuale ed industriale. La normativa infatti regola i marchi commerciali , le patenti  d’invenzioni ed i disegni industriali. Cile fa parte del Convegno di Parigi per la Protezione della Proprietà industriale.

Il decreto Legge 600 relativo agli investimenti esteri contempla l’investimento straniero secondo le seguenti modalità:

  • moneta straniera di libera conversione
  • beni fisici (che vengono valorizzati secondo le normative generali delle importazioni)
  • tecnologia
  • crediti associati all’investimento estero

Il capitale investito potrà essere rimesso all’estero  solo dopo un anno dal suo ingresso. La rimessa degli utili non è soggetta a restrizioni, infatti lo “Statuto de Inversión extranjera” così come la Normativa di cambi internazionali, garantisce all’investitore straniero l’accesso al mercato cambiario formale al fine di   rimpatriare i capitali, utili, effettuare operazioni di commercio estero ed altri tipi di transazione. Si definisce come mercato cambiario formale quello costituto da istituzioni bancarie e da agenzie di cambio autorizzate.

In termini tributari qualsiasi attività produttiva, anche quella derivante dagli investimenti stranieri, è soggetta ad una tassa corporativa denominata “Imposta di prima categoria” pari al 15% degli utili imponibili  delle aziende. Al momento di ritirare, distribuire o rimettere gli utili all’estero, viene applicata una tassa addizionale pari al 35% dalla quale verrà però scontata l’imposta di prima categoria (15%) pagata anticipatamente. Il reinvestimento degli utili non è soggetto a tasse.

E’ importante segnalare che sono esenti dall’IVA (19%) gli investimenti che consistono in beni strumentali facenti parte di un progetto di investimento straniero nell’ambito della normativa del DL600.

La politica economica cilena non prevede ulteriori incentivi per l’investimento straniero o locale, ció nonostante il DL600 contempla alcuni benefici per progetti industriali o estrattivi superiori a 50 milioni di dollari. Questi benefici consistono in :

  • possibilità di contratto con lo stato cileno fino a 20 anni (ciò assicura la protezione del capitale investito);
  • invariabilità delle normativa tributaria;
  • autorizzazione di mantenere all’estero la valuta derivante dalle esportazioni

Sia gli investitori nazionali che stranieri possono beneficiarsi di alcuni incentivi legati a specifiche zone /settore.

  • Il settore forestale è soggetto ad un contributo statale pari al 75% della superficie piantata ed all’esenzione tributaria per i terreni qualificati come forestali.
  • Le industrie che si stabiliscono in determinate zone “estreme” del Paese possono beneficiare dell’esenzione delle tasse, dell’IVA e di una quota sui costi della  mano d’opera.
  • Le aziende che realizzano esportazioni possono accedere ad alcuni benefici di tipo doganale come: la reintegrazione dei diritti doganali, il pagamento differito dei diritti di dogana per i beni strumentali ed il  recupero dell’IVA.

E’ importante segnalare che in caso di contenziosi, il Cile ha sottoscritto l’accordo CIADI “Convención de Naciones Unidas sobre el Reconocimiento y Ejecución de Laudos Arbitrales Extranjeros” e la Convenzione Interamericana sull’arbitraggio Internazionale Commerciale.

Zone Franche

in Cile operano 3 Zone Franche.

-Iquique

-Arica

-Punta Arenas

N.B.  Le aziende straniere che vogliano operare all’interno delle zone franche devono essere già costituite come imprese legali in Cile.

Zona Franca di Iquique

Denominazione

La zona franca (ZOFRI) di Iquique, amministratrice anche di Arica, è il più grande “corredor” commerciale fra la Conca del Pacifico e il Sud America .

L’attuale amministrazione ha iniziato un programma di ristrutturazione e riorganizzazione al fine di rendere le zone franche di Iquique ( che si presenta per lo più come un centro commerciale) ed Arica i più importanti centri  logistici dell’area che comprende il Sud de Perù, la Bolivia, l’Argentina ed il Nord del Cile, oltre che  i principali punti di arrivo delle merci provenienti dai paesi asiatici.

