Svizzera – sintesi Legge sulla concorrenza sleale

Alcuni principi su cui è imperniata la LCSI illustra Denis Alborino Torri

  • La LCSI protegge la concorrenza leale e, di conseguenza, la buona fede nei rapporti commerciali nonché le pratiche commerciali leali.
  • La protezione contro le pratiche commerciali sleali si estende a tutti gli operatori di mercato e alle loro organizzazioni: concorrenti, clienti a tutti i livelli commerciali, in particolare anche i consumatori, le associazioni professionali e economiche, le organizzazioni dei consumatori.
  • La Confederazione può intervenire se sono coinvolti interessi collettivi.
  • Disposizioni relative ad un’indicazione dei prezzi chiara, paragonabile e non fallace, sia nelle vetrine, nei negozi che nella pubblicità, favoriscono la concorrenza leale.
  • La LCSI enuncia pertanto anche le regole fondamentali per un’ indicazione dei prezzi corretta e contro confronti di prezzi suscettibili di indurre in errore.
  • L’ordinanza sull’indicazione dei prezzi contiene disposizioni più dettagliate in materia.

Basi legali

RS 241 – Legge federale del 19.12.1986 contro la concorrenza sleale (LCSI)

RS 241.3 – Ordinanza concernente il diritto di azione della Confederazione nel quadro della legge contro la concorrenza sleale

Ancienne loi contre la concurrence déloyale 30.09.1943

Diritto di azione della Confederazione

In base alla modifica della LCSI (art. 10 cpv. 3), entrata in vigore il 1° aprile 2012, la Confederazione può proporre un’azione legale se essa ritiene necessario tutelare l’interesse pubblico, segnatamente se:

  • è minacciata o lesa la reputazione della Svizzera all’estero e le persone colpite nei loro interessi economici risiedono all’estero; o
  • sono minacciati o lesi gli interessi di molte persone, di un gruppo di soggetti appartenenti a un determinato settore economico oppure altri interessi collettivi.

Le basi di intervento della Confederazione sussistono se:

  • può intentare un’azione civile contro l’impresa interessata presso il tribunale cantonale competente (p. es. per omissione);
  • può sporgere denuncia alla polizia o al ministero pubblico cantonale competente contro la o le persone colpevoli di concorrenza sleale.

Cosa non può fare la Confederazione:

  • la Confederazione non è competente per far valere il diritto al risarcimento o alla riparazione, né per sé né per le vittime di pratiche commerciali sleali;
  • chi ha perso denaro a causa di pratiche commerciali sleali deve impegnarsi personalmente a esigerne la restituzione adendo le vie legali.

Sulla Base della LCSI, nelle procedure civili e penali la Confederazione è rappresentata dalla SECO.

Denis Alborino Torri

Refidest – Ica Network – Desteco Lugano

 

Fonte: Secoch