IL REGNO UNITO RESTA IN EUROPA, FINO A NUOVA INDICAZIONE

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L’uscita del Regno Unito dall’ Europa infatti deve seguire più fasi:

  • il Regno Unito dovrà notificare al Consiglio europeo la sua decisione di voler lasciare l’ Unione europea;
  • l’ Unione europea dovrà negoziare e concludere un accordo con il Regno Unito per definire l’uscita, l’accordo infatti dovrà essere adottato da una maggioranza qualificata degli stati membri;
  • l’accordo finale deve essere approvato dal Parlamento europeo attraverso un voto di maggioranza semplice. Si prevede che questa procedura potrà protrarsi per i due anni successivi allo scorso 23 giugno 2016, solo allora il Regno Unito sarà ufficialmente fuori dall’Europa con la conseguenza che fiscalmente dovrà essere trattato come un paese extra-Ue.

Adempimenti ancora in vigore

Nella considerazione, quindi, che per ora nulla è cambiato in merito alle operazioni effettuate dagli operatori nazionali da e verso i Paesi facenti parte del Regno Unito, andiamo di seguito a riepilogare in sintesi gli adempimenti da compiere in caso di cessione o acquisto di beni e servizi verso e da tale paese.

Cessione intracomunitaria di beni e servizi

La fattura relativa alle cessioni intracomunitarie di beni deve essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, indicando che si tratta di operazione non imponibile ex articolo 41, D.L. 331/1993. Tali fatture devono essere annotate distintamente nel registro di cui all’articolo 23, D.P.R. 633/1972, secondo l’ordine della numerazione ed entro il termine di emissione, con riferimento al mese di effettuazione dell’operazione. Per le prestazioni di servizi effettuate ad un soggetto passivo debitore d’imposta in altro Stato Ue la fattura andrà emessa senza Iva ex articolo 7-ter, colui che riceverà la fattura dovrà applicare il meccanismo della “inversione contabile”.

Acquisti intracomunitari di beni e servizi

Per gli acquisti intracomunitari e per le prestazioni di servizi, rilevanti territorialmente in Italia, occorre procedere alla integrazione e numerazione della fattura, indicando il controvalore in euro della base imponibile se espressa in altra valuta e l’ammontare dell’Iva secondo l’aliquota vigente. Tali fatture vanno annotate distintamente secondo l’ordine della numerazione:

  • nel registro delle fatture emesse di cui all’articolo 23, D.P.R. 633/1972, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento, ma con riferimento al mese precedente;
  • nel registro degli acquisti di cui all’articolo 25, D.P.R. 633/1972, entro i termini stabiliti dall’articolo 19, D.P.R. 633/1972, ossia entro la scadenza del termine della dichiarazione annuale relativa al secondo anno successivo. Restano inoltre validi gli obblighi di iscrizione al Vies e di compilazione e invio dei modelli Intrastat.

Possibili conseguenze della Brexit

L’Europa da una parte e il Regno Unito dall’altra potranno stabilire dazi doganali sugli scambi commerciali che provocheranno, chiaramente, l’aumento dei prezzi dei beni ceduti/acquistati. Sarà dovuta l’Iva sulle importazioni in misura maggiore in quanto i dazi concorreranno all’accrescimento della base imponibile dell’imposta. Inoltre il versamento di tale imposta sul valore aggiunto non potrà più effettuarsi con il meccanismo dell’inversione contabile, applicabile ai soli acquisti intracomunitari, ma dovrà avvenire in dogana. Non sarà più possibile chiedere il rimborso dell’Iva previsto per gli acquisti Ue, la possibilità per le imprese che acquisteranno nel Regno Unito di ottenere il rimborso dell’imposta sarà subordinata alla stipulazione di appositi accordi bilaterali. Inoltre l’azienda inglese, ormai fuori dall’unione, dovrà, in caso di operazioni svolte nel nostro paese dotarsi di stabile organizzazione ovvero agire attraverso un rappresentante fiscale e non potrà più adottare la disciplina della identificazione diretta. Chiaramente lo stesso varrà per le imprese europee che opereranno nel Regno Unito.

Fonte: bd-ue; EU

 

Denis Torri

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