Redditi prodotti all’estero – Credito d’imposta

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L’Agenzia delle Entrate con la circolare n.9/E del 5 marzo 2015 recante: “Disciplina del credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero – Articolo 165 del TUIR – Chiarimenti” ha fornito chiari-menti e nozioni operative sul funzionamento del sistema del credito per le imposte pagate all’estero, che consente al contribuente di ovviare alla doppia imposizione internazionale.

Come noto la doppia imposizione internazionale è generata dal sovrapporsi di pretese impositive, tra loro concorrenti, di più Stati che radicano le rispettive potestà tributarie sulla base di criteri non coordinati tra loro. Tale conflitto tipicamente si verifica tra Stato della fonte e Stato della residenza, laddove il primo applichi il principio di territorialità e il secondo adotti un approccio di tassazione del reddito mondiale (il cosiddetto “worldwide principale”).

Rimedi alla doppia imposizione che vengono comunemente adottati dagli Stati consistono nel metodo dell’esenzione e in quello del credito d’imposta.

In particolare l’ordinamento fiscale italiano ha adottato il credito d’imposta (c.d. “foreign tax credit”) sui redditi prodotti all’estero dai propri residenti, già disciplinato dall’articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi.

Attualmente, il sistema del credito per le imposte estere è regolato dall’articolo 165 del TUIR, inserito dal decreto legislativo 12 di-cembre 2003, n. 344 dedicato alle “Disposizioni relative ai redditi prodotti all’estero ed ai rapporti internazionali”, applicabile a tutti i soggetti IRPEF e IRES.

In particolare, a differenza della previgente disciplina, l’attuale formulazione dell’articolo 165 del TUIR contiene:

– una diversa modalità di calcolo della quota d’imposta italiana riferita al reddito estero, assumendo al denominatore il reddito complessivo “al netto delle perdite di precedenti periodi d’imposta ammesse in diminuzione”;

– una definizione di “reddito prodotto all’estero”, mediante il ri-chiamo alla lettura “a specchio” dell’articolo 23 del TUIR;

– il meccanismo del riporto in avanti e indietro delle eccedenze di imposta sia italiana che estera (applicabile ai titolari di reddito d’impresa), per non lasciare inutilizzato l’eventuale credito non fruito in un determinato periodo d’imposta;

– la riduzione del credito in misura proporzionale nei casi di parziale concorrenza del reddito estero all’imponibile del residente; – il riferimento agli istituti del consolidato e della trasparenza fiscale.

L’Agenzia delle Entrate con la circolare in esame fornisce chiari-menti e nozioni operative sul funzionamento del sistema del credito per le imposte pagate all’estero, che consente al contribuente di ovviare alla doppia imposizione internazionale.

A tal fine, l’Agenzia illustra l’ambito di applicazione soggettivo e oggettivo dell’articolo 165 del TUIR, con particolare riferimento alla nozione di reddito estero, alla natura e alla definitività dell’imposta estera.

In considerazione della molteplicità degli argomenti trattati, si ri-porta l’indice della circolare.

La circolare è reperibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.it.

Denis Torri

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