Risoluzione n. 43/E del 4 aprile 2017 – AGENZIA DELLE ENTRATE – Applicabilità dell’articolo 177 del Tuir ad una operazione di scambio di partecipazioni, nella quale la società conferitaria e la società scambiata sono soggetti non residenti

 RISOLUZIONE N. 43 /E Direzione Centrale Normativa

Roma 04/04/17

OGGETTO: interpello Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212.

Applicabilità dell’articolo 177 del Tuir ad una operazione di scambio di partecipazioni, nella quale la società conferitaria e la società scambiata sono soggetti non residenti

Con l’interpello specificato in oggetto, concernente l’interpretazione dell’art. 177 del TUIR, è stato esposto il seguente

QUESITO

Alfa S.p.A (di seguito, l’istante) è la società holding al vertice del Gruppo Alfa.

Alfa S.p.A controlla, altresì, al 100%, due società di diritto inglese e residenti in Inghilterra:

 Beta Ltd;

 Gamma Ltd.

Alfa S.p.A intende conferire Gamma Ltd nella società Beta Ltd per poi procedere alla fusione tra le due società. 2

L’operazione, così come programmata dovrebbe avvenire, a parere dell’istante, a valori di libro, senza emersione, quindi, di plusvalenze.

Alfa S.p.A osserva che nella descritta operazione interverranno tre soggetti, vale a dire: la conferitaria (Beta Ltd), la società acquistata o scambiata (Gamma Ltd), la conferente (l’istante).

Alfa S.p.A ritiene che al caso concreto potrebbe applicarsi la normativa prevista dall’articolo 177, comma 2 del TUIR, il quale non contempla un regime naturale di neutralità fiscale, bensì una modalità di determinazione della plusvalenza (il cd. realizzo controllato) che può determinare effetti identici alla neutralità fiscale.

Considerato che il citato comma 2 dell’articolo 177 letteralmente non prevede il requisito della residenza, nel territorio dello Stato Italiano, dei soggetti interessati all’operazione, l’istante ha richiesto, in merito, il parere dell’Amministrazione Finanziaria.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA

Atteso che:

l’Amministrazione Finanziaria, con un precedente orientamento, ossia la Risoluzione n. 470 del 3 dicembre 2008, ha preservato la neutralità fiscale dell’operazione quando le caratteristiche della stessa siano unicamente “riorganizzative” ;

l’articolo 8, paragrafi 1 e 4 della Direttiva n. 2009/133/CE prevede la neutralità dell’operazione di scambio di partecipazioni;

l’istante ritiene che l’operazione, così come programmata, dovrebbe avvenire a valori di libro, ossia al valore di carico della partecipazione, senza l’emersione, quindi, di plusvalori latenti sulla stessa. 3

PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Preliminarmente, occorre precisare che l’operazione in commento non può essere disciplinata dall’articolo 178 del TUIR, in quanto il dato letterale della norma prevede, tra l’altro, che la società acquirente/conferitaria e la società acquistata/scambiata siano residenti in Stati Membri diversi.

Nel caso di specie, invero, le due società (Beta Ltd e Gamma Ltd) sono entrambe residenti in Regno Unito.

Ciò nondimeno, l’articolo 177, comma 2, del TUIR, citato dall’istante, stabilisce che le azioni o quote ricevute a seguito di conferimenti in società, mediante i quali la società conferitaria acquisisce il controllo di un’altra società (c.d. “scambiata”) ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, n. 1), del codice civile, ovvero incrementa (in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario) la percentuale di controllo, “sono valutate, ai fini della determinazione del reddito del conferente, in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento”.

Tale disciplina, quindi, pur non prevedendo un regime di neutralità fiscale delle operazioni di conferimento rientranti nel relativo ambito di applicazione, costituisce un criterio di valutazione delle partecipazioni ricevute a seguito del conferimento, ai fini della determinazione del reddito del soggetto conferente.

In particolare, è possibile non fare emergere alcuna plusvalenza imponibile qualora il valore di iscrizione della partecipazione e, pertanto, l’incremento di patrimonio netto effettuato dalla società conferitaria, riconducibile al singolo conferimento, risulti pari all’ultimo valore fiscale – presso ciascun soggetto conferente – della partecipazione conferita (c.d. “neutralità indotta”).

