BELGIO – AGEVOLAZIONI – DENIS TORRI

Analizzando  un
progetto di internazionalizzazione nelle sue fasi iniziali, relativamente alla
scelta dei Paesi si potrebbe valutare anche il vicino Belgio, che per
caratteristiche Paese, normative giuridico- fiscali e agevolazioni in alcuni
ambiti offrè delle opportunita. A cura di Denis Torri Ica Network

Nel proseguo le diverse tipologie di società in Belgio

Società per Azioni

Capitale sociale: è costituito da
azioni ed il minimo previsto è di € 61.500.

Azioni: non possono più essere al
portatore e quelle in essere vanno eliminate entro il 2013.

Responsabilità: limitata alla
quota sottoscritta.

Riserva legale: deve esservi
accantonato ogni anno il 5% degli utili netti della società fino al
raggiungimento del 10% del capitale sociale.

Soci: devono essere almeno due.

Organi societari: sono previsti
un consiglio di amministrazione, un collegio sindacale, un’assemblea generale
degli azionisti, un consiglio di impresa, un revisore contabile

PROCEDURE COSTITUTIVE

Sono previste due forme di
costituzione:

1. Diretta: l’atto costitutivo è
redatto dai soci;

2. Per pubblica sottoscrizione:
la costituzione avviene in presenza dei sottoscrittori successivamente alla
redazione e pubblicazione dell’atto costitutivo.

In ogni caso, i requisiti
fondamentali devono risultare da atto scritto autenticato da un notaio

MODALITA’ DI REGISTRAZIONE ED
ALTRE FORME DI CONTROLLO

Un estratto dell’atto notarile
necessario per la costituzione della società deve essere depositato nella
cancelleria del Tribunale civile e pubblicato nel supplemento della Gazzetta
Ufficiale

Società a responsabilità limitata

Capitale sociale: deve essere
minimo di € 18.550, interamente sottoscritto ed in parte interamente versato.

Soci: uno o più.

Responsabilità: limitata a valore
quota sociale

Quote: devono essere iscritte nel
Registro delle Azioni della società.

Riserva legale: deve esservi
accantonato almeno il 5% degli utili netti fino al raggiungimento del 10% del
capitale.

Organi societari: è previsto un
consiglio di amministrazione, un collegio sindacale, un’assemblea generale dei
soci, un consiglio di impresa, un revisore contabile   Deve essere costituita per atto notarile               Un estratto dell’atto notarile deve essere depositato
nella cancelleria del Tribunale civile entro 15 giorni dalla sua redazione e
poi deve essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale

Società in nome collettivo

Ha personalità giuridica.
Responsabilità: illimitata

Società in accomandita semplice

Ha personalità giuridica. Soci e
responsabilità: attivi, la cui responsabilità è illimitata e che sono impegnati
nella direzione dell’impresa; non attivi, aventi responsabilità limitata al
proprio conferimento e non partecipano alla direzione aziendale

Società in accomandita per azioni

Ha personalità giuridica. Soci e
responsabilità: uno o più soci hanno responsabilità illimitata e detengono il
controllo dell’impresa, gli altri hanno una responsabilità limitata al loro
apporto

Fondazione

E’ un’organizzazione non a scopo
di lucro la cui fonte di reddito può essere originata da una donazione. E’
assoggettata all’imposta sul reddito nella misura in cui svolge un’attività di
affari.

Cooperativa

Ha personalità giuridica. Soci e
responsabilità: almeno tre aventi responsabilità limitata o illimitata.

Quote: nominative e trasferibili
ad altri soci alle condizioni previste nello statuto.

Cooperativa di partecipazione:
qualora lo statuto preveda che la metà degli utili sia distribuita ai soci in
quote uguali e l’altra metà sia distribuita in misura proporzionale ai
rispettivi conferimenti.

Ditta individuale

È una società con un unico
proprietario che è una persona fisica. Il singolo proprietario versa le imposte
sul reddito percepito.

