Stabile organizzazione consolidante-consolidata: i chiarimenti della Circolare 40

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Nella Circolare 40/E del 26 settembre 2016, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito i requisiti che la stabile organizzazione di un soggetto non residente deve avere per essere consolidante o consolidata.

L’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 40/E del 26 settembre 2016 ha fornito numerosi chiarimenti sulla disciplina del Consolidato Nazionale.  In particolare, la prima parte della Circolare è dedicata alle novità che il decreto internazionalizzazione (D.L 147/2015) ha introdotto negli articoli 117-120 del TUIR (D.P.R 917/86) che normavano il consolidato.  Una delle principali novità riguarda il fatto che una stabile organizzazione di un soggetto non residente possa assumere:

la veste di consolidante: se la casa madre, residente in un paese convenzionato, intende consolidare le proprie controllate residenti in Italia, deve soddisfare le seguenti condizioni:

  • essere residente in un Paese con il quale è in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e che consenta un adeguato scambio di informazioni con l’Italia,
  • esercitare nel territorio dello stato un’attività di imprese mediante una stabile organizzazione che assume la qualifica di consolidante.

Attenzione: la stabile organizzazione può assumere la qualifica di consolidante anche se le partecipazioni delle controllate italiane non sono comprese nel patrimonio della stessa. Il decreto ha infatti eliminato la connessione patrimoniale delle partecipazioni delle consolidate con la stabile organizzazione della controllante non residente.

La veste di consolidata: le condizioni che la stabile organizzazione deve soddisfare per essere controllata sono:

  • essere residente in stati appartenenti all’Unione Europea o aderenti all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo per i quali l’Italia abbia stipulato un accordo per lo scambio di informazioni,
  • essere controllati da soggetti residenti nel territorio dello stato o in stati con i quali è in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione che consenta un adeguato scambio di informazioni.

In particolare, la norma stabilisce che si considerano controllate le stabili organizzazioni nel territorio dello stato dei soggetti residenti in stati UE/SEE, a condizione che:

  • questi ultimi rivestano una forma giuridica analoga alle forme di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata,
  • la controllante sia residente nel territorio dello stato o in stati UE/SEE o in uno stato extra UE convenzionato e partecipi al capitale sociale e all’utile di bilancio della controllata per una percentuale superiore al 50 %

Fonte: Agenzia Entrate; EU

Denis Torri

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