Tale regime (c.d. “a realizzo controllato”), pertanto, fa dipendere i suoi effetti, sul piano fiscale, dal comportamento contabile adottato dalla società conferitaria. 4

Con riferimento all’ambito soggettivo, limitatamente a quanto non statuito dal comma 2 del citato articolo 177 del T.U.I.R., si ritiene valgano le stesse condizioni di ordine soggettivo già individuate dal comma 1 del medesimo articolo, riguardante la permuta di partecipazioni, nonostante il comma 2 non ne faccia menzione.

Per motivi di ordine logico sistematico, si ritiene, perciò, che sia la società acquirente/conferitaria sia la società acquistata/scambiata debbano essere soggetti indicati dalla lettera a) nell’articolo 73 del TUIR, ossia società di capitali residenti.

L’articolo 177 del TUIR, infatti, intitolato “scambi di partecipazioni” disciplina, per l’appunto, lo scambio di partecipazioni nel suo insieme, con due diverse modalità, al comma 1, nel caso di permuta, ed al comma 2, nel caso di conferimento.

In conclusione, si ritiene, quindi, che lo scambio in questione, al quale, per quanto detto, non sono applicabili le previsioni degli articoli 177 e 178 del TUIR, resti soggetto alle ordinarie regole impositive, dunque alla disposizione di cui all’articolo 9 del TUIR.

******

Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

IL DIRETTORE CENTRALE

Annibale Dodero

(firmato digitalmente)

Fonti: AE, EU

Denis Torri




Al via la “flat tax” per i neo residenti in Italia

Pronte le regole delle Entrate per chi decide di trasferire la residenza in Italia

Arrivano    le    istruzioni    dell’Agenzia    delle    Entrate    per    gli    stranieri    che intendono  trasferire la loro residenza fiscale in Italia beneficiando di un una imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’ estero. L’opzione, introdotta con la Legge di bilancio 2017,  prevede  il  pagamento  di  un’imposta forfettaria di  100mila  euro  per  ciascun periodo  d’imposta  per  cui  viene  esercitata,  al  fine  di attrarre  ed  incentivare  il trasferimento   della   residenza   nel nostro   Paese   degli High   net worth individual, ossia delle persone con un alto patrimonio. Con il provvedimento di oggi del direttore dell’Agenzia delle Entrate è stato approvato anche il modello di check list da allegare all’ istanza di interpello che consente una valutazione preventiva dell’Amministrazione finanziaria sull’ ammissibilità al regime di favore.

Come esercitare  l’opzione – I contribuenti  in  possesso  dei  requisiti  possono aderire al nuovo regime nel momento della presentazione della dichiarazione dei redditi, riferita al periodo d’imposta in cui è stata trasferita la residenza fiscale in Italia o in quello immediatamente  successivo.  È  possibile,  inoltre, presentare  una  specifica  istanza preventiva   di   interpello alla   Direzione   Centrale   Accertamento dell’Agenzia   delle Entrate.  La richiesta può essere consegnata a mano, tramite raccomandata con avviso di ricevimento    oppure telematicamente, utilizzando    la posta    elettronica    certificata. Nell’ istanza il contribuente dovrà indicare:

  • i dati anagrafici e, se già attribuito, il codice fiscale, oltre al relativo indirizzo di residenza in Italia, se già residente;
  • lo status di non residente in Italia per un tempo almeno pari a nove periodi di imposta nel corso dei dieci precedenti l’inizio di validità dell’opzione;
  • la giurisdizione o le giurisdizioni in cui ha avuto l’ultima residenza fiscale prima dell’esercizio di validità dell’opzione;
  • gli Stati o territori esteri per i quali intende esercitare la facoltà di non avvalersi dell’applicazione dell’imposta sostitutiva.

Il contribuente dovrà anche indicare la sussistenza degli elementi necessari per l’accesso al regime, compilando una check list allegata al provvedimento di oggi e presentando, eventualmente, la relativa documentazione a supporto.

Opzione     estesa     anche     ai     familiari – Il     regime     forfettario     può essere esteso anche ad uno o più familiari in possesso dei requisiti, attraverso una specifica indicazione nella dichiarazione dei redditi riferita al periodo d’imposta in cui il familiare trasferisce la residenza fiscale in Italia o in quella successiva. In questo caso, l’imposta sostitutiva è  pari  a  25mila  euro per  ciascuno  dei  familiari  ai  quali  sono  estesi  gli effetti della stessa opzione.

