CONSULENZA PAESE CINA – A cura di Denis Torri – Desteco – Ica Network

Desiderate analizzare il vostro mercato in Cina, cercare partner di distribuzione, aprire una succursale, approfittare dell’accordo di libero scambio, ampliare e/o ottimizzare il vostro business esistente nel Paese.

La Cina, anche con il freno a mano tirato (ovvero una crescita economica ambita del 7%), è la locomotiva di crescita dell’economia mondiale. Chi oggigiorno vuole dire la propria negli affari internazionali, non può evitare questo Paese. E da non dimenticare: le imprese svizzere godono di grandi vantaggi nell’ambito degli scambi commerciali con la Cina – per esempio rispetto alla concorrenza proveniente dall’UE. Questo grazie a un accordo di libero scambio che offre preziosi vantaggi doganali e una certezza del diritto e di pianificazione ottimizzate.

Accordo di libero scambio (ALS) Svizzera-Cina

Scheda informativa Accordo di libero scambio (ALS) Svizzera-Cina Sintesi

Il 6 luglio 2013 il consigliere federale Johann Schneider-Ammann e il ministro del commercio cinese GAO Hucheng hanno firmato un accordo bilaterale di libero scambio di ampia portata tra la Svizzera e la Repubblica popolare di Cina. Dopo i primi colloqui esplorativi nel novembre 2007, due seminari nel 2009 e uno studio di fattibilità congiunto nel 2010, le trattative erano state ufficialmente avviate nel gennaio 2011. L’accordo è quindi stato concordato in nove tornate negoziali e diversi incontri intermedi, tenutisi tra aprile 2011 e maggio 2013. L’ALS migliora l’accesso reciproco ai rispettivi mercati per le merci e i servizi, aumenta la sicurezza giuridica in materia di proprietà intellettuale e, in generale, per gli scambi economici bilaterali, contribuisce allo sviluppo sostenibile nonché ad approfondire i rapporti di collaborazione tra i due Paesi. L’ALS prevede l’eliminazione totale o parziale dei dazi doganali su gran parte del commercio bilaterale, contemplando talvolta dei periodi transitori. Nei settori degli ostacoli tecnici al commercio e delle misure sanitarie e fitosanitarie sono state concordate varie convenzioni di cooperazione settoriali volte a ridurre gli ostacoli di carattere non tariffario. Quanto allo scambio dei servizi, l’ALS contiene disposizioni più precise rispetto all’AGCS dell’OMC, tra l’altro nel campo delle procedure d’ammissione, nonché – per diversi servizi – maggiori obblighi volti a garantire l’accesso ai rispettivi mercati. Rispetto agli standard multilaterali dell’OMC, l’ALS perfeziona in singoli campi il livello di protezione della proprietà intellettuale e contiene disposizioni sull’applicazione del diritto. L’ALS prevede un’attuazione coerente, basata sui principi delle relazioni internazionali e sugli obiettivi dello sviluppo sostenibile. A tal fine sono stati integrati nel preambolo anche i principi dell’ONU e del diritto internazionale e, in altre disposizioni dell’ALS e negli accordi paralleli stipulati in concomitanza, varie disposizioni su questioni ambientali e del lavoro. L’ALS prevede infine un approfondimento della collaborazione bilaterale in vari campi.

Importanza dell’accordo di libero scambio per la Svizzera.