Denis Torri Desteco

Fonte: EU, Varie




UE – Startup e nuove Imprese

Per avviare una nuova impresa o espanderne una già esistente in un altro paese dell’UE, occorre conoscere le norme vigenti e rivolgersi allo sportello nazionale unico pertinente.

Trovare il posto adatto per avviare una startup in vari paesi dell’UE:

Che cosa potete fare?

 I cittadini dell’UE hanno il diritto di:

  • avviare una propria attività (anche individuale) in qualsiasi paese dell’UE e in Islanda, Norvegia o Liechtenstein
  • istituire una società affiliata di un’impresa esistente con sede nell’UE e registrata in un paese dell’UE.

Requisiti

I requisiti variano a seconda del paese. Tuttavia, l’UE invita tutti i paesi a soddisfare alcuni standard per agevolare l’avvio di nuove imprese, come:

  • limite massimo di 3 giorni lavorativi per creare un’impresa
  • costo inferiore ai 100 euro
  • un unico organo amministrativo competente per tutte le procedure
  • possibilità di completare tutte le formalità di registrazione online
  • possibilità di registrare una società in un altro paese dell’UE online (mediante gli sportelli unici nazionali).

Finanziamento e assistenza

Esistono vari tipi di finanziamento dell’UE per le imprese startup. Per scoprire quale finanziamento si addice alle vostre esigenze, è possibile visitare il sito dello Startup Europe Club e cercare possibilità di finanziamento

Potete anche usufruire della piattaforma partnership Startup Europe per ricevere assistenza nel caso voleste espandere o sviluppare la vostra impresa.

Se volete aumentare la visibilità del vostro progetto imprenditoriale, potete registrarlo nel portale dei progetti di investimento europei. Il portale vi consente inoltre di entrare in contatto con eventuali investitori a livello internazionale.

Torri Denis Alborino

Refidest – Ica Network

Fonte: EU

 

Visitate anche i siti con gli ultimi articoli pubblicati

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www.denistorri.com
www.torridenis.com
www.torridenis.com/breakingnews/
www.denistorri.eu
www.denistorri.info
www.denistorri.info/news
www.torri.info
www.torri.info/denis/
www.torridenis.eu
www.torridenis.eu/eventi
 https://issuu.com/denistorri
https://issuu.com/denistorri/docs/tfmagazine_september_october_2017
https://issuu.com/denistorri/docs/tf_magazine_dicembre_2017

Buona lettura e Buona giornata.

 

 

www.torridenis.eu/cultura

 

 




ICAP – International Compliance Assurance Programme – Fisco multinazionale – Denis Torri

International compliance assurance programme: al via il progetto pilota dell’OCSE per le imprese multinazionali.

Partito il progetto pilota OCSE per il fisco delle imprese multinazionali. Di seguito il comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate:

Prende avvio a Washington il programma ICAP (International Compliance Assurance Programme), un progetto di Cooperative Compliance multilaterale tra un ristretto gruppo di amministrazioni fiscali di Paesi OCSE, per fornire alle imprese multinazionali un maggiore grado di certezza e assistenza rispetto a potenziali rischi fiscali e, al contempo, rendere più efficiente l’utilizzo dei dati che le Amministrazioni finanziarie stanno iniziando a ricevere, a monitorare e a lavorare, dopo la piena entrata in vigore del CbC reporting. L’iniziativa è stata ufficializzata in occasione di un evento tenutosi oggi a Washington e ospitato dalle Entrate Usa l’Internal Revenue Service. In particolare, il programma è stato illustrato da David Kautter, in qualità di attuale Commissarioincaricato dell’IRS, l’Internal Revenue Service, e da Bob Hamilton, commissario del CRA, l’Agenzia delle Entrate canadese, tra i maggiori sponsor del nuovo programma ICAP.

Le Amministrazioni ICAP oltre alle Entrate italiane – Oltre all’Agenzia delle Entrate per l’Italia, il progetto-pilota ICAP comprende altre sette amministrazioni finanziarie membri dell’FTA, il Forum permanente Ocse delle Amministrazioni fiscali, in rappresentanza di Australia, Canada, Giappone, Paesi Bassi, Spagna, Regno Unito e Stati Uniti.