Quando presentare la richiesta – L’opzione deve essere esercitata entro i termini di presentazione  delle  dichiarazioni dei  redditi, anche nel  caso  in  cui non  sia ancora pervenuta la risposta da parte dell’Agenzia delle Entrate all’istanza di interpello. La domanda può essere presentata anche se non sono ancora decorsi i termini per radicare

la residenza fiscale in Italia. L’opzione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, mentre  gli  effetti cessano,  in  ogni  caso,  decorsi  quindici  anni  dal  primo  periodo d’imposta di validità.

Unica soluzione per versare l’imposta – Il versamento dell’imposta sostitutiva, nella misura  di  100mila  euro, deve  essere  effettuato in  un’unica  soluzione,  per ciascun periodo di imposta di efficacia del regime, entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi.

 

Fonti: Comunicato stampa dell’8 marzo 2017 ( AE)

 

Denis Torri




Convenzioni per evitare le doppie imposizioni

Aggiornamento: 30 marzo 2017

Le Convenzioni per evitare le doppie imposizioni sono trattati internazionali con i quali i Paesi contraenti regolano l’esercizio della propria potestà impositiva al fine di eliminare le doppie imposizioni sui redditi e/o sul patrimonio dei rispettivi residenti.

Oltre ad evitare le doppie imposizioni, le Convenzioni hanno anche lo scopo di prevenire l’evasione e l’ elusione fiscale; a questo fine esse prevedono alcune disposizioni sulla cooperazione amministrativa.

Tali trattati si ispirano, principalmente, al modello di Convenzione elaborato in sede OCSE.  Un ulteriore modello di riferimento, è quello elaborato in ambito ONU.

In Italia, le Convenzioni per evitare le doppie imposizioni entrano a far parte dell’ordinamento giuridico all’esito di un procedimento di ratifica da parte del Parlamento seguito con legge ordinaria, che conferisce piena e integrale esecuzione al trattato.

La Convenzione entra in vigore a seguito dello scambio degli strumenti di ratifica tra i Paesi contraenti. La conferma dell’avvenuto scambio degli strumenti di ratifica è resa nota attraverso la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Per dare attuazione alle disposizioni delle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni, i paesi contraenti possono stipulare accordi di natura amministrativa volti a favorire lo scambio di informazioni e/o l’effettuazione di verifiche simultanee.

 

Paese contraente Stipula In vigore dal Convenzioni contro le doppie imposizioni
Albania Firma: Tirana 12.12.1994
Ratifica: L. 21.05.1998, n.175
21.12.1999 Albania – PDF in italiano e inglese
Algeria Firma: Algeri 03.02.1991
Ratifica: L. 14.12.1994, n.711
30.06.1995 Algeria – PDF in italiano
Arabia Saudita Firma: Riad 13.01.2007
Ratifica: L. 23.10.2009, n.159
01.12.2009 Arabia Saudita – PDF in italiano e inglese
Argentina

 