Oltre a essere la seconda economia al mondo in ordine di grandezza dopo gli Stati Uniti, la Cina è uno dei principali partner economici della Svizzera. La Cina è il più grande acquirente di prodotti industriali svizzeri in Asia e il terzo più grande al mondo (dopo l’UE e i Stati Uniti). Nel 2010 la Svizzera ha esportato verso la Cina merci per un valore di 7,8 miliardi di franchi (3,7 % di tutte le esportazioni dal nostro Paese), mentre le importazioni dalla Repubblica popolare si sono attestate a 10,3 miliardi di franchi (5,5 % di tutte le importazioni). Tra i principali beni d’esportazione figurano le macchine, gli strumenti, gli orologi nonché i prodotti chimici e farmaceutici. Dalla Cina si importano, tra l’altro, macchine, prodotti tessili e d’abbigliamento, prodotti chimici e dell’industria orologiera. Anche il commercio dei servizi è importante. Mentre operano in Cina numerosi prestatori di servizi svizzeri (tra cui banche, assicurazioni, imprese di logistica, di controllo delle merci e della qualità e di consulenza aziendale), diverse aziende di servizi cinesi dimostrano sempre più interesse per la piazza economica svizzera. L’accordo copre i seguenti campi tematici: commercio di beni (prodotti industriali e agricoli), regole d’origine, procedure doganali e agevolazioni degli scambi, misure di difesa commerciale, prescrizioni tecniche, misure sanitarie e fitosanitarie, scambi di servizi, protezione della proprietà intellettuale, concorrenza, promozione degli investimenti, trasparenza nel settore degli appalti, questioni ambientali e del lavoro attinenti al commercio, collaborazione economica e tecnica, disposizioni istituzionali (comitato misto, procedura di consultazione, composizione delle controversie). In virtù del suo ampio campo d’applicazione, l’ALS facilita l’esportazione di merci e servizi svizzeri verso il vasto mercato cinese, tuttora in crescita, agevola il commercio bilaterale, migliora la protezione della proprietà intellettuale e, in generale, la sicurezza giuridica negli scambi economici, promuove la collaborazione bilaterale tra Svizzera e Cina e contribuisce allo sviluppo sostenibile. L’ALS conferisce all’economia svizzera un vantaggio concorrenziale nei confronti dei Paesi che non dispongono di un tale accordo con la Repubblica popolare. Nel contempo, l’accordo previene il pericolo di una discriminazione degli operatori economici svizzeri rispetto ai partner di libero scambio della Cina attuali e futuri. L’ALS crea inoltre un quadro istituzionale per la collaborazione tra le relative autorità, finalizzata a sorvegliare e sviluppare l’accordo e a risolvere problemi concreti. Dato che le relazioni economiche tra Svizzera e Cina sono molto importanti ai fini di una diversificazione internazionale dei mercati d’esportazione svizzeri e del reperimento di prodotti d’importazione, l’ALS Svizzera-Cina contribuirà in misura sostanziale a rafforzare la piazza economica del nostro Paese.

Importanti disposizioni dell’accordo Preambolo

Il preambolo definisce il quadro generale e gli obiettivi dell’accordo. Le parti contraenti riconoscono che lo sviluppo economico e sociale e la protezione dell’ambiente sono elementi interdipendenti di uno sviluppo sostenibile. Esse mirano a favorire benessere e occupazione, ad applicare l’ALS per promuovere lo sviluppo sostenibile e ad intensificare i relativi rapporti di collaborazione. Le parti richiamano inoltre l’obbligo di salvaguardare i valori e i principi fondamentali delle relazioni e del diritto internazionale (tra cui la democrazia, la libertà, il progresso sociale, la giustizia e lo stato di diritto), rimandano al Memorandum d’intesa che Svizzera e Cina hanno concluso nel 2007 per promuovere il dialogo e la collaborazione a conferma, tra l’altro, del dialogo sui diritti umani intavolato dai due Paesi nel 1990. Le due parti ribadiscono i loro impegni assunti in virtù dello Statuto delle Nazioni Unite e riconoscono l’importanza della buona gestione aziendale e della responsabilità sociale d’impresa.

Campo d’applicazione territoriale

L’accordo si applica al territorio doganale della Repubblica popolare di Cina e al territorio della Svizzera. In virtù dell’unione doganale tra Svizzera e Liechtenstein, le disposizioni sul commercio di merci si applicano anche al Principato. Con la Regione amministrativa speciale di Hong Kong, che costituisce una zona doganale autonoma, la Svizzera ha già concluso nel 2011 un accordo di libero scambio nel quadro dell’AELS.

