I Vantaggi di costituire una Società europea

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Informazioni di massima

La società europea è un tipo di società per azioni regolamentata dal diritto dell’UE.
Vi sono numerose ragioni per cui è vantaggioso costituire una società europea:

• è un modo più semplice ed economico di gestire un’attività commerciale in diversi paesi dell’UE; ad esempio, si possono raggruppare le proprie attività sotto un unico marchio europeo
• maggiore mobilità sul mercato unico; è possibile trasferire la sede legale della società da un paese dell’UE a un altro senza doverla sciogliere
• un quadro per le operazioni transfrontaliere; si può coinvolgere il personale impiegato in più di un paese e gestire l’impresa senza dover creare una rete di società affiliate.

Come si costituisce una società europea?

Le possibilità sono quattro e dipendono dalla situazione di partenza:

• fusione – per le società per azioni di almeno due diversi paesi dell’UE
• costituire una holding – per società per azioni e società a responsabilità

limitata con sede sociale in diversi paesi dell’UE o con affiliate/succursali in paesi europei diversi da quello in cui sono iscritte da almeno due anni

• affiliata comune – stesse condizioni previste per le holding (vedere sopra)
• semplice trasformazione di una società per azioni – se ha la sede legale in un paese dell’UE e ha posseduto per almeno due anni un’affiliata in un altro paese dell’UE.

Caratteristiche della società europea

• Forma giuridica: società per azioni
• È dotata di personalità giuridica
• Capitale – minimo 120 000 euro – da dividere in azioni
• La sede sociale e l’amministrazione centrale devono essere situate nello stesso paese. Scioglimento, liquidazione e insolvenza sono disciplinate dalle leggi di tale paese.

I requisiti possono variare da un paese all’altro. Alcuni paesi possono richiedere un capitale maggiore, altri che l’amministrazione centrale e la sede legale si trovino nello stesso luogo.
È possibile trasferire la sede legale da un paese dell’UE all’altro senza bisogno di sciogliere la società esistente e crearne una nuova. Se però si vuole trasferire la sede legale al di fuori dell’UE, occorre prevedere lo scioglimento della società.

Come trasferire la sede legale

Occorre scrivere una proposta di trasferimento e pubblicarla sulla Gazzetta ufficiale dell’UE. Il paese dal quale si desidera trasferire la sede legale e l’amministrazione centrale ha due mesi di tempo per opporsi alla proposta (per un numero limitato di ragioni). Il trasferimento ha quindi effetto soltanto al termine di questo periodo.

La legge del paese europeo da cui la società si trasferisce continuerà ad applicarsi a tutte le attività condotte prima del trasferimento.
Coinvolgimento dei dipendenti: requisito preliminare all’iscrizione
Per iscrivere una società europea occorre raggiungere con i dipendenti un accordo su come parteciperanno alla vigilanza delle sue attività. Il coinvolgimento del personale può assumere diverse forme:

• i dipendenti possono essere rappresentati nel consiglio di amministrazione
• possono essere rappresentati in un organo distinto
• è possibile convenire su un modello diverso.

Occorre fornire ai rappresentanti dei lavoratori un ufficio e un sostegno finanziario per consentire loro di svolgere le loro funzioni.
Se la società europea deriva da una fusione, è possibile iscriverla anche se i negoziati con i dipendenti non sfociano in un accordo. Ciò vale anche se i lavoratori delle società che si fondono non avevano il diritto di partecipazione prima della fusione.

Fusioni con imprese estere

Le imprese alla ricerca di nuovi sbocchi commerciali possono prendere in considerazione l’idea di fondersi con un’altra impresa esistente o di rilevarla. Le seguenti regole riguardano le società di capitali disciplinate dalla legislazione di almeno due diversi paesi dell’UE.
Quali forme di fusioni sono prese in considerazione?
La regolamentazione europea va applicata nelle seguenti 3 situazioni:

• una o più società sono acquistate da una terza – in tal caso tutte le attività e passività delle società incorporate vengono trasferite alla società incorporante. Di fatto, ciò comporta lo scioglimento delle società incorporate, anche se ufficialmente non vengono liquidate. La società incorporante è tenuta a emettere titoli (ad es. azioni) rappresentativi del suo capitale sociale, in cambio delle attività acquisite mediante il trasferimento.
• due o più società trasferiscono tutte le loro attività a passività ad una nuova società da loro costituita. In questo caso, le società che trasferiscono il loro patrimonio verranno sciolte al termine del processo, senza essere messe ufficialmente in liquidazione. La nuova società è tenuta ad assegnare titoli (ad es. azioni) rappresentativi del suo capitale sociale ai proprietari delle società che hanno trasferito il loro patrimonio.
• una società trasferisce tutte le sue attività e passività ad un’altra società che già detiene la totalità dei suoi titoli. A seguito del trasferimento, la società che trasferisce il suo patrimonio viene sciolta, senza dover seguire la procedura ufficiale di liquidazione.