Firma: Roma 15.11.1979
Ratifica: L. 27.04.1982, n.282
15.12.1983 Argentina – PDF in italiano e francese
Protocollo di modifica
Firma:
Bologna il 03.12.1997
Ratifica:
L.28.10.1999, n.423
14.03.2001 Argentina – PDF in italiano e francese
Armenia Firma: Roma 14.06.2002
Ratifica: L.25.10.2007, n.190
05.05.2008 Armenia – PDF in italiano e inglese
Australia Firma: Canberra 14.12.1982
Ratifica: L. 27.05.1985, n.292
05.11.1985 Australia – PDF in italiano
Australia – PDF in inglese
Austria Firma: Vienna 29.06.1981
Ratifica: L. 18.10.1984, n.762
06.04.1985 Austria – PDF in italiano
Protocollo di modifica
Firma:
Vienna 25.11.1987
Ratifica:
L.16.10.1989, n.365
01.05.1990 Austria – PDF in italiano
Azerbaijan Firma: Bakù 21.07.2004
Ratifica: L. 03.02.2011, n. 6
13.08.2011 Azerbaijan – PDF in italiano e inglese
Bangladesh Firma: Roma 20.03.1990
Ratifica: L. 05.07.1995, n.301
07.07.1996 Bangladesh – PDF in italiano e inglese
Belgio Firma: Roma 29.04.1983
Ratifica: L. 03.04.1989, n.148Protocollo aggiuntivo
Firma: Roma 19.12.1984
Ratifica: L.03.04.1989, n.148
29.07.1989 Belgio – PDF in italiano
Belgio – PDF in inglese
Protocollo aggiuntivo
Firma: Bruxelles 11/10/2004
Ratifica: L. 14/01/2013, n. 6
17.04.2013 Belgio – 2° protocollo – PDF in italiano
Bielorussia Firma: Minsk 11.08.2005
Ratifica: L. 29.05.2009, n. 74
30.11.2009 Bielorussia – PDF in italiano e inglese
Brasile Firma: Roma 03.10.1978
Ratifica: L. 29.11.1980, n. 844
24.04.1981 Brasile – PDF in italiano
Brasile – PDF in inglese
Bulgaria Firma: Sofia 21.09.1988
Ratifica: L. 29.11.1990, n. 389
10.06.1991 Bulgaria – PDF in italiano e francese
Bulgaria – PDF in inglese
Canada Firma: Ottawa 03.06.2002
Ratifica: L. 24.03.2011 n.42
25.11.2011 Canada – PDF in italiano
Cile Firma: Santiago 23.10.2015
Ratifica: L. 03.11.2016, n. 212
20.12.2016 Cile – PDF in italiano e inglese
Cina Firma: Pechino 31.10.1986
Ratifica: L. 31.10.1989, n.376
13.12.1990 Cina – PDF in italiano e inglese
Cina – PDF in inglese
Cipro Firma: Nicosia 24.04.1974
Ratifica :
L.10.07.1982, n.564
09.06.1983 Cipro – PDF in italiano e inglese
Protocollo di modifica
Firma
: Nicosia 04.06.2009
Ratifica:L. 03.05.2010, n.70
23.11.2010 Cipro – PDF in italiano e Inglese
Congo Firma: Brazzaville 15.10.2003
Ratifica:L. 30.12.2005, n.288
26.06.2014 Congo – PDF in italiano
Corea del Sud Firma: Seul 10.01.1989
Ratifica: L. 10.02.1992, n.199
14.07.1992 Corea del Sud – PDF in italiano e inglese
Protocollo aggiuntivo
Firma: Seoul 03.04.2012
Ratifica: L. 17.10.2014, n.156
23.01.2015 Corea del Sud – PDF in italiano e inglese
Costa d’Avorio Firma: Abidjan 30.07.1982
Ratifica: L. 27.05.1985, n.293
15.05.1987 Costa d’avorio – PDF in italiano
Costa d’avorio – PDF in inglese
Croazia Firma: Roma 20.10.1999
Ratifica: L. 29.05.2009, n.75
15.09.2009 Croazia – PDF in italiano e inglese
Danimarca Firma: Copenaghen 05.05.1999
Ratifica: L. 11.07.2002, n.170
27.01.2003 Danimarca – PDF in italiano e inglese
Ecuador Firma: Quito 23.05.1984
Ratifica: L. 31.10.1989, n.377
01.02.1990 Ecuador – PDF in italiano
Ecuador – PDF in inglese
Egitto Firma: Roma 07.05.1979
Ratifica: L. 25.05.1981, n.387
28.04.1982 Egitto – PDF in italiano e inglese
Emirati Arabi Uniti Firma: Abu Dhabi 22.01.1995