Scambi di merci

Dazi: Per quanto riguarda lo scambio di merci (prodotti industriali, prodotti agricoli trasformati e di base), l’ALS riprende numerose disposizioni del GATT1 (concernenti, tra l’altro, le imposte interne e il trattamento nazionale, le restrizioni all’importazione e all’esportazione, le imprese di Stato e le eccezioni). Con l’entrata in vigore dell’ALS si eliminano i dazi svizzeri ancora applicati ai prodotti industriali cinesi. Ciò significa che, oltre ai prodotti industriali già importati dalla Cina in franchigia doganale in virtù del sistema di preferenze generalizzate a favore dei Paesi in sviluppo, anche i prodotti tessili e le scarpe saranno esonerati dai dazi doganali. In cambio, gran parte dei prodotti industriali svizzeri esportati verso la Cina saranno esonerati totalmente o parzialmente dai dazi doganali a partire dall’entrata in vigore dell’ALS, con periodi di soppressione di 5 o 10 anni (in singoli casi 12 o 15). I periodi transitori e la possibilità di un’eliminazione parziale si applicano ai prodotti per i quali la Cina ha fatto valere particolari oneri di adeguamento dovuti in parte al livello di dazio notevolmente più elevato (tra l’altro per determinati prodotti dei settori orologieri, delle macchine e chimico-farmaceutico), mentre le eccezioni concernono singole linee tariffarie con particolari sensibilità (soprattutto per i due ultimi settori menzionati). Grazie all’ALS, gran parte dei prodotti agricoli svizzeri con potenziale d’esportazione potrà accedere al mercato cinese in franchigia doganale (tra cui i latticini come formaggi, yogurt, latte 1 General Agreement on Tariffs and Trade (Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio) dell’organizzazione mondiale del commercio  in polvere e burro, la carne secca di manzo, i prodotti trasformati come cioccolata, alimenti per bambini, biscotti, marmellate, il torrefatto, i prodotti a base di zucchero, i gelati, le bevande non alcoliche e il vino). In compenso la Svizzera concede, nell’ambito della sua politica agricola, agevolazioni doganali su una serie di prodotti selezionati (quanto ai prodotti agricoli di base: sui prodotti tropici, su importazioni al di fuori dei periodi di raccolta svizzeri o nell’ambito dei contingenti OMC, come ad esempio su determinate carni, su miele, fiori recisi e determinati legumi, frutti e succhi di frutta). Le prescrizioni svizzere in materia d’igiene, salute ed etichettatura rimangono pienamente applicabili. Per i dazi all’importazione dei prodotti agricoli trasformati (prodotti da forno, cioccolata, prodotti a base di zucchero, pasta, ecc.) viene eliminato, come nei precedenti ALS, l’elemento di protezione industriale e su alcune linee tariffarie che la Cina è fortemente interessata a esportare (soprattutto nell’ambito dei prodotti a base di zucchero, da forno e della pasta nonché del burro d’arachidi) vengono concessi sconti supplementari. Rimane inalterata la possibilità di compensare gli svantaggi dovuti al prezzo delle materie prime per l’esportazione dei prodotti trasformati sancita dalla «legge sul cioccolato». In vista di ulteriori miglioramenti delle condizioni d’accesso ai rispettivi mercati, entrambe le parti hanno concordato una clausola di verifica, secondo cui le concessioni doganali vengono sottoposte a un riesame ogni due anni. Regole d’origine Nelle diverse categorie di prodotti, la lavorazione – che dev’essere effettuata nel Paese d’origine affinché un prodotto possa beneficiare di agevolazioni doganali in quanto originario – è definita nelle cosiddette regole di lista, come d’uso negli ALS. Le regole di lista concordate con la Cina tengono conto dei metodi di produzione moderni in modo da consentire l’effettivo sfruttamento della possibilità d’accesso preferenziale ai rispettivi mercati. Per i prodotti industriali, l’origine è conferita, di regola, dal cambiamento della voce di tariffa doganale a quattro cifre o in virtù di una creazione di valore nel Paese pari ad almeno il 40 per cento (relativamente al prezzo franco fabbrica). Come nei precedenti ALS della Svizzera, le regole di lista per i prodotti agricoli di base e per quelli trasformati tengono conto delle specifiche esigenze settoriali. Le merci di origine di entrambe le parti possono essere cumulate. La regola del trasporto diretto consente di suddividere gli invii, sotto sorveglianza doganale, in Stati terzi senza che l’origine vada persa. L’origine è comprovata dal consueto certificato di circolazione delle merci EUR.1 o dalla dichiarazione d’origine riportata direttamente sulla fattura o sul bollettino di consegna («selfdeclaration»). Contrariamente a quanto convenuto in altri ALS, il certificato EUR.1 deve contenere informazioni supplementari. La dichiarazione d’origine, grazie alla quale la comprova dell’origine può essere fornita senza moduli supplementari, è riservata agli esportatori debitamente autorizzati. Le dichiarazioni d’origine devono essere contrassegnate da un numero di serie. Alle domande di riesame occorre rispondere entro un termine di sei