Obiettivi, modalità e ambito di lavoro del nuovo progetto-pilota – La finalità principale dell’ICAP è quella di rispondere all’esigenza pratica e sempre più avvertita di facilitare la collaborazione e la conformità dei grandi gruppi internazionali alle regole del fisco garantendo, allo stesso tempo, certezza e trasparenza. Il Programma offrirà quindi una piattaforma volontaria per l’utilizzo dei Country-by-Country Reports e altre informazioni al fine di facilitare la composizione di posizioni multilaterali trasparenti e collaborative tra i gruppi multinazionali e le amministrazioni fiscali che vi parteciperanno, tra queste anche l’Agenzia delle Entrate, e al fine di fornire in anticipo ai grandi gruppi internazionali certezza e garanzia relativamente alla tassazione cui conformarsi.

Programma ICAP, come funziona in dettaglio – In sostanza si tratta di attivare per le imprese multinazionali di maggiori dimensioni un regime opzionale di cooperative compliance su base internazionale e multilaterale, volto ad assistere tali imprese nella gestione dei rischi fiscali, fornire risposte e soluzioni a potenziali criticità fiscali, condivise tra le amministrazioni fiscali partecipanti al Progetto, in un ottica di rafforzata certezza giuridica per il contribuente e minimizzazione dei rischi connessi alla potenziale doppia imposizione di transazioni e operazioni di carattere transfrontaliero.

In tale ambito il programma si sostanzia in una analisi di risk assessment sui gruppi effettuata con modalità omogenee e condivisa tra le amministrazioni fiscali.

Denis Alborino Torri

Refidest

Fonte: Agenzia Entrate, EU

magazine-aprile-4-denis-torri-tutor

www.torridenis.eu/cultura

 




La competizione per garantire un diritto di stampa 3D è intensa nella quarta era della rivoluzione industriale

< A cura di Denis Alborino Torri –  Refidest – Desteco  >

In termini di  numero di domande di brevetto per la stampa 3D è aumentato rapidamente dal 2013, ed è in crescita inizia Denis Torri Desteco.

La concorrenza delle compagnie nazionali ed estere è intensa per garantire i diritti di brevetto a preoccupare la tecnologia di stampa 3D che è una delle tecnologie chiave nella quarta era della rivoluzione industriale.

Secondo KIPO, prosegue Denis Alborino Torri, il numero delle domande di brevetto relative alla stampa 3D era inferiore a 10 all’anno entro il 2012, ma 63 nel 2013 e ha continuato ad aumentare di 429 nel 2016, mostrando un rapido aumento negli ultimi tre anni.

La tecnologia di stampa 3D è quella di produrre un prodotto di una forma 3D, stratificando un metallo o un materiale polimerico uno strato per strato, basato su un disegno progettato in 3D. Poiché questa tecnologia può essere realizzata combinando dispositivi, materiali e tecnologie SW, è una tecnologia avanzata di nuova generazione ad avere una grande influenza in tutti i settori industriali pertinenti nella quarta era della rivoluzione industriale.

Tenendo conto delle tendenze delle domande pertinenti presentate nel 2017 sulla base di campi tecnologici dettagliati, le applicazioni relative ai dispositivi di stampa 3D hanno registrato la percentuale più elevata (71,1%) con 263 applicazioni. Ciò è dovuto al fatto che molte aziende hanno attivamente condotto gli sviluppi tecnologici per garantire un diritto di brevetto su un nuovo dispositivo di stampa 3D come scaduto il termine del brevetto originale del dispositivo di stampa 3D.