Ratifica: L.28.08.1997, n.309
05.11.1997 Emirati Arabi uniti – PDF in italiano e inglese
Estonia Firma: Tallinn 20.03.1997
Ratifica: L.19.10.1999, n.427
22.02.2000 Estonia – PDF in italiano e inglese
Etiopia Firma: Roma 08.04.1997
Ratifica: L. 19.08.2003, n.242
09.08.2005 Etiopia – PDF in italiano
Federazione Russa Firma: Roma 09.04.1996
Ratifica: L. 09.10.1997, n.370
30.11.1998 Russia – PDF in italiano e inglese
Protocollo aggiuntivo
Firma: Lecce 13.06.2009
Ratifica:L. 13.05.2011 n.80
01.06.2012 Russia – PDF in italiano e inglese
Filippine Firma: Roma 05.12.1980
Ratifica: L. 28.08.1989, n.312
15.06.1990 Filippine – PDF in italiano
Filippine – PDF in inglese
Finlandia Firma: Helsinki 12.06.1981
Ratifica: L. 25.01.1983, n.38
23.10.1983 Finlandia – PDF in italiano
Francia Firma: Venezia 05.10.1989
Ratifica: L. 07.01.1992, n.20
01.05.1992 Francia – PDF in italiano
Francia – PDF in inglese
Georgia Firma: Roma 31.10.2000
Ratifica: L.11.07.2003, n.205
19.02.2004 Georgia – PDF in italiano e inglese
Germania Firma: Bonn 18.10.1989
Ratifica: L. 24.11.1992, n.459
26.12.1992 Germania – PDF in italiano
Germania – PDF in inglese
Ghana Firma: Accra 19.02.2004
Ratifica: L. 06.02.2006, n.48
5.07.2006 Ghana – PDF in italiano
Giappone Firma: Tokyo 20.03.1969
Ratifica: L. 18.12.1972, n.855
17.03.1973 Giappone – PDF in italiano e inglese
Protocollo aggiuntivo
Firma:
Roma il 14.02.1980
Ratifica: 
L.25.05.1981, n.413
28.01.1982 Giappone – PDF in italiano e inglese
Giordania Firma: Amman 16.03.2004
Ratifica: L. 23.10.2009, n.160
10.05.2010 Giordania – PDF in italiano e inglese
Grecia Firma: Atene 03.09.1987
Ratifica: L.30.12.1989, n.445
20.09.1991 Grecia – PDF in italiano e inglese
Hong Kong Firma: Hong Kong 14.01.2013
Ratifica: L.18.06.2015, n.96
10.08.2015 Hong Kong – PDF in italiano
Hong Kong – PDF in inglese
India Firma: New Delhi 19.02.1993
Ratifica: L. 14.07.1995, n.319
23.11.1995 India – PDF in italiano e inglese
Indonesia Firma: Giacarta 18.02.1990
Ratifica: L. 14.12.1994, n.707
02.09.1995 Indonesia – PDF in italiano e inglese
Irlanda Firma: Dublino 11.06.1971
Ratifica: L. 09.10.1974, n.583
14.02.1975 Irlanda – PDF in italiano
Irlanda – PDF in inglese
Islanda Firma: Roma 10.09.2002
Ratifica: L. 04.08.2008, n. 138
14.10.2008 Islanda – PDF in italiano e inglese
Israele Firma: Roma 08.09.1995
Ratifica: L. 09.10.1997, n.371
06.08.1998 Israele – PDF in italiano e inglese
Jugoslavia Ex: (1) Firma: Belgrado 24.02.1982
Ratifica: L. 18.12.1984, n.974
03.07.1985 Jugoslavia Ex – PDF in italiano e inglese
Kazakhistan Firma: Roma 22.09.1994
Ratifica: L. 12.03.1996, n.174
26.02.1997 Kazakhistan – PDF in italiano e inglese
Kuwait Firma: Roma 17.12.1987
Ratifica: L. 07.01.1992, n.53Protocollo di correzione
Firma: Roma 15.12.1989
Ratifica: L.07.01.1992, n.53
11.01.1993 Kuwait – PDF in italiano e inglese
Protocollo di modifica
Firma: Kuwait City 17.03.1998
Ratifica: L.28.10.1999, n.413
 25.03.2000 Kuwait – PDF in italiano e inglese
Lettonia Firma: Riga 21.05.1997
Ratifica: L. 18.03.2008, n.73
16.06.2008 Lettonia – PDF in italiano e inglese
Libano Firma: Beirut 22.11.2000
Ratifica: L. 03.06.2011, n.87
21.11.2011 Libano – PDF in italiano e inglese
Lituania Firma: Vilnius 04.04.1996
Ratifica: L. 09.02.1999, n.31
