Start up innovative

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Nuove norme sulle agevolazioni fiscali a favore di coloro che investono in start up innovative

Il Decreto 25 febbraio 2016 del Mef reca le disposizioni di attuazione dei commi da 1 a 7 dell’articolo 29 del D.L. 179/2012 al fine di adeguare la disciplina ai nuovi orientamenti comunitari in materia di capitale di rischio e alla decisione della Commissione europea del 14 dicembre 2015 che ha autorizzato gli aiuti anche per il 2016.

Importanti e sostanziali sono le novità introdotte con il nuovo decreto rispetto alla precedente disciplina, dettata dal decreto interministeriale del 30 gennaio 2014, che ora ha cessato tutta la sua efficacia.

La prima novità riguarda l’estensione al 2016 e il rafforzamento delle agevolazioni fiscali a favore dei soggetti che investono nel capitale delle imprese start up innovative.

Per le persone fisiche è prevista la detrazione Irpef del 19% degli investimenti fino a un massimo investito pari a 500.000 euro.

I soggetti passivi Ires potranno fruire di una deduzione dal reddito complessivo di un importo pari al 20% dei conferimenti effettuati, fino a 1,8 milioni euro.

Le percentuali salgono rispettivamente al 25% e al 27% nel caso di investimenti nelle start up a vocazione sociale o per gli investimenti in start up innovative che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico. La seconda novità riguarda l’innalzamento della soglia di investimenti ammissibili per ciascuna start up innovativa.

Una ulteriore modifica riguarda l’aumento da 2 a 3 anni del periodo obbligatorio in cui mantenere l’investimento, pena la decadenza dalle agevolazioni.

Vengono, infine, razionalizzate le cause di decadenza dell’agevolazione: non determina più la decadenza dell’incentivo la perdita dello status di start up innovativa, se dovuta al superamento del limite temporale dei 5 anni dalla costituzione, o del tetto di 5 milioni di euro del valore della produzione annua o la quotazione su una piattaforma multilaterale di negoziazione.

 

Fonti: (Ministero dell’Economia e delle Finanze, Decreto 25 febbraio 2016, G.U. n.84 dell’11/04/2016)

Denis Torri

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