I paesi dell’UE hanno il diritto di non applicare queste regole alle fusioni transfrontaliere cui partecipano società cooperative, anche se rientrano nella definizione di “società di capitali”.
Le regole seguenti non si applicano alle fusioni transfrontaliere cui partecipano società che investono capitali provenienti da investitori pubblici o privati.

Progetto comune di fusione

In un primo tempo, la direzione di ogni società che partecipa alla fusione è tenuta ad elaborare un documento – il progetto comune di fusione – che deve comprendere almeno:

• la denominazione e la sede statutaria delle società interessate e quelle previste per la società derivante dalla fusione
• il rapporto di cambio e le modalità di assegnazione dei titoli (ad esempio, il numero delle azioni della società incorporante che saranno offerte agli azionisti delle società incorporate) ed eventualmente l’importo del conguaglio in contanti
• le probabili ripercussioni sull’occupazione
• la data a decorrere dalla quale i nuovi detentori dei titoli della società derivante dalla fusione avranno diritto ai dividendi
• l’atto costitutivo e lo statuto della società derivante dalla fusione
• informazioni sulla valutazione delle attività e passività trasferite alla società derivante dalla fusione.

Il progetto comune di fusione va pubblicato almeno 1 mese prima dell’assemblea generale delle società che devono decidere in merito alla fusione. Può essere pubblicato sul sito web di tali società o su un sito dedicato alle fusioni dei paesi europei interessati.
Relazioni da elaborare prima delle assemblee generali
Prima delle assemblee generali vanno elaborate due relazioni:

• una relazione degli organi di direzione o di amministrazione che illustra gli aspetti giuridici ed economici della fusione, nonché le sue conseguenze, ai proprietari, ai creditori e ai lavoratori. La relazione deve essere disponibile almeno 1 mese prima dell’assemblea generale e va consegnata ai proprietari della società e ai rappresentanti dei lavoratori
• una relazione di esperti indipendenti destinata soltanto ai proprietari delle società interessate. Questa relazione deve essere disponibile almeno 1 mese prima dell’assemblea generale e indicare il rapporto di cambio proposto nel progetto comune di fusione per i titoli offerti in cambio delle attività acquisite.
La relazione di esperti indipendenti non è richiesta se tutti i proprietari di ciascuna delle società che partecipano alla fusione transfrontaliera vi rinunciano.

Assemblee generali

Le assemblee generali delle società interessate decidono se approvare o meno il progetto comune di fusione. Ogni società interessata ha il diritto di subordinare la realizzazione della fusione all’adozione di norme che garantiscano la partecipazione dei lavoratori nella società derivante dalla fusione.
I paesi dell’UE possono decidere che non è necessario che la società incorporante indica un’assemblea generale per approvare la fusione se sono soddisfatte alcune condizioni, ad esempio che la società incorporante pubblichi il progetto comune di fusione almeno 1 mese prima delle assemblee generali di tutte le società che intende acquisire. Dovrebbe inoltre mettere a disposizione tutti gli altri documenti relativi alla fusione, come i conti annuali e le relazioni annuali delle società da acquisire, affinché i loro azionisti possano esaminarli.
Controllo della legittimità della fusione
In ogni paese europeo un’autorità designata – ad esempio un tribunale o un notaio – è tenuta a controllare la legittimità della fusione rispetto alla legislazione nazionale. Se tutto è in regola, l’autorità rilascia un certificato preliminare alla fusione attestante l’adempimento regolare delle formalità preliminari alla fusione.
Un ultimo controllo deve riguardare la realizzazione della fusione, per verificare, ad esempio, che tutte le società coinvolte abbiano approvato il progetto comune di fusione negli stessi termini. Inoltre, l’autorità competente del paese in cui la nuova società sarà costituita e registrata è tenuta a controllare la legittimità della costituzione della nuova società .

Efficacia della fusione

La data a partire dalla quale la fusione transfrontaliera ha efficacia – che in ogni caso deve essere successiva al controllo della legittimità – sarà determinata dal paese in cui la società incorporante o di nuova costituzione è registrata. Ogni società è tenuta a pubblicare la fusione nel registro pubblico nazionale. Le precedenti iscrizioni posso quindi essere cancellate.
Partecipazione dei lavoratori
In linea di massima, la partecipazione dei lavoratori è determinata dalla legislazione del paese europeo in cui la società incorporante o di nuova costituzione è registrata.
Le norme del paese di registrazione non possono applicarsi alla partecipazione dei lavoratori della società derivante dalla fusione se:

• non prevedono un livello di partecipazione dei lavoratori identico a quello attuato nelle società incorporate
• almeno una delle società che partecipano alla fusione aveva in media più di 500 dipendenti nei 6 mesi precedenti alla pubblicazione del progetto comune di fusione.