03.06.1999 Lituania – PDF in italiano e inglese
Lussemburgo Firma: Lussemburgo 03.06.1981
Ratifica: L.14.08.1982, n.747
04.02.1983 Lussemburgo – PDF in italiano
Protocollo aggiuntivo
Firma: Lussemburgo 21.06.2012
Ratifica: L. 03.10.2014, n. 150
20.01.2015 Lussemburgo -protocollo – PDF in italiano
Macedonia Firma: Roma 20.12.1996
Ratifica: L. 19.10.1999, n.482
08.06.2000 Macedonia – PDF in italiano e inglese
Malaysia Firma: Kuala Lumpur 28.01.1984
Ratifica: L. 14.10.1985, n.607
18.04.1986 Malaysia – PDF in italiano e inglese
Malta Firma: La Valletta 16.07.1981
Ratifica: L. 02.05.1983, n.304
08.05.1985 Malta – PDF in italiano
Protocollo di modifica
Firma:
13.03.2009
Ratifica:
L.30.04.2010, n.77
24.11.2010 Malta – PDF in italiano
Marocco Firma: Rabat 07.06.1972
Ratifica: L. 05.08.1981, n.504
Protocollo aggiuntivo
Firma: Rabat
28.05.1979
Ratifica:
L.05.08.1981, n.504
10.03.1983 Marocco – PDF in italiano e francese
Marocco – PDF in inglese
Mauritius Firma: Port Louis 09.03.1990
Ratifica: L. 14.12.1994, n.712
28.04.1995 Mauritius – PDF in italiano
Mauritius – PDF in inglese
Protocollo aggiuntivo
Firma: Port Louis 09.12.2010
Ratifica: 31.08.2012, n.166
19.11.2012 Maritius PDF in Italiano
Messico Firma: Roma 08.07.1991
Ratifica: L. 14.12.1994, n.710
12.03.1995 Messico – PDF in italiano
Messico – PDF in inglese
Moldova Firma: Roma 03.07.2002
Ratifica: L.03.02.2011, n.8
14.07.2011 Moldova – PDF in italiano
Moldova – PDF in inglese
Mozambico Firma: Maputo 14.12.1998
Ratifica: L.23.04.2003, n.110
06.08.2004 Mozambico – PDF in italiano
Norvegia Firma: Roma 17.06.1985
Ratifica: L. 02.03.1987, n.108
25.05.1987 Norvegia – PDF in italiano
Norvegia – PDF in inglese
Nuova Zelanda Firma: Roma 06.12.1979
Ratifica: L. 10.07.1982, n.566
23.03.1983 Nuova Zelanda – PDF in italiano
Nuova Zelanda – PDF in inglese
Oman Firma: Mascate 06.05.1998
Ratifica: L. 11.03.2002, n.50
22.10.2002 Oman – PDF in italiano
Paesi Bassi Firma: L’Aja 08.05.1990
Ratifica: L. 26.07.1993, n.305
03.10.1993 Olanda – PDF in italiano
Olanda – PDF in inglese
Pakistan Firma: Roma 22.06.1984
Ratifica: L. 28.08.1989, n.313
27.02.1992 Pakistan – PDF in italiano
Pakistan – PDF in inglese
Polonia Firma: Roma 21.06.1985
Ratifica: L. 21.02.1989, n.97
26.09.1989 Polonia – PDF in italiano
Polonia – PDF in inglese
Portogallo Firma: Roma 14.05.1980
Ratifica: L. 10.07.1982, n.562
15.01.1983 Portogallo – PDF in italiano
Portogallo – PDF in inglese
Qatar Firma: Roma 15.10.2002
Ratifica: L. 02.07.2010, n.118
07.02.2011 Qatar – PDF in italiano
Qatar – PDF in inglese
Regno Unito Firma: Pallanza 21.10.1988
Ratifica: L. 05.11.1990, n.329
31.12.1990 Regno Unito – PDF in italiano
Regno Unito – PDF in inglese
Repubblica Ceca Firma: Praga 05.05.1981
Ratifica: L. 02.05.1983, n.303
26.06.1984 Repubblica Ceca – PDF in italiano
Repubblica Ceca – PDF in inglese
Repubblica Slovacca Firma: Praga 05.05.1981
Ratifica: L. 02.05.1983, n.303
26.06.1984 Repubblica Slovacca – PDF in italiano
Repubblica Slovacca – PDF in inglese
Romania Firma: Bucarest 14.01.1977
Ratifica: L. 18.10.1978, n.680
06.02.1979 Romania – PDF in italiano
Romania – PDF in inglese
San Marino Firma: Roma 21 marzo 2002
Ratifica: L 19.07.2013, n. 88
03.10.2013 San Marino – PDF in italiano
