Misure per la crescita – Internazionalizzazione imprese – D.Lgs n. 161

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Il quadro di sintesi:

Lo schema di decreto legislativo n. 161 intende attuare le disposizioni della legge di delega fiscale (legge n. 23 del 2014) concernenti, in particolare, i profili di certezza nella determinazione del reddito e della produzione netta (in sostanza, rispettivamente, delle basi imponibili delle imposte sul reddito e dell’IRAP) per favorire l’internazionalizzazione degli operatori economici, contenute principalmente nell’articolo 12 della richiamata legge.

A tal fine il legislatore delegato dovrà applicare le raccomandazioni degli organismi internazionali e dell’Unione europea, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a)  introduzione di criteri chiari e coerenti con la disciplina di redazione del bilancio, in particolare per determinare il momento del realizzo delle perdite su crediti, ed estensione del regime fiscale previsto per le procedure concorsuali anche ai nuovi istituti introdotti dalla riforma del diritto fallimentare e dalla normativa sul sovraindebitamento, nonché alle procedure similari previste negli ordinamenti di altri Stati;

b) revisione della disciplina impositiva riguardante le operazioni transfrontaliere, con particolare riferimento all’individuazione della residenza fiscale, al regime di imputazione per trasparenza delle società controllate estere e di quelle collegate, al regime di rimpatrio dei dividendi provenienti dagli Stati con regime fiscale privilegiato, al regime di deducibilità dei costi di transazione commerciale dei soggetti insediati in tali Stati, al regime di applicazione delle ritenute transfrontaliere, al regime dei lavoratori all’estero e dei lavoratori transfrontalieri, al regime di tassazione delle stabili organizzazioni all’estero e di quelle di soggetti non residenti insediate in Italia, nonché al regime di rilevanza delle perdite di società del gruppo residenti all’estero;

c) revisione dei regimi di deducibilità degli ammortamenti, delle spese generali, degli interessi passivi e di particolari categorie di costi, salvaguardando e specificando il concetto di inerenza e limitando le differenziazioni tra settori economici;

d) revisione, razionalizzazione e coordinamento della disciplina delle società di comodo e del regime dei beni assegnati ai soci o ai loro familiari, nonché delle norme che regolano il trattamento dei cespiti in occasione dei trasferimenti di proprietà, con l’obiettivo, da un lato, di evitare vantaggi fiscali dall’uso di schermi societari per utilizzo personale di beni aziendali o di società di comodo e, dall’altro, di dare continuità all’attività produttiva in caso di trasferimento della proprietà, anche tra familiari;

e) armonizzazione del regime di tassazione degli incrementi di valore emergenti in sede di trasferimento d’azienda a titolo oneroso, allineandolo, ove possibile, a quello previsto per i conferimenti.

Lo schema in esame sembra inoltre attuare la legge delega (articolo 9, comma 1, lettera i) della legge n. 23 del 2014) nella parte in cui si impegna il Governo a introdurre sistemi di tassazione delle attività transnazionali basati su adeguati meccanismi di stima delle quote di attività imputabili alla competenza fiscale nazionale.

In attuazione delle suddette prescrizioni, lo schema in esame apporta numerose modifiche alla vigente disciplina delle imposte sui redditi (a tal fine novellando in più punti il relativo testo unico, di cui al D.P.R. n. 917 del 1986), nonché le conseguenti modifiche alla disciplina IRAP (di cui al D.Lgs. n. 446 del 1997) e, ove necessario, anche alla disciplina in materia di accertamento e ad altre norme speciali.

Dal momento che le norme in commento introducono complessivamente modifiche agevolative, si stima che dalla nuova disciplina discendano effetti finanziari in termini di minori entrate pari a 99,3 milioni di euro per il 2016 e 28 milioni per il 2017 e 40,7 milioni di euro a decorrere dal 2018.

Alla copertura di detti oneri si provvede mediante i meccanismi all’uopo predisposti dalla stessa legge di delega.

Le norme introdotte dallo schema in esame non hanno la medesima decorrenza.

In particolare, in deroga alle norme generali sull’efficacia nel tempo delle norme tributarie riferite a tributi periodici (articolo 1, comma 3 dello Statuto del contribuente, legge n. 212 del 2000), si applicano dal periodo di imposta in corso all’entrata in vigore dello schema in commento:

  •  le norme (articolo 3) sul sistema di tassazione dei dividendi esteri;
  •  le norme relative alla deducibilità dei costi black list (articolo 5, comma 1);
  • le disposizioni sull’applicazione del regime del consolidato fiscale alle società “sorelle” (articolo 6);
  • le modifiche alla disciplina sulle società controllate e collegate estere (articolo 8);
  • le modifiche alle modalità di individuazione dei paesi a regime fiscale privilegiato (articolo 10);
  • l’introdotta disciplina sul trasferimento intracomunitario di sede all’estero (articolo 11);
  • le nuove norme sul trasferimento di residenza nello Stato da parte di enti e società commerciali (articolo 12);
  • le nuove norme in materia di deducibilità delle perdite sui crediti (articolo 13);
  • le novelle alla disciplina del credito d’imposta per redditi prodotti all’estero (articolo 15)

Trovano invece applicazione dal periodo d’imposta successivo a quello incorso alla data di entrata in vigore dello schema in esame:

  •  l’articolo 4 che ridisciplina il sistema di interessi passivi;
  • le norme dell’articolo 5 diverse da quelle che hanno modificato la deducibilità dei costi black list; In assenza di ulteriori precisazioni, è da presumersi che le altre disposizioni dell’articolo 5 seguano le già richiamate regole generali di efficacia delle norme tributarie nel tempo;
  • le norme sulla determinazione del reddito di società ed enti non residenti (articolo 7);
  • le modifiche al regime fiscale delle spese di rappresentanza (articolo 9);
  • la disciplina della branch exemption (articolo 14).

Inoltre, la disciplina sugli accordi tra fisco ed imprese aventi attività estera (articolo 1) trova applicazione posticipata, decorrente dalla data individuata dalle relative disposizioni secondarie di attuazione. La normativa sulle consulenze per i nuovi investimenti (articolo 2) si applica dalla data di emanazione del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate di individuazione delle strutture competenti ad effettuare la relativa attività.

 

Fonti: R.I.decreto

Denis Torri

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