Decreto Legislativo sulla crescita e l’internazionalizzazione delle imprese

image_pdfimage_print

Il Consiglio dei Ministri del , 21 aprile 2015, ha approvato in via preliminare i primi schemi dei decreti legislativi di attuazione delle legge delega per la riforma del sistema fiscale (legge n. 23 del 2014).
Degli schemi varati si illustrerà la crescita e l’internazionalizzazione delle imprese.

1. In termini generali, lo schema di decreto delegato sulla crescita e l’internazionalizzazione delle imprese contiene previsioni di significativo impatto che meritano, nel complesso, una valutazione positiva.
Alcune misure sono finalizzate a favorire una condivisione con l’Amministrazione finanziaria nell’applicazione della disciplina vigente, in modo da fornire un quadro di riferimento certo agli operatori che vogliano investire in Italia. In questo senso si muovono la nuova disciplina degli accordi preventivi con l’Agenzia delle entrate per le imprese con attività internazionale e il nuovo interpello sul trattamento fiscale degli investimenti da realizzare in Italia di ammontare non inferiore a trenta milioni di euro (artt. 1 e 2 dello schema).
Altre misure hanno lo scopo di colmare lacune e/o di razionalizzare discipline o istituti caratteristici delle imprese che operano sui mercati internazionali. Questa è l’ottica che caratterizza gli interventi in materia:
a) di costi relativi ad operazioni con fornitori residenti in Paesi di black list, chiarendo che è sempre possibile dedurre il valore normale dei beni/servizi effettivamente acquisiti (art. 5),
b) di determinazione dei valori di ingresso dei beni di impresa in caso di trasferimento della residenza dall’estero in Italia, con la precisazione delle ipotesi in cui è possibile fare riferimento al valore normale (art. 12),
c) della nuova disciplina in tema di determinazione dell’imponibile della stabile organizzazione in Italia di soggetti esteri che fissa le regole da seguire, anche nei rapporti con la casa madre, in coerenza con la prassi dell’OCSE e che si propone di risolvere in modo chiaro il problema della corretta quantificazione del fondo
di dotazione (art. 7).
Sempre in questo ambito un cenno a parte, per la loro importanza va fatto alle modifiche relative alla cd. disciplina CFC – società controllate estere – (art. 8) e al nuovo regime della cd. branch exemption (art. 14).
Quanto alla disciplina CFC, viene finalmente eliminato il regime di tassazione per trasparenza delle società collegate in quanto di dubbia compatibilità con l’ordinamento comunitario (art. 168 del TUR). Per quanto riguarda le società controllate (art. 167 del TUIR), si stabilisce che l’interpello è facoltativo e che in mancanza è possibile dimostrare la sussistenza delle esimenti anche in sede di accertamento. In luogo dell’interpello, viene istituito un obbligo di segnalazione delle partecipazioni in società o enti non residenti a carico del contribuente.
Particolarmente innovativa è poi la disposizione dell’art. 14, che consente di optare per l’esenzione degli utili e delle perdite (cd. branch exemption) della stabile organizzazione estera di una società italiana; utili e perdite che normalmente concorrerebbero a formare l’imponibile della casa madre. L’opzione, in pratica, consente alla casa madre di non subire ulteriori prelievi in Italia sull’utile realizzato all’estero tramite una stabile organizzazione, anche se, come è ovvio sono previsti limiti e condizioni anche a fini antielusivi.
Da ultimo, sono da apprezzare le norme di coordinamento che consentono un più ampio ricorso alla disciplina interna del consolidato fiscale da parte delle società residenti in Italia che non sono legate tra di loro da rapporti di controllo, e che sono invece tutte controllate dalla stessa società non residente (art. 6). Non mancano infine anche misure che riguardano la generalità delle imprese e non solo quelle a vocazione internazionale. Segnaliamo, in questo senso, le innovazioni in tema di disciplina di deduzione degli interessi passivi (art. 4) e delle perdite su crediti (art. 13).

fonte: Agenzia Entrate e commenti

 

This entry was posted in ARTICOLI, Senza categoria. Bookmark the permalink.