Protocollo di modifica
Firma: Roma 13 giugno 2012
Ratifica: L 19.07.2013, n. 88
03.10.2013
Senegal Firma: Roma 20.07.1998
Ratifica: L. 20.12.2000, n.417
24.10.2001 Senegal – PDF in italiano
Siria Firma: Damasco 23.11.2000
Ratifica: L. 28.04.2004, n.130
15.01.2007 Siria – PDF in italiano
Siria – PDF in inglese
Singapore Firma: Singapore 29.01.1977
Ratifica: L. 26.07.1978, n.575
12.01.1979 Singapore – PDF in italiano
Singapore – PDF in inglese
Protocollo aggiuntivo
Firma: Singapore 24.05.2011
Ratifica: L.31.08.2012, n. 157
19.10.2012 Italiano
– Inglese
Slovenia Firma: Lubiana 11.09.2001
Ratifica: L. 29.05.2009, n.76
12.01.2010 Slovenia – PDF in italiano
Slovenia – PDF in inglese
Spagna Firma: Roma 08.09.1977
Ratifica: L. 29.09.1980, n.663
24.11.1980 Spagna – PDF in italiano
Spagna – PDF in inglese
Sri Lanka Firma: Colombo 28.03.1984
Ratifica: L. 28.08.1989, n.314
09.05.1991 Sri Lanka – PDF in italiano
Sri Lanka – PDF in inglese
Stati Uniti Firma: Washington 25.08.1999
Ratifica: L. 03.03.2009, n.20
16.12.2009 Stati Uniti – PDF in italiano
Sud Africa Firma: Roma 16.11.1995
Ratifica: L. 15.12.1998, n.473
02.03.1999 Sud Africa – PDF in italiano
Sud Africa – PDF in inglese
Svezia Firma: Roma 06.03.1980
Ratifica: L. 04.06.1982, n.439
05.07.1983 Svezia – PDF in italiano
Svezia – PDF in inglese
Svizzera Firma: Roma 09.03.1976
Ratifica:
L. 23.12.1978, n.943
27.03.1979 Svizzera – PDF in italiano
Svizzera – PDF in inglese
Protocollo di modifica:
Firma:
Milano il 23.02.2015
Ratifica:
L. 4.05.2016, n.69
13.07.2016 PDF in italiano
Tanzania Firma: Dar Es Salam 07.03.1973
Ratifica: L. 07.10.1981, n.667
06.05.1983 Tanzania – PDF in italiano
Tanzania – PDF in inglese
Thailandia Firma: Bangkok 22.12.1977
Ratifica: L. 02.04.1980, n.202
31.05.1980 Thailandia – PDF in italiano
Thailandia – PDF in inglese
Trinidad e Tobago Firma: Port of Spain 26.03.1971
Ratifica: L. 20.03.1973, n.167
19.04.1974 Trinidad e Tobago – PDF in italiano
Trinidad e Tobago – PDF in inglese
Tunisia Firma: Tunisi 16.05.1979
Ratifica: L. 25.05.1981, n.388
17.09.1981 Tunisia – PDF in italiano
Tunisia – PDF in inglese
Turchia Firma: Ankara 27.07.1990
Ratifica: L. 07.06.1993, n.195
01.12.1993 Turchia – PDF in italiano
Turchia – PDF in inglese
Ucrania Firma: Kiev 26.02.1997
Ratifica: L. 11.07.2002, n.169
25.02.2003 Ucraina – PDF in italiano
Ucraina – PDF in inglese
Uganda Firma: Kampala 06.10.2000
Ratifica: L. 10.02.2005, n.18
18.11.2005 Uganda – PDF in italiano
Ungheria Firma: Budapest 16.05.1977
Ratifica: L. 23.07.1980, n.509
01.12.1980 Ungheria – PDF in italiano
Ungheria – PDF in inglese
Unione Sovietica Ex: (1) Firma: Roma 26.02.1985
Ratifica: L. 19.07.1988, n.311
30.07.1989 Unione Sovietica Ex – PDF in italiano
Unione Sovietica Ex – PDF in inglese
Uzbekistan Firma: Roma 21.11.2000
Ratifica: L.10.01.2004, n.22
26.05.2004 Uzbekistan – PDF in italiano
Venezuela Firma: Roma 05.06.1990
Ratifica: L. 10.02.1992, n.200
14.09.1993 Venezuela – PDF in italiano
Venezuela – PDF in inglese
Vietnam Firma: Hanoi 26.11.1996
Ratifica: L. 15.12.1998, n.474
22.02.1999 Vietnam – PDF in italiano
Zambia Firma: Lusaka 27.10.1972
Ratifica: L. 27.04.1982, n.286
30.03.1990 Zambia – PDF in italiano
Zambia – PDF in inglese