Denis Torri

DESTECO – REFIDEST –  LUGANO




La crescita dell’export cinese si contrae, mentre l’inflazione cresce lentamente – Rassegna a cura di Denis Alborino Torri – Ica Network

I dati cinesi su scambi commerciali e inflazione pubblicati la settimana scorsa confermano la contrazione della crescita di import ed export e l’aumento delle pressioni sui prezzi. A ottobre, il valore in dollari delle esportazioni è aumentato soltanto del 6,9%, contro l’8,1% di settembre, mentre le importazioni sono aumentate solo del 17,2% contro il 18,6% del mese precedente. Tuttavia, su base mensile rettificata, il tasso di contrazione di import ed export non registra variazioni rispetto a settembre. Allo stesso tempo, l’inflazione dei prezzi al consumo è cresciuta più del previsto, sostenuta da un aumento del prezzo dei beni alimentari. A ottobre, l’inflazione primaria è cresciuta all’1,9% su base annua, contro l’1,6% di settembre, mentre l’inflazione core è rimasta invariata al 2,3% su base annua. Con il probabile raffreddamento dell’economia e dei mercati delle commodity nei prossimi trimestri, anche le pressioni inflazionistiche sembrano destinate a diminuire prima che sia necessario un intervento monetario.

Denis Torri –  Ica Network

Fonte: EFGBK

 

denis-alborino-torri-articolo-cina

 

 




UE – Consultazione pubblica sui certificati protettivi complementari (SPC) e l’esonero nella ricerca brevettuale – Denis Alborino Torri – Desteco

La strategia per il mercato unico adottata nell’ottobre 2015 preannunciava l’intenzione da parte della Commissione, ove opportuno, di analizzare, valutare e proporre ulteriori misure per migliorare il sistema brevettuale in Europa, segnatamente per il settore farmaceutico e gli altri settori i cui prodotti sono soggetti a autorizzazione sul mercato regolamentato.

In particolare, la strategia intendeva esplorare una ricalibratura di taluni aspetti della tutela dei brevetti e degli SPC e indicava che potrebbe comprendere i seguenti 3 elementi:

  • la creazione di un titolo SPC europeo
  • un aggiornamento del campo di applicazione dell’esonero nella ricerca brevettuale dell’UE
  • l’introduzione di un esonero dall’SPC.

Gli SPC sono un diritto unico di proprietà intellettuale che costituisce un’estensione (fino a 5 anni) del termine di un diritto brevettuale (20 anni). Gli SPC si applicano ai prodotti farmaceutici e fitosanitari innovativi che sono stati autorizzati dalle autorità di regolamentazione. Essi mirano a controbilanciare la perdita di un’efficace protezione brevettuale che si verifica a causa delle lunghe prove e sperimentazioni cliniche obbligatorie necessarie affinché i prodotti possano ottenere l’autorizzazione all’immissione in commercio. La legislazione vigente in materia è costituita dal regolamento (CE) n. 469/2009 e dal regolamento (CE) n. 1610/96 che riguardano il certificato protettivo complementare i medicinali e i prodotti fitosanitari, rispettivamente.

Inoltre prosegue Denis Torri – Desteco l’esenzione “Bolar” ha lo scopo di accelerare l’ingresso dei farmaci generici sul mercato, consentendo allo sviluppo preparatorio di farmaci generici di ottenere un’autorizzazione preventiva all’immissione sul mercato, anche se l’SPC del medicinale in questione è ancora in vigore. L’esenzione Bolar è disciplinata a livello UE solo per l’industria farmaceutica, mediante l’articolo 13, paragrafo 6, della direttiva 2001/82/CE e l’articolo 10, paragrafo 6, della direttiva 2001/83/CE. Il campo di applicazione dell’esenzione Bolar è stato aggiornato in alcuni paesi dell’UE per far fronte, tra l’altro, ai nuovi requisiti per i prodotti farmaceutici. Con la presente consultazione, la Commissione intende raccogliere le opinioni delle parti interessate sull’SPC e l’esonero nella ricerca brevettuale dall’SPC. I cittadini e le parti interessate sono invitati a fornire contributi sulla loro esperienza e conoscenza, che la Commissione esaminerà attentamente prima di decidere se e in che misura prendere ulteriori iniziative. I contributi delle parti interessate saranno utilizzati per valutare la suddetta normativa e l’impatto di eventuali modifiche dell’SPC e del quadro relativo agli esoneri in materia di brevetti nell’UE.