mesi. Agevolazioni degli scambi Con le disposizioni sulle agevolazioni degli scambi, le parti s’impegnano a rispettare gli standard internazionali in materia d’impostazione delle procedure doganali. Esse s’impegnano inoltre a pubblicare le leggi e ordinanze rilevanti per il traffico delle merci, a collaborare nel campo delle agevolazioni degli scambi, a fornire agli operatori economici informazioni attendibili su tariffe e regole d’origine e a basare i controlli doganali su analisi di rischio oggettive. Misure di difesa commerciale Per quanto concerne le misure antidumping, le sovvenzioni e le relative contromisure, l’ALS rimanda alle disposizioni dell’OMC pertinenti. Sono previste consultazioni bilaterali preliminari tra le parti. Inoltre, a determinate condizioni l’accordo consente alle parti di applicare misure di protezione bilaterali. Se a causa delle concessioni fissate per contratto le importazioni aumentano in misura tale da minacciare o recare seri danni a un settore economico nazionale, vi è la possibilità di sospendere a titolo provvisorio determinate concessioni doganali. Ostacoli tecnici al commercio (TBT) e standard sanitari e fitosanitari (SPS) Le disposizioni su TBT e SPS vanno oltre le norme dell’OMC, in particolare per quanto concerne l’armonizzazione delle prescrizioni nazionali con le norme e direttive degli organismi internazionali di normazione riconosciuti. Rimane invariato l’elevato livello svizzero di protezione e sicurezza sanitaria. In materia di TBT e SPS, l’ALS prevede una collaborazione più intensa tra le autorità nell’ottica di risolvere in maniera pragmatica questioni e problemi aziendali specifici. Nel campo degli SPS si mira ad esempio a una riduzione del numero di controlli aziendali cinesi in Svizzera. Queste disposizioni vengono integrate da quattro accordi supplementari. Gli accordi sui dispositivi di telecomunicazione, sulla certificazione e l’accreditamento e sugli SPS prevedono un approfondimento della collaborazione tra le autorità competenti, mentre nel settore degli strumenti di misurazione viene disciplinato il riconoscimento reciproco dei risultati dei test. Un quinto accordo supplementare stabilisce che i quattro suddetti accordi entrino in vigore a titolo provvisorio dal momento della firma dell’ALS fino alla sua entrata in vigore. Servizi Le disposizioni sullo scambio di servizi si rifanno all’AGCS2 , in quanto ne riprendono le definizioni e le regole pertinenti (in particolare le quattro modalità di fornitura3 , l’accesso al mercato, il trattamento nazionale e le eccezioni), oppure precisano o adeguano il contesto bilaterale (p. es. regolamentazione interna, pagamenti e trasferimenti). Le disposizioni dell’accordo si applicano a tutte le misure prese a livello di governo centrale, regionale e locale con incidenza sugli scambi di servizi, nonché alle misure adottate da organizzazioni non statali nell’esercizio di funzioni sovrane ad esse delegate. Gli obblighi generali dell’accordo si applicano a tutti i settori dei servizi, salvo alle prestazioni fornite da organismi statali nell’esercizio di funzioni sovrane (vale a dire su base non commerciale e non in concorrenza con altri fornitori). Come nell’AGCS, i diritti di traffico aereo non sono oggetto dell’ALS. Sulla medicina tradizionale cinese (MTC) sarà avviato un dialogo nell’ambito del quale è prevista un’intensificazione della collaborazione. Rispetto all’AGCS la sicurezza giuridica viene ampliata mediante disposizioni orizzontali ben precise, tra l’altro in materia di trasparenza e procedure d’ammissione. Alcune disposizioni settoriali sulle prestazioni finanziarie specificano, tra l’altro, le prescrizioni applicabili alle misure in materia di vigilanza (che devono essere oggettive e non discriminare i prestatori stranieri rispetto a quelli nazionali) e prevedono obblighi di trasparenza e informazione concernenti la regolamentazione finanziaria. Le disposizioni sulla fornitura di servizi da parte di persone fisiche delimitano le categorie di persone soggette all’ALS (dirigenti e specialisti che si trasferiscono all’interno dell’azienda, prestatori altamente qualificati che prestano servizi su contratto a tempo determinato, nonché venditori e viaggiatori d’affari) e precisano determinate condizioni quadra per procedure relative ai permessi di lavoro e alle autorizzazioni d’entrata (segnatamente sulla trasparenza, le scadenze e gli obblighi d’informazione). Non rientrano nel campo d’applicazione dell’ALS le misure che disciplinano l’accesso al mercato del lavoro o la dimora permanente. Come nell’AGCS, gli impegni specifici in materia di accesso al mercato e di trattamento nazionale sono fissati in elenchi positivi. Rispetto all’AGCS, gli impegni della Cina si estendono su ulteriori settori e contengono diversi miglioramenti negli ambiti dei servizi ambientali (gestione idrica, servizi di depurazione dell’aria e di protezione fonica), servizi finanziari (in particolare il commercio di titoli), servizi di traffico aereo (manutenzione e riparazione di velivoli, servizi di