Fusioni di dimensioni europee

Le società con un fatturato superiore ad una determinata soglia (2,5 miliardi di euro di fatturato complessivo a livello mondiale) che operano nell’UE e che desiderano procedere ad una fusione devono chiedere l’autorizzazione preventiva della Commissione europea – indipendentemente dal paese in cui hanno sede. Le condizioni e le soglie specifiche figurano all’articolo 1, paragrafi 2 e 3, del regolamento comunitario sulle concentrazioni. La Commissione esamina l’impatto della proposta di fusione sulla concorrenza in Europa. Le fusioni che la limitano in modo significativo non sono autorizzate. Alcune fusioni sono approvate a determinate condizioni.

Diritti di proprietà intellettuale

Una protezione per le idee commerciali
Chi ha un’idea geniale e innovativa in grado di trasformare la sua attività, dovrebbe prendere in considerazione la possibilità di proteggerne la proprietà intellettuale prima di annunciarla al mondo! Le idee hanno un valore soltanto se è possibile rivendicarne giuridicamente la proprietà.
Cos’è la proprietà intellettuale?
La proprietà intellettuale riguarda prodotti, opere o processi che danno a chi li ha ideati un vantaggio competitivo.
Esistono 3 sottocategorie:

• proprietà industriale: invenzioni (brevetti), marchi, disegni industriali, nuove varietà di piante e indicazioni geografiche di origine
• opere artistiche protette da copyright: opere letterarie e artistiche, musica, programmi televisivi, software, banche dati, disegni architettonici, creazioni pubblicitarie e prodotti multimediali
• strategie commerciali: segreti commerciali, know-how, impegni di riservatezza o produzione rapida.

Come proteggere la proprietà intellettuale
È possibile proteggerla mediante i diritti di proprietà intellettuale (DPI) sanciti dall’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI). La forma di tutela dipende dal tipo di proprietà intellettuale:

• brevetti – consentono di impedire a terzi di realizzare, utilizzare o vendere l’invenzione per un certo periodo di tempo, a seconda del suo tipo
• marchi – proteggono il nome del prodotto, impedendo ad altre aziende di vendere un prodotto con lo stesso nome
• copyright – informa il pubblico che l’autore intende controllare la produzione, distribuzione, esposizione o rappresentazione della sua opera. Il diritto d’autore viene riconosciuto automaticamente, senza bisogno di una registrazione formale. Il simbolo del copyright può essere usato da subito.

Per depositare un marchio o disegno a livello europeo è possibile rivolgersi all’Ufficio per l’armonizzazione del mercato interno(UAMI) e all’ Ufficio europeo dei brevetti (UEB).
I diritti di proprietà intellettuale tendono ancora ad essere tutelati più dalla legislazione nazionale che non da quella europea. Difenderli in ciascun paese dell’UE può diventare complicato e costoso. È possibile risparmiare tempo e denaro tutelando la proprietà intellettuale a livello dell’UE. In tal modo le innovazioni e creazioni sono protette in tutta Europa e possono anche diventare una fonte di reddito.
È possibile richiedere un brevetto nazionale all’ufficio brevetti del proprio paese, oppure un brevetto europeo rivolgendosi all’Ufficio europeo dei brevetti. Tuttavia, un brevetto europeo deve essere convalidato dall’ufficio brevetti nazionale di ciascun paese in cui si richiede la tutela. A seconda della legislazione nazionale, occorre fornire traduzioni o pagare una tassa entro una certa scadenza. Approfondisci, paese per paese:
La contraffazione (imitazione non autorizzata di un prodotto di marca) e la pirateria (riproduzione non autorizzata di un bene tutelato da un diritto di proprietà intellettuale) hanno raggiunto proporzioni allarmanti, con notevoli implicazioni per l’innovazione, la crescita, l’occupazione e la salute e sicurezza dei consumatori.
A seconda della legislazione nazionale e dell’origine dei prodotti contraffatti, le autorità competenti possono essere: i servizi doganali, le autorità di vigilanza del mercato (normativa commerciale), le forze di polizia o gli uffici brevetti e marchi.

Protezione dalla contraffazione

Le amministrazioni doganali sono in prima linea nella difesa dei diritti di proprietà intellettuale alle frontiere dell’UE. È possibile chiedere il sequestro di beni sospettati di violazione dei diritti di proprietà intellettuale presentando una domanda d’intervento presso le autorità doganali nazionali competenti.
Se la richiesta di assistenza è nazionale, alle domande depositate in un paese dell’UE può essere riconosciuto lo stesso stato giuridico in tutti i paesi dell’UE.

Fonti:UE- diverse

Denis Torri

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