Torri Denis Alborino

Desteco – Refidest – ICA Network –

Fonte: UE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




Politica estera e di Sicurezza – Denis Alborino Torri – Articolo

La politica estera e di sicurezza dell’UE si è progressivamente sviluppata nel corso degli anni e consente all’Unione di esprimersi con un’unica voce sulla scena mondiale. Agendo collettivamente, i 28 paesi membri dell’UE hanno un peso di gran lunga maggiore rispetto a quanto ne avrebbero muovendosi in ordine sparso inizia Denis Torri  – Desteco.

Il trattato di Lisbona del 2009 ha rafforzato questo settore d’intervento mediante la creazione:

  • dell’alto rappresentante dell’UE per gli affari esteri e la politica di sicurezza
  • il corpo diplomatico dell’UE.

Pace e sicurezza

La politica estera e di sicurezza dell’UE si prefigge di:

  • preservare la pace e rafforzare la sicurezza internazionale
  • promuovere la collaborazione internazionale
  • sviluppare e consolidare:
    • la democrazia
    • lo Stato di diritto
    • il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali.

Diplomazia e collaborazione

L’UE svolge un ruolo di primo piano riguardo ai grandi temi internazionali, tra cui il programma nucleare iraniano, la stabilizzazione della Somalia e del Corno d’Africa e la lotta al surriscaldamento del pianeta. La sua politica estera e di sicurezza, volta a risolvere i conflitti e a promuovere la comprensione fra i popoli, si basa sulla diplomazia; gli scambi, il commercio, gli aiuti umanitari, la sicurezza e la difesa spesso svolgono un ruolo complementare.

Essendo il principale donatore mondiale di aiuti allo sviluppo, l’UE si trova nella posizione ottimale per cooperare con i paesi in via di sviluppo informa Torri Denis Alborino.

Con il loro peso economico e demografico, l’Unione e i suoi 28 Stati membri rappresentano una grande potenza mondiale. L’UE è anche la prima potenza commerciale, dotata della seconda valuta più importante del mondo, l’euro. La tendenza ad adottare decisioni comuni in materia di politica estera ne rafforza l’influenza.

L’UE collabora con i maggiori protagonisti della scena mondiale, comprese le potenze emergenti. L’obiettivo è garantire che tali relazioni siano basate su interessi e vantaggi reciproci. L’UE organizza periodicamente incontri al vertice con Canada, Cina, Giappone, India, Russia e Stati Uniti. Le sue relazioni internazionali comprendono i seguenti temi:

  • istruzione
  • ambiente
  • sicurezza e difesa
  • criminalità
  • diritti umani.

Missioni per il mantenimento della pace

L’UE ha inviato missioni di pace in diverse zone di crisi del mondo. Nell’agosto del 2008 ha contribuito a negoziare un cessate-il-fuoco tra Georgia e Russia e inviato i suoi osservatori per monitorare la situazione. Ha inoltre fornito aiuti umanitari agli sfollati sottolinea Denis Alborino Torri.

Nel Kosovo ha inviato poliziotti e magistrati per garantire l’ordine pubblico.

Mezzi d’intervento

L’UE non dispone di un esercito permanente. Nell’ambito della sua politica di sicurezza e di difesa comune utilizza invece contingenti speciali forniti dai paesi dell’UE per:

  • le operazioni comuni di disarmo
  • le missioni umanitarie e di soccorso
  • le azioni di consulenza e assistenza militare
  • la prevenzione dei conflitti e il mantenimento della pace
  • la gestione delle crisi, ad esempio il ristabilimento della pace e la stabilizzazione in seguito a un conflitto.

Dal 2003 l’UE ha svolto 30 tra missioni civili e operazioni militari in tre continenti. Tutte le missioni sono state organizzate in risposta a crisi:

  • costruzione della pace dopo lo tsunami in Indonesia
  • protezione dei rifugiati in Mali e nella Repubblica centrafricana
  • lotta alla pirateria al largo della Somalia e del Corno d’Africa
  • L’UE svolge ora un ruolo importante di garante della sicurezza.