Arica

Le aziende presenti,  approfittando dei benefici offerti della regolamentazione relativa alle zone franche cilene, hanno la possibilità di introdurre  prodotti e materiali, elaborarli e/o assemblarli  e riesportarli secondo la domanda di mercato senza dover effettuare anticipatamente l’importazione definitiva con il conseguente pagamento dei dazi  doganali e dell’Iva. Da rilevare che la Z.F di Arica presenta una rilevante potenzialità per lo sviluppo dell’industria della lavorazione del legname pregiato di origine della Bolivia, di cui è un importante produttore/esportatore attraverso il Porto di Arica.

Agevolazioni

La Zofri offre alle imprese che si stabiliscono nel suo territorio i seguenti vantaggi:

Doganali

– esenzione dal pagamento dei dazi doganali e dell’IVA sulle merci estere in transito;

-esenzione dai dazi e dalle imposte sull’esporta­zione o la riesportazione;

-ingresso di prodotti nella zona franca senza necessità di registrazione delle importazioni, di contratto bancario o tecnico;

-permanenza delle merci nei recinti della zona franca per un tempo illimitato.

Tributarie

-esenzione dell’Iva sulle merci nazionali che entrano nella zona franca o su quelle nazionali o nazionalizzate vendute alla I regione di Tarapacá o all’estero.

Bancarie

-Ingresso e riesportazione di merci senza che vengano effettuati controlli da parte della Banca Centrale;

-accesso al mercato bancario delle valute per le vendite in moneta nazionale di prodotti esteri al­la I Regione di Tarapacá ed al resto del Cile.

Altri vantaggi

-sconto del 20% sugli investimenti o i reinvestimenti in opere di costruzione, macchinari ed attrezzature;

-rimborso del 17% delle spese sostenute per paga­menti di salari corrispondenti allo  stipendio minimo fissato dalle Autoritá ($ 135.000 pari a circa € 190,00)

-esenzione del 2% dall’Impuesto Patronal (imposta a carico del datore di lavoro);

-le imprese della zona franca possono essere al 100%  di proprietà estera, totalmente di  proprietà locale  o di natura mista;

-il 100% delle materie prime utilizzate può essere di provenienza estera.

Le zone franche, inoltre, godono della extra territo­rialità doganale. Le merci che entrano nei territori speciali stabiliti dalla legge e le imprese che operano in tale settore godono di esenzioni tributarie, sconti per gli investimenti, in infrastrutture e macchinario e per l’impiego di manodopera.

Attività ammesse

Le banche e le società finanziarie ed assicurative pos­sono stabilirsi nelle zone franche, ma non godere dei benefici previsti dai quali restano anche esclusi i progetti relativi all’attività mineraria ed alla pesca.

Parque Industrial Chacalluta

ZOFRI Chacalluta è un centro internazionale di industrie e affari ubicato strategicamente al nord del Paese.  Creato nel 1994 da ZOFRI S.A., offre agli investitori locali e stranieri accessi diretti a vari mercati.  A 600 metri dall’aeroporto internazionale, a 2 km. del controllo di frontiera Cile-Perú e a 4 km. dalla autostrada verso La Paz, si può arrivare al Perú, Bolivia, Brasile e Asia Pacifico.  Offre inoltre un parco da 130 ettari di terreno per lo sviluppo di progetti, servizi integrali alle imprese, via di fibra ottica per il trasferimento dati e aree urbanizzata con benefici e franchigie specialmente concepite per lo sviluppo delle attività industriali:  assemblaggio, montaggio, finiture, manifattura e trasformazione industriale indirizzate principalmente all’attività mineraria.

Vantaggi Alto Hospicio

Il regime preferenziale stabilito dal decreto legge N° 1.055, de 1975 e le sue modifiche, per la Zona Franca di Iquique  sarà applicabili, negli stessi termini, alle aziende industriali manifatturiere installate o che intendano installarsi nel settore di Alto Hospicio del comune di Iquique. Agli effetti, qualificano le imprese che sviluppino un insieme di attività nelle fabbriche, impianti o carpenterie, destinate all’ottenimento di manifatture diverse dalle materie prime, parti o pezzi di origine straniera che siano stati utilizzati per l’elaborazione, come anche le aziende che ne aggiungano valore locale, come assemblaggio, montaggio, finitura, integrazione o trasformazione industriale.

