Due modelli d’impresa: “Subsidiary” (Controllata o Sussidiaria) o “Branch” (Stabile Organizzazione).

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Il processo di internazionalizzazione porta l’imprenditore ad operare una scelta sulla modalità di penetrazione nel mercato estero di riferimento, attraverso la costituzione principalmente di due modelli d’impresa: “Subsidiary” (Controllata o Sussidiaria) o “Branch” (Stabile Organizzazione).

 –       Prima tipologia: la Subsidiary

Una Subsidiary è una società estera le cui azioni o quote sono possedute da una società (o soci) in quantità sufficiente per esercitare un’influenza dominante sull’amministrazione.

In quanto “società di diritto estero”, formalmente costituita fuori dai confini nazionali,  è una entità distinta e separata dalla società madre italiana.

Il reddito prodotto dall’impresa estera è soggetto alla legislazione impositiva dello Stato estero (salvo deroghe).

Se istituita in uno Stato coperto da Convenzione contro le doppie imposizioni con l’Italia, si applicano le norme convenzionali (ad. esempio, si evita la doppia imposizione, le ritenute su royalty subiscono una tassazione ridotta).

Poichè possono sorgere dubbi in merito alla esatta qualificazione del soggetto di diritto estero, il legislatore ha previsto norme ad hoc per stabilire l’esatta residenza ai fini fiscali ed evitare dunque il fenomeno che va sotto il nome di “esterovestizione societaria” (art. 73, TUIR).

Con tale fenomeno si suole indicare il comportamento dell’imprenditore che, attraverso una costruzione meramente artificiosa, delocalizza una propria entity in un paese estero con un basso carico fiscale, al solo scopo di eludere l’imposta ordinariamente dovuta in Italia.

Secondo quanto dispongono gli articoli 5, comma 3, lett. d) e 73, comma 3, del TUIR, “ai fini delle imposte sui redditi….si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale nel territorio dello Stato“.

La normativa di riferimento ha, pertanto, previsto tre criteri (uno di carattere formale; gli altri aventi carattere sostanziale), per collegare fiscalmente le persone giuridiche al territorio nazionale:

– la sede legale;

– la sede dell’amministrazione;

– l’oggetto principale.

I presupposti in esame sono fra loro alternativi: è sufficiente che uno solo di essi ricorra perché la società (o l’ente) sia considerato fiscalmente residente in Italia e, conseguentemente, soggetto a tassazione per i redditi ovunque prodotti.

Le sussidiarie estero devono inoltre soggiacere alla disciplina delle “CFC Rules”, dettata dagli articoli 167 e 168 del TUIR), laddove lo Stato di stabilimento è tra quelli inclusi nella c.d. Black list ovvero produce “passive income”.

In estrema sintesi. la disciplina CFC (Controlled Foreign Companies) regola la tassazione dei soggetti residenti, che hanno una partecipazione di controllo o di collegamento di una società estera ubicata in uno dei Paesi black list (ma anche white list), per trasparenza sui redditi da essa conseguita.

La scelta di costituire una società di diritto estero è dunque ponderabile sulla base della variabile fiscale di cui si è detto.

L’imprenditore può però propendere per tale approccio vagliando anche delle opportunità positive derivanti da una serie di fattori di vantaggio.

La Subsidiary infatti permette di separare le responsabilità per le attività svolte dall’impresa estera al pari di una società a responsabilità limitata nostrana e consente di assoggettare i redditi prodotti fuori dai confini nazionali alla sola tassazione dello Stato estero, salvo applicazione delle norme di cui si è detto poc’anzi.

Infine consente di beneficare di ritenute ridotte (o esenzione) per pagamenti di flussi finanziari come interessi, dividendi e royalty.

Non va sottaciuto comunque il fatto che tale tipologia societaria il più delle volte determina un notevole esborso iniziale per sostenere la fase di “start up” e non consente di dedurre eventuali perdite, se non nell’ambito di un poco utilizzato “consolidato fiscale mondiale“.

 –       Seconda tipologia: la Branch

L’art. 5 del Modello OCSE e l’art. 162 del TUIR definiscono la Branch o Stabile Organizzazione una “sede fissa di affari per mezzo della quale l’impresa non residente esercita in tutto o in parte la sua attività nel territorio dello Stato”.

Tale entità non costituisce un soggetto passivo d’imposta come visto per la Subsidiary, in quanto è priva di indipendenza e di autonomia giuridica.

Per tale ragione il reddito prodotto concorre alla determinazione del reddito della casa madre italiana.

Viene riconosciuto in Italia un credito d’imposta per le imposte pagate all’estero in via definitiva relativamente al reddito prodotto dalla stabile organizzazione (art. 165 T.U.I.R.): “Se alla formazione del reddito concorrono redditi prodotti all’estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione dall’imposta netta dovuta fino alla concorrenza della quota d’imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all’estero ed il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi d’imposta ammesse in diminuzione.

L’art. 14, utlimo comma, del DPR nr. 600/73 stabilisce inoltre che le società le quali esercitano attività all’estero mediante una Stabile Organizzazione “devono rilevare nella contabilità distintamente i fatti di gestione che interessano le stabili organizzazioni, determinando separatamente i risultati dell’esercizio relativi a ciascuna di esse”.

Come succede per le sussidiarie, anche le Brach estere presentano vantaggi e svantaggi di varia natura.

Innanzitutto vi è una netta semplificazione degli adempimenti societari rispetto alla Subsidiary

Ed ancora, le perdite prodotte sono deducibili dal reddito complessivo della casa madre italiana, mentre la quota di “valore della produzione” attribuito alla Branch estera non è soggetta a tassazione Irap.

Inoltre non sono previste ritenute alla fonte sui profitti che la Branch attribuisce alla casa madre.

Dal punto di vista degli aspetti negativi, si evidenzia che – per il principio dell’ “attrazione del reddito” – si può verificare una parziale doppia imposizione del reddito prodotto dalla Stabile Organizzazione a fronte di differenze rilevanti nelle regole di determinazione del reddito tra i vari paesi e l’Italia.

Dal punto di vista contabile, vi è un aggravio derivante dall’assoggettamento sia alla normativa estera che a quella italiana, con conseguente duplicazione delle procedure contabili da utilizzare.

Infine si vuole evidenziare come, ai fini IVA, la Branch ha una propria posizione ai fini del tributo in relazione alle prestazioni rese a terzi, generalmente nello Stato in cui essa ha sede.

Pertanto le operazioni poste in essere non sono territorialmente rilevanti in Italia ai sensi dell’art. 7 del DPR nr. 633/72.

Denis Torri

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