Dal gennaio 2007 è stata in grado di effettuare operazioni d’intervento con due gruppi tattici concorrenti, ciascuno composto da 1 500 uomini. Questa tecnica permette di avviare quasi simultaneamente due operazioni distinte. Le relative decisioni sono prese dai ministri nazionali dei paesi europei in sede di Consiglio dell’UE.

Legami più stretti con i paesi vicini: la politica europea di vicinato

La politica europea di vicinato gestisce le relazioni dell’UE con 16 paesi vicini meridionali ed orientali.

A sud: Algeria, Egitto, Giordania, Israele, Libano, Libia, Marocco, Palestina (questa designazione con comporta il riconoscimento della Palestina come Stato e non pregiudica le posizioni su tale riconoscimento), Siria e Tunisia.

Ad est: Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Moldova e Ucraina.

La politica di vicinato punta a rafforzare le relazioni con i vicini orientali e meridionali e a promuovere i seguenti aspetti:

  • associazione politica
  • integrazione economica
  • maggiore mobilità delle persone.

Con l’espansione dell’UE, i paesi dell’Europa orientale e del Caucaso meridionale sono diventati più vicini. La loro sicurezza, stabilità e prosperità ci riguarda sempre più da vicino. Nel 2009 è stata avviata un’iniziativa politica comune, il partenariato orientale, per intensificare le relazioni dell’UE con sei paesi dell’Est europeo. Una più stretta collaborazione tra l’UE e i suoi partner dell’Europa orientale (Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Repubblica di Moldova e Ucraina) è un elemento fondamentale delle relazioni esterne dell’Unione.

A seguito della primavera araba, l’UE ha rilanciato la politica europea di vicinato per sostenere meglio i partner che avviano riforme orientate alla democrazia, allo Stato di diritto e ai diritti umani. Il suo obiettivo è incoraggiare in questi paesi uno sviluppo economico solidale e promuovere, oltre alle relazioni con i governi, forme di collaborazione con diversi gruppi e organizzazioni.

L’UE sostiene anche paesi vicini colpiti da crisi e conflitti. È il principale donatore a favore delle vittime in Siria, cui ha destinato aiuti per oltre 3,2 miliardi di euro dal 2011 a oggi. L’UE sta anche cercando di aiutare la Libia nell’attuale difficile situazione politica e di sicurezza nazionale.

L’UE continua a sostenere gli sforzi internazionali per portare la pace in Medio Oriente. È a favore della creazione di uno Stato palestinese che vive fianco a fianco con Israele. UE, ONU, USA e Russia (il cosiddetto “Quartetto”) stanno collaborando per incoraggiare entrambe le parti a pervenire ad un accordo. Stanno anche lavorando a stretto contatto con i partner delle regione per una soluzione pacifica del conflitto.

Il programma nucleare iraniano è stato una delle principali fonti di tensione a livello internazionale. Lo storico accordo del novembre 2013 con la comunità internazionale ha segnato un primo passo verso la soluzione della questione e rappresenta un tributo per il ruolo svolto dall’UE nei colloqui di pace condotti a nome della comunità internazionale.

Denis Alborino Torri

Refidest – Desteco – Ica Network

 

Fonte: Europa.eu, EU

 




Svizzera – sintesi Legge sulla concorrenza sleale

Alcuni principi su cui è imperniata la LCSI illustra Denis Alborino Torri

  • La LCSI protegge la concorrenza leale e, di conseguenza, la buona fede nei rapporti commerciali nonché le pratiche commerciali leali.
  • La protezione contro le pratiche commerciali sleali si estende a tutti gli operatori di mercato e alle loro organizzazioni: concorrenti, clienti a tutti i livelli commerciali, in particolare anche i consumatori, le associazioni professionali e economiche, le organizzazioni dei consumatori.
  • La Confederazione può intervenire se sono coinvolti interessi collettivi.
  • Disposizioni relative ad un’indicazione dei prezzi chiara, paragonabile e non fallace, sia nelle vetrine, nei negozi che nella pubblicità, favoriscono la concorrenza leale.
  • La LCSI enuncia pertanto anche le regole fondamentali per un’ indicazione dei prezzi corretta e contro confronti di prezzi suscettibili di indurre in errore.
  • L’ordinanza sull’indicazione dei prezzi contiene disposizioni più dettagliate in materia.