assistenza al suolo), servizi di logistica (servizi di sdoganamento) e per i prestatori di servizi a tempo determinato (in particolare installatori e riparatori di macchine, architetti e ingegneri). La Svizzera perfeziona i suoi impegni nel campo dei servizi di formazione privati (in particolare per le lingue straniere), dei servizi finanziari (p. es. assicurazione di responsabilità civile per velivoli, emissione di titoli in franchi svizzeri), servizi di traffico aereo (servizi di 2 General Agreement on Trade in Service (Accordo generale sui commercio dei servizi) dell’Organizzazione mondiale del commercio OMC 3 (1) Fornitura transfrontaliera dei servizi; (2) fruizione all‘estero; (3) presenza commerciale all‘estero; (4) fornitura transfrontaliera di servizi da parte di persone fisiche distaccate all’estero assistenza al suolo e di gestione aeroportuale) nonché attraverso ulteriori servizi a tempo determinato forniti da prestatori altamente qualificati (in particolare installatori e riparatori di macchine, ingegneri e consulenti aziendali). In diversi settori – come nell’AGCS – la Svizzera non assume impegni o ne assume in misura limitata (p. es. prestazioni audiovisive e culturali, servizi di trasporto concessionari, assicurazioni immobiliari cantonali, prestazioni formative e sanitarie pubbliche). Inoltre, come nell’AGCS, entrambe le parti si riservano le medesime deroghe alla clausola della nazione più favorita (la Svizzera, ad esempio, per diversi settori in cui esistono accordi bilaterali con l’UE). Una clausola di riesame prevede infine che si verifichino ogni due anni le liste d’impegni nell’ottica di un’ulteriore liberalizzazione degli scambi di servizi. Protezione della proprietà intellettuale Quanto alla protezione della proprietà intellettuale, le parti s’impegnano ad applicare severi standard internazionali e a rispettare i principi della nazione più favorita e del trattamento nazionale. Le parti s’impegnano inoltre ad approfondire la collaborazione nel contesto del dialogo bilaterale sulla proprietà intellettuale condotto dal 2007. Rispetto allo standard multilaterale sancito dall’Accordo TRIPS4 , il livello di protezione viene specificato o perfezionato in diversi ambiti. Nel campo dei diritti d’autore, ad esempio, i diritti che secondo l’Accordo WIPO5 valgono per i fonogrammi vengono estesi ai supporti audiovisivi (video, DVD, ecc.). In qualità di nuova tipologia vanno protetti anche i marchi acustici. Nel campo dei brevetti, la possibilità di brevettare le invenzioni biotecnologiche è stata precisata in analogia alla convenzione europea sui brevetti. Le parti possono inoltre esigere che al momento di depositare un brevetto si debbano indicare, qualora abbiano funto da base per l’invenzione, le risorse genetiche e le conoscenze tradizionali che vi sono confluite. La confidenzialità dei risultati dei testi effettuati ai fini di una procedura d’autorizzazione per l’immissione in commercio di prodotti farmaceutici e agrochimici va protetta per almeno sei anni. Per i vini e gli alcolici ai sensi dell’articolo 23 TRIPS, l’elevato livello di protezione delle indicazioni geografiche viene esteso a tutti i prodotti. Occorre garantire che merci e servizi non rechino indicazioni d’origine ingannevoli e che i nomi dei Paesi, le bandiere nazionali e gli stemmi dei partiti non siano utilizzati in maniera fallace o registrati come nomi di società o marche. Rispetto alla convenzione UPOV6 (nella sua versione del 1978, di cui la Cina è firmataria), la protezione delle nuove varietà vegetali viene estesa anche alla loro esportazione. Inoltre, al momento di rivedere il suo elenco nazionale di varietà vegetali ammesse alla tutela, ossia nel 2016, la Cina si dichiara disposta ad accordare la priorità a determinati tipi di piante rilevanti per l’industria svizzera. Per quanto concerne l’applicazione del diritto, l’ALS definisce misure di lotta alla contraffazione e alla pirateria che le autorità doganali possono attuare non soltanto all’importazione, ma anche all’esportazione delle merci. Sono previste la confisca di prodotti sospetti (d’ufficio o su richiesta del titolare dei diritti) e la possibilità di analizzare prove o campioni delle merci trattenute. Queste misure si possono applicare in caso di violazioni sia dei diritti di marchio e d’autore sia dei brevetti e dei design protetti. È inoltre necessario che esistano procedure civili e penali per la persecuzione delle violazioni del diritto e per le richieste di risarcimento danni e che sia possibile disporre misure cautelari e superprovvisionali. Nell’ambito della procedura civile si devono poter disporre misure sia contro le merci contraffatte sia contro i materiali e gli strumenti con cui sono state prodotte (compresa la confisca e l’eliminazione). Infine, nell’ottica di un ulteriore perfezionamento della protezione, sono previste clausole di revisione sia generali sia specifiche (p. es. per la protezione delle varietà vegetali). 