 Zona Franca di Punta Arenas

Denominazione

PARENAZON – SOCIEDAD ADMINISTRADORA ZONA FRANCA PUNTA ARENAS LTDA.

Localizzazione

E’ situata nella città che porta lo stesso nome, la più astrale del mondo, dove sorgerà il futuro porto della città. *

*   ZONA PREFERENZIALE XII REGIONE DI MAGALLANES

La legge n. 18.392 del 1985 stabilisce un regime doganale e tributario preferenziale per il territorio della XII Regione di Magallanes e per il territorio Antartico cileno, nel quale si trova la terza zona franca del paese. La zona franca di Punta Arenas è situata nella città che porta lo stesso nome, la più australe del mondo, in una zona di 415 ettari vicino alla quale sorgerà il futuro porto della città. Secondo quanto progettato, tale porto costituirà il centro dell’attività marittima della Patagonia, sia argentina che cilena. La zona franca per  estensione è costituita da tutta la XII Regione (Magallanes e Antartico Cileno). La Legge n. 18.392 rimarrà in vigore per 25 anni e prevede benefici per le imprese che svolgano attività industriali, minerarie, di sfruttamento delle ricchezze marine, di trasporto e di turismo che si stabiliscano fisicamente nei territori all’interno della zona preferenziale. Queste imprese possono importare, senza dover pagare diritti, imposte, tasse ed altri oneri, qualsiasi tipo di merci estere necessarie per i loro processi produttivi o per la loro prestazione di servizi, materie prime, articoli semilavorati e parti o pezzi comunque necessari ai suddetti processi.

Agevolazioni

Sono previsti benefici per le imprese che svolgano attività industriali, minerarie, di sfruttamento delle ricchezze marine, di trasporto e di turismo che si stabiliscano fisicamente nei territori all’interno della zona preferenziale. Queste imprese possono importare, senza dover pagare dazi, imposte, tasse ed altri oneri, qualsiasi tipo di merci estere necessarie per i loro processi produttivi o per la prestazione di servizi, materie prime, articoli semilavorati e parti o pezzi comunque necessari ai suddetti processi.

Altri incentivi regionali:

Le regioni meno sviluppate del paese godono di incentivi di vario genere, con i quali si tenta di attirare gli investimenti, e dei quali possono beneficiare anche gli investitori esteri. In particolare per la regione di Magallanes:

-sgravi speciali sui redditi da lavoro prodotti in tali regioni;

-la maggioranza dei lavoratori riceve un incentivo equivalente al 17% delle remunerazioni imponibili con un massimo di $ 136.620 pesos cileni (equivalenti a circa € 185). Questi benefici si perdono se il contribuente non paga opportunamente le tasse.

Restano escluse da tali incentivi le banche e le società di portafoglio.

Il ruolo di Corfo ( Corporación de Fomento para la Producción)

Sono presenti in Cile distinti organismi destinati allo sviluppo industriale , tecnologico ed alla attrazione di investimenti. Il principale è Corfo.  Organismo dello Stato, alle dipendenze del Ministero di Economia,  destinato a localizzare in Cile progetti d’investimenti privati di origine nazionale e stranieri in settori di elevata potenzialità. In questo ambito il ruolo della  Corfo si concentra principalmente in tre direzioni:

  • Appoggio a investimenti nei cluster esportatori presenti nelle regioni (nel Nord il settore minerario, nel Sud l’acquicoltura e gli allevamenti di salmone , nella zona centrale i settori vitivinicolo ed ortofrutticolo).
  • Nuove industrie tecnologiche (settori: biotecnologie e tecnologia medica) in alleanza strategica con “Assembio” (Associazione cilena di imprese di biotecnologia).
  • Appoggio agli investimenti in energia rinnovabile non convenzionale

Strutture focalizzate sull’ Hight Tech :