Basi legali

RS 241 – Legge federale del 19.12.1986 contro la concorrenza sleale (LCSI)

RS 241.3 – Ordinanza concernente il diritto di azione della Confederazione nel quadro della legge contro la concorrenza sleale

Ancienne loi contre la concurrence déloyale 30.09.1943

Diritto di azione della Confederazione

In base alla modifica della LCSI (art. 10 cpv. 3), entrata in vigore il 1° aprile 2012, la Confederazione può proporre un’azione legale se essa ritiene necessario tutelare l’interesse pubblico, segnatamente se:

  • è minacciata o lesa la reputazione della Svizzera all’estero e le persone colpite nei loro interessi economici risiedono all’estero; o
  • sono minacciati o lesi gli interessi di molte persone, di un gruppo di soggetti appartenenti a un determinato settore economico oppure altri interessi collettivi.

Le basi di intervento della Confederazione sussistono se:

  • può intentare un’azione civile contro l’impresa interessata presso il tribunale cantonale competente (p. es. per omissione);
  • può sporgere denuncia alla polizia o al ministero pubblico cantonale competente contro la o le persone colpevoli di concorrenza sleale.

Cosa non può fare la Confederazione:

  • la Confederazione non è competente per far valere il diritto al risarcimento o alla riparazione, né per sé né per le vittime di pratiche commerciali sleali;
  • chi ha perso denaro a causa di pratiche commerciali sleali deve impegnarsi personalmente a esigerne la restituzione adendo le vie legali.

Sulla Base della LCSI, nelle procedure civili e penali la Confederazione è rappresentata dalla SECO.

Denis Alborino Torri

Refidest – Ica Network – Desteco Lugano

 

Fonte: Secoch

 




Misure per la crescita – Internazionalizzazione imprese – D.Lgs n. 161

Il quadro di sintesi:

Lo schema di decreto legislativo n. 161 intende attuare le disposizioni della legge di delega fiscale (legge n. 23 del 2014) concernenti, in particolare, i profili di certezza nella determinazione del reddito e della produzione netta (in sostanza, rispettivamente, delle basi imponibili delle imposte sul reddito e dell’IRAP) per favorire l’internazionalizzazione degli operatori economici, contenute principalmente nell’articolo 12 della richiamata legge.

A tal fine il legislatore delegato dovrà applicare le raccomandazioni degli organismi internazionali e dell’Unione europea, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a)  introduzione di criteri chiari e coerenti con la disciplina di redazione del bilancio, in particolare per determinare il momento del realizzo delle perdite su crediti, ed estensione del regime fiscale previsto per le procedure concorsuali anche ai nuovi istituti introdotti dalla riforma del diritto fallimentare e dalla normativa sul sovraindebitamento, nonché alle procedure similari previste negli ordinamenti di altri Stati;

b) revisione della disciplina impositiva riguardante le operazioni transfrontaliere, con particolare riferimento all’individuazione della residenza fiscale, al regime di imputazione per trasparenza delle società controllate estere e di quelle collegate, al regime di rimpatrio dei dividendi provenienti dagli Stati con regime fiscale privilegiato, al regime di deducibilità dei costi di transazione commerciale dei soggetti insediati in tali Stati, al regime di applicazione delle ritenute transfrontaliere, al regime dei lavoratori all’estero e dei lavoratori transfrontalieri, al regime di tassazione delle stabili organizzazioni all’estero e di quelle di soggetti non residenti insediate in Italia, nonché al regime di rilevanza delle perdite di società del gruppo residenti all’estero;

c) revisione dei regimi di deducibilità degli ammortamenti, delle spese generali, degli interessi passivi e di particolari categorie di costi, salvaguardando e specificando il concetto di inerenza e limitando le differenziazioni tra settori economici;

d) revisione, razionalizzazione e coordinamento della disciplina delle società di comodo e del regime dei beni assegnati ai soci o ai loro familiari, nonché delle norme che regolano il trattamento dei cespiti in occasione dei trasferimenti di proprietà, con l’obiettivo, da un lato, di evitare vantaggi fiscali dall’uso di schermi societari per utilizzo personale di beni aziendali o di società di comodo e, dall’altro, di dare continuità all’attività produttiva in caso di trasferimento della proprietà, anche tra familiari;

e) armonizzazione del regime di tassazione degli incrementi di valore emergenti in sede di trasferimento d’azienda a titolo oneroso, allineandolo, ove possibile, a quello previsto per i conferimenti.