(1) I paesi successori delle Federazioni disciolte applicano la Convenzione salvo la stipula e l’entrata in vigore di una propria convenzione.

La convenzione stipulata con l’ex Unione Sovietica si applica attualmente ai seguenti paesi: Kirghizistan e Tagikistan.

La convenzione stipulata con la ex Jugoslavia si applica attualmente ai seguenti paesi: Bosnia Herzegovina, Serbia e Montenegro.

Fonti: EU, MEF, AE

Denis Torri




IRAN – il contratto d’agenzia ed il contratto di licenza

Innanzitutto si ricorda che in Iran non ci sono norme speciali in materia di contratti di agenzia, di distribuzione, di franchising e di licenza, pertanto, questo tipo di contratti, sono disciplinati da alcune norme di carattere generale.

Va inoltre citata “The Law Permitting Registration of Branches and Representative Office of Foreign Companies in Iran” poiché fornisce informazioni preziose circa le procedure da intraprendere per effettuare la registrazione di società estere in Iran.

Le forme contrattuali (commerciali) maggiormente utilizzate in Iran sono quattro: contratto di agenzia, contratto di distribuzione, franchising e contratti di licenza.

Oggi descriveremo brevemente due di esse ovvero il contratto di agenzia e il contratto di licenza.

Il contratto di agenzia

Il diritto di agenzia in Iran non è regolato da leggi speciali ed è necessario fare riferimento alla legge commerciale iraniana per ritrovare norme generali sul mediatore, l’agente e figure simili all’agente.

In Iran il contratto di agenzia è un contratto con il quale una delle parti (il preponente) nomina l’altra (agente) come suo rappresentante per la realizzazione di alcuni affari. Attraverso questo contratto, il rappresentante può avviare negoziati con i clienti al fine di concludere un contratto.

Il rappresentante agisce con portata generale all’ interno dei confini stabiliti da una procura o da un contratto: esso non è il proprietario dei beni ma funge da mediatore e negoziatore per la conclusione del contratto.

Termini e condizioni per la risoluzione del contratto ed il pagamento di eventuali danni devono essere specificati all’ interno del contratto.

Il contratto di agenzia può essere anche gratuito tuttavia, se nel contratto non è stabilita alcuna commissione per l’agente, ma, al tempo stesso, non è esplicitamente dichiarata la gratuità del contratto, il rapporto di agenzia si presume oneroso.

L’agente deve sempre operare nell’ interesse del preponente: se il preponente subisce una perdita per colpa dell’agente e l’agente è considerato la causa della perdita, esso ne sarà responsabile.

Il contratto di licenza

Stipulare un contratto di licenza significa concedere i diritti di proprietà ad un altro soggetto, senza che ciò implichi il trasferimento della stessa.

La legislazione iraniana non delinea nel dettaglio la forma e le condizioni dei contratti di licenza ma la legge sulla brevettabilità delle invenzioni e dei marchi permette agli “inventori” di concedere, parzialmente o totalmente, i diritti di sfruttamento delle loro invenzioni.

Tale tipo di autorizzazione può essere identificata come un contratto di licenza per la sua conformità alla definizione giuridica del licensing.

Inoltre è stabilito che qualsiasi transazione realizzata per il trasferimento di un brevetto o di altri diritti di sfruttamento di pertinenza deve essere registrata presso le autorità competenti.

Infine si rileva che in Iran esistono legislazioni speciali che disciplinano diritti analoghi anche per gli sviluppatori di software.

Fonti: Iran, EU

 

Denis Torri