È di recente costruzione il Parco Tecnologico di Corfo costruito all’interno del parco industriale di Curauma, Valparaiso (V Regione),  la struttura, il cui investimento ha raggiunto i 6 milioni di dollari ha una superficie di 6.000 mq disposti su sei piani e conta con i più elevati standard di connessione, climatizzazione, sicurezza, amministrazione e diversi benefici derivati dall’ utilizzo comune delle infrastrutture da parte delle aziende presenti. Le prime aziende a istallarsi in questo edificio sono state la tedesca Software A.G., specializzata nella ricerca, sviluppo e produzione di software per il governo e soluzioni per le PMI, che ha scelto il Cile come piattaforma Regionale per lo sviluppo del mercato latinoamericano. Un’altra impresa di rilievo è la azienda svedese APA Networks, che in collaborazione con la locale DISC  ha istallato un centro di tecnologia applicata ai settori  minerario, dei  trasporti e delle  telecomunicazioni. Si rileva inoltre l’interesse della Microsoft di istallare un centro di sviluppo di applicazioni.

Parco tecnologico de Concepcion

Nell’VIII Regione il programma Innova Bio Bio di Corfo  ha approvato, nel mese di luglio del presente anno, il finanziamento di uno studio di fattibilità  per la creazione di un Parco Scientifico Tecnologico all’interno dell’Università di Concepción grazie alla presenza sia di un’attività di ricerca scientifica anche a livello universitario che di un tessuto produttivo altamente qualificato. In questo ambito ed a seguito di una visita di una delegazione cilena  ai centri tecnologici di  Smart Park in Manitoba e a Saskatoon (Canada), è stato firmato un accordo di collaborazione con gli stessi.

Le politiche secondo le dimensioni delle aziende

In Cile sebbene esistano una serie di programmi governativi a favore delle PMI, questi sono ancora difficilmente utilizzabili per la farraginosa burocrazia che li regola. Si può affermare che in effetti,  attualmente, le politiche sopra menzionate non fanno distinzione nella dimensione delle aziende.

Fonti: CILE

Denis Torri




Stabile organizzazione consolidante-consolidata: i chiarimenti della Circolare 40

Nella Circolare 40/E del 26 settembre 2016, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito i requisiti che la stabile organizzazione di un soggetto non residente deve avere per essere consolidante o consolidata.

L’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 40/E del 26 settembre 2016 ha fornito numerosi chiarimenti sulla disciplina del Consolidato Nazionale.  In particolare, la prima parte della Circolare è dedicata alle novità che il decreto internazionalizzazione (D.L 147/2015) ha introdotto negli articoli 117-120 del TUIR (D.P.R 917/86) che normavano il consolidato.  Una delle principali novità riguarda il fatto che una stabile organizzazione di un soggetto non residente possa assumere:

la veste di consolidante: se la casa madre, residente in un paese convenzionato, intende consolidare le proprie controllate residenti in Italia, deve soddisfare le seguenti condizioni:

  • essere residente in un Paese con il quale è in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e che consenta un adeguato scambio di informazioni con l’Italia,
  • esercitare nel territorio dello stato un’attività di imprese mediante una stabile organizzazione che assume la qualifica di consolidante.

Attenzione: la stabile organizzazione può assumere la qualifica di consolidante anche se le partecipazioni delle controllate italiane non sono comprese nel patrimonio della stessa. Il decreto ha infatti eliminato la connessione patrimoniale delle partecipazioni delle consolidate con la stabile organizzazione della controllante non residente.

La veste di consolidata: le condizioni che la stabile organizzazione deve soddisfare per essere controllata sono:

  • essere residente in stati appartenenti all’Unione Europea o aderenti all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo per i quali l’Italia abbia stipulato un accordo per lo scambio di informazioni,
  • essere controllati da soggetti residenti nel territorio dello stato o in stati con i quali è in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione che consenta un adeguato scambio di informazioni.

In particolare, la norma stabilisce che si considerano controllate le stabili organizzazioni nel territorio dello stato dei soggetti residenti in stati UE/SEE, a condizione che:

  • questi ultimi rivestano una forma giuridica analoga alle forme di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata,
  • la controllante sia residente nel territorio dello stato o in stati UE/SEE o in uno stato extra UE convenzionato e partecipi al capitale sociale e all’utile di bilancio della controllata per una percentuale superiore al 50 %

Fonte: Agenzia Entrate; EU

Denis Torri