Lo schema in esame sembra inoltre attuare la legge delega (articolo 9, comma 1, lettera i) della legge n. 23 del 2014) nella parte in cui si impegna il Governo a introdurre sistemi di tassazione delle attività transnazionali basati su adeguati meccanismi di stima delle quote di attività imputabili alla competenza fiscale nazionale.

In attuazione delle suddette prescrizioni, lo schema in esame apporta numerose modifiche alla vigente disciplina delle imposte sui redditi (a tal fine novellando in più punti il relativo testo unico, di cui al D.P.R. n. 917 del 1986), nonché le conseguenti modifiche alla disciplina IRAP (di cui al D.Lgs. n. 446 del 1997) e, ove necessario, anche alla disciplina in materia di accertamento e ad altre norme speciali.

Dal momento che le norme in commento introducono complessivamente modifiche agevolative, si stima che dalla nuova disciplina discendano effetti finanziari in termini di minori entrate pari a 99,3 milioni di euro per il 2016 e 28 milioni per il 2017 e 40,7 milioni di euro a decorrere dal 2018.

Alla copertura di detti oneri si provvede mediante i meccanismi all’uopo predisposti dalla stessa legge di delega.

Le norme introdotte dallo schema in esame non hanno la medesima decorrenza.

In particolare, in deroga alle norme generali sull’efficacia nel tempo delle norme tributarie riferite a tributi periodici (articolo 1, comma 3 dello Statuto del contribuente, legge n. 212 del 2000), si applicano dal periodo di imposta in corso all’entrata in vigore dello schema in commento:

  •  le norme (articolo 3) sul sistema di tassazione dei dividendi esteri;
  •  le norme relative alla deducibilità dei costi black list (articolo 5, comma 1);
  • le disposizioni sull’applicazione del regime del consolidato fiscale alle società “sorelle” (articolo 6);
  • le modifiche alla disciplina sulle società controllate e collegate estere (articolo 8);
  • le modifiche alle modalità di individuazione dei paesi a regime fiscale privilegiato (articolo 10);
  • l’introdotta disciplina sul trasferimento intracomunitario di sede all’estero (articolo 11);
  • le nuove norme sul trasferimento di residenza nello Stato da parte di enti e società commerciali (articolo 12);
  • le nuove norme in materia di deducibilità delle perdite sui crediti (articolo 13);
  • le novelle alla disciplina del credito d’imposta per redditi prodotti all’estero (articolo 15)

Trovano invece applicazione dal periodo d’imposta successivo a quello incorso alla data di entrata in vigore dello schema in esame:

  •  l’articolo 4 che ridisciplina il sistema di interessi passivi;
  • le norme dell’articolo 5 diverse da quelle che hanno modificato la deducibilità dei costi black list; In assenza di ulteriori precisazioni, è da presumersi che le altre disposizioni dell’articolo 5 seguano le già richiamate regole generali di efficacia delle norme tributarie nel tempo;
  • le norme sulla determinazione del reddito di società ed enti non residenti (articolo 7);
  • le modifiche al regime fiscale delle spese di rappresentanza (articolo 9);
  • la disciplina della branch exemption (articolo 14).

Inoltre, la disciplina sugli accordi tra fisco ed imprese aventi attività estera (articolo 1) trova applicazione posticipata, decorrente dalla data individuata dalle relative disposizioni secondarie di attuazione. La normativa sulle consulenze per i nuovi investimenti (articolo 2) si applica dalla data di emanazione del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate di individuazione delle strutture competenti ad effettuare la relativa attività.

 

Fonti: R.I.decreto

Denis Torri