Dal 1° maggio 2016 in vigore il nuovo codice doganale dell’Unione

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Lo scorso 1° maggio è entrato in vigore il nuovo codice doganale dell’Unione europea, che sostituisce integralmente il previgente codice doganale comunitario e le relative disposizioni di attuazione.

Come già il precedente, anche il nuovo codice (Reg. UE 9 ottobre 2013, n. 952, in prosieguo CDU) va letto congiuntamente con una serie di disposizioni attuative, contenute nei regolamenti UE 28 luglio 2015, n. 2446 (RE) e 24 novembre 2015, n. 2447 (RD), e con le norme transitorie contenute nel Regolamento 17 dicembre 2015 (TDA), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il 15 marzo scorso.

Per imprese e professionisti del settore si tratta di un cambiamento di grande impatto, con implicazioni e conseguenze sia negative che positive, che dovranno essere attentamente studiate.

Da un lato, occorre rapidamente individuare quali cambiamenti sono necessari nell’operatività delle aziende: molte le novità, in materia di valore, origine, rappresentanza, regimi doganali e procedure. Dall’altro, è opportuno esplorare, tra le agevolazioni previste, le opportunità che si aprono e che potrebbero essere implementate dalle società.

Sono, pertanto, da studiare attentamente le ricadute economiche e finanziarie inerenti la nuova liquidazione dei dazi doganali e dell’Iva in dogana, e si rende necessario anche riesaminare la contrattualistica con fornitori e agenti alle vendite o agli acquisti, nonché quella inerente la concessione di licenze su beni immateriali, al fine di valutarne la coerenza con la nuova disciplina, sempre nell’ottica di ridurre le aree di potenziale rischio e di ottimizzare la tassazione doganale dei prodotti esteri.

Inoltre, occorre opportunamente considerare che tutte le agevolazioni e semplificazioni sono condizionate dall’aver ottenuto la certificazione Aeo (operatore economico autorizzato). Non soltanto coloro che operano nella catena logistica (com’è sostanzialmente avvenuto finora nel nostro Paese), ma tutte le imprese che acquistano o vendono, da o verso l’estero, sono chiamate alla compliance doganale, ossia a ottenere una preventiva valutazione della propria affidabilità nella gestione delle attività doganali e nella propria solidità finanziaria.

La certificazione Aeo, infatti, è la condizione cui sono subordinate non soltanto una minore incidenza dei controlli (e dei conseguenti ritardi nella tempistica di consegna delle merci) nelle operazioni doganali, ma anche la riduzione o l’esonero dalla garanzia e molte altre agevolazioni.

Di grande rilievo – e sul punto è bene acquisire consapevolezza, anche per le ricadute negative – è la nuova disciplina in materia di rappresentanza, giacché il codice afferma espressamente il diritto, per chiunque, di nominare un rappresentante per le sue relazioni con le autorità doganali, con la conseguenza che non dovrebbe essere «più possibile riservare tale diritto di rappresentanza con una legge emanata da uno Stato membro» ad una determinata categoria di soggetti. Il rappresentante doganale che soddisfa i criteri per la concessione dello status di operatore economico autorizzato dovrebbe, inoltre, essere abilitato a prestare tali servizi in uno Stato membro diverso dallo Stato membro in cui è stabilito.

Nella rassegna delle novità con maggiore impatto sull’operatività delle aziende, occorre evidenziare che, tra le procedure pensate per snellire e semplificare gli scambi commerciali, il nuovo CDU non contempla gli istituti della dichiarazione incompleta e della procedura domiciliata (previsti dall’attuale codice), ma soltanto quello della dichiarazione semplificata.

Si tratta di un cambiamento non privo di conseguenze, se si considera che le importazioni mediante procedura domiciliata rappresentano, attualmente, la parte più rilevante delle operazioni doganali e che, nel corso del 2015, l’85% delle dichiarazioni doganali è avvenuto nell’ambito di una procedura domiciliata: si stima che siano state presentate mediante procedura domiciliata circa 4.500.000 dichiarazioni di import e 11.000.000 di export.

Per evitare che la novità producesse l’effetto di bloccare, dal 1° maggio, la fluidità dei traffici, l’Agenzia delle dogane ha previsto, come soluzione tecnica alternativa, che le dichiarazioni effettuate mediante la procedura di domiciliazione siano considerate, in via automatica, “dichiarazioni normali in dogana”, con merci presentate in “altro luogo approvato dalle autorità doganali”, conformemente a quanto previsto dall’articolo 139 CDU. Di conseguenza, gli spazi precedentemente autorizzati per l’espletamento della procedura domiciliata saranno automaticamente riconosciuti come “altri luoghi approvati dalle Autorità doganali” per la presentazione delle merci.

Un breve cenno merita, infine, la ridefinizione dei regimi doganali, i quali non sono più distinti tra sospensivi ed economici e sono stati ridotti a tre: immissione in libera pratica, esportazione e regimi speciali. Costituiscono regimi speciali: a) il transito; b) il deposito (che comprende il deposito doganale e le zone franche); c) l’uso particolare (che comprende l’ammissione temporanea e l’uso finale; d) il perfezionamento (attivo e passivo).

Fonte: EU

Denis Torri

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