4 Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio) dell’Organizzazione mondiale del commercio OMC 5 World Intellectual Property Organisation (Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale) 6 Union internationale pour la protection des obtentions végétales / International Union for the Protection of New Varieties of Plants (Unione internazionale per la protezione delle nuove varietà vegetali) Promozione degli investimenti Le disposizioni sulla promozione degli investimenti integrano l’accordo bilaterale tra Svizzera e Cina, entrato in vigore nell’aprile 2010, sulla promozione e la protezione reciproca degli investimenti (accordo sulla protezione degli investimenti APPI). Dal momento che l’APPI continua a rimanere in vigore, le disposizioni dell’ALS si limitano all’aspetto della promozione. In questo ambito sono previsti in particolare una maggiore cooperazione tra le parti (p. es. sotto forma di uno scambio d’informazioni in materia di regolamentazioni e misure di promozione degli investimenti) nonché il sostegno agli investitori che intendono farsi un’idea più precisa del relativo contesto normativo. Una clausola di revisione prevede che, su richiesta di una parte, siano intavolati dei negoziati qualora una parte conclude un accordo con uno Stato terzo con privilegi che oltrepassano quelli stabiliti dall’ALS Svizzera-Cina. Concorrenza Le parti sono tenute ad attuare il loro diritto in materia di concorrenza in modo da evitare che gli eventuali comportamenti anticoncorrenziali delle imprese (in particolare accordi illeciti, abusi di posizioni dominanti sul mercato nonché fusioni che ostacolano la concorrenza) non vanifichino i vantaggi risultanti dall’accordo in questione. Nei casi in cui il commercio tra le parti dovesse risultare pregiudicato, le autorità competenti collaborano al fine di attuare in modo efficiente il diritto in materia di concorrenza. Per risolvere eventuali controversie una parte può chiedere l’avvio di consultazioni in seno al comitato misto. Questioni ambientali Con le disposizioni sulle questioni ambientali, le parti contraenti riconoscono il principio secondo cui lo sviluppo economico e sociale e la protezione dell’ambiente sono elementi interdipendenti dello sviluppo sostenibile. Esse sottolineano la loro volontà di promuovere lo sviluppo economico e il commercio bilaterale in modo da contribuire allo sviluppo sostenibile e di attuare in maniera efficiente nella loro legislazione nazionale e nella prassi gli accordi ambientali e gli impegni ad esse applicabili risultanti da altri strumenti ambientali multilaterali. Le parti s’impegnano inoltre a migliorare il livello di protezione ambientale, tra l’altro mediante l’attuazione efficiente della loro legislazione ambientale. Esse riconoscono che il livello di protezione ambientale previsto nelle loro legislazioni nazionali non deve essere ridotto nell’ottica di incentivare gli investimenti o assicurarsi benefici commerciali e che gli standard ambientali non devono essere usati per scopi protezionistici. Le parti mirano a facilitare gli investimenti e la diffusione di merci, servizi e tecnologie che hanno un impatto positivo sull’ambiente e a promuovere in questo campo la collaborazione interaziendale. Esse sono intenzionate a intensificare la loro collaborazione su questioni ambientali a livello sia bilaterale sia multilaterale. Per facilitare l’attuazione delle disposizioni sull’ambiente sono stati definiti appositi punti di contatto. Una parte può chiedere che si tengano consultazioni in seno al comitato misto dell’ALS su questioni riguardanti le disposizioni ambientali. Le eventuali controversie sull’attuazione di tali disposizioni devono essere risolte in questo contesto. Una clausola di revisione prevede che le parti verifichino regolarmente alla luce degli ultimi sviluppi internazionali pertinenti i progressi conseguiti sul piano dell’attuazione degli obiettivi ambientali. Collaborazione economica e tecnica Con le disposizioni sulla collaborazione economica e tecnica le parti si prefiggono di promuovere l’utilità reciproca dell’accordo nell’ottica di uno sviluppo sostenibile, tra l’altro in relazione alle possibilità commerciali e d’investimento e attraverso il potenziamento della competitività e capacità d’innovazione. Fra i temi su cui la collaborazione potrà vertere figurano: lo sviluppo sostenibile, con particolare riguardo alle questioni ambientali e del lavoro e con un rinvio all’accordo sulla collaborazione in materia di lavoro e occupazione (cfr. sotto), i servizi, l’industria, l’agricoltura, la protezione della proprietà intellettuale e il controllo della qualità. Gli ambiti di collaborazione previsti sono descritti più dettagliatamente in un programma di lavoro separato, in cui figurano ad esempio l’industria (creazione di un gruppo di lavoro «orologi»), la sanità (tra cui la medicina tradizionale cinese), i servizi (tra cui il turismo), l’agricoltura (tra cui la produzione ecologica sostenibile), il controllo della qualità (tra cui la sicurezza dei prodotti), la protezione della proprietà intellettuale (standard di protezione ed esecuzione).

Nel contesto delle disposizioni sulla collaborazione economica e tecnica, le parti concordano di tenere consultazioni e di collaborare nel campo degli appalti pubblici. A questo proposito sono inoltre previsti specifici obblighi in materia di trasparenza e appositi servizi d’informazione. Le parti s’impegnano inoltre a intavolare negoziati su un accordo bilaterale sugli appalti pubblici non appena si concluderanno le attuali trattative della Cina per un’adesione al GPA7 . Comitato misto e composizione delle controversie Per vigilare sull’attuazione e lo sviluppo dell’accordo viene istituito un comitato misto paritetico con poteri decisionali per consenso. Il comitato si riunisce in caso di necessità, ma almeno ogni due anni. La comunicazione corrente tra le parti si svolge attraverso punti di contatto predefiniti. A sostegno del comitato misto sono previsti diversi sottocomitati (per le questioni d’origine, le procedure doganali, gli SPS e i servizi). In caso di necessità, il comitato misto può istituire ulteriori sottocomitati e gruppi di lavoro. Le Parti contraenti regolano tutte le controversie sull’applicazione del presente Accordo per via consultiva. Se non giungono a un accordo possono chiedere, per determinate questioni, l’avvio di una procedura arbitrale interstatale. Per le parti alla controversia le decisioni del tribunale arbitrale sono vincolanti e definitive. Accordo sulla collaborazione in materia di lavoro e occupazione Oltre ad aver integrato nell’ALS il concetto di sviluppo sostenibile e le relative disposizioni ambientali, Svizzera e Cina hanno concluso un accordo parallelo sulla collaborazione in materia di lavoro e occupazione. Questo accordo sul lavoro è connesso all’ALS mediante un rinvio. La Cina e la Svizzera ribadiscono gli impegni assunti con l’adesione all’OIL8 , compreso l’obbligo di attuare concretamente le convenzioni OIL ad esse applicabili. Esse richiamano inoltre gli impegni assunti in virtù della «Dichiarazione ministeriale del Consiglio economico e sociale dell’ONU (ECOSOC) sulla piena occupazione e sul lavoro dignitoso per tutti» (2006) e della «Dichiarazione sulla giustizia sociale per una globalizzazione giusta» (2008). Le parti sottolineano la loro volontà di migliorare le condizioni di lavoro e di tutelare e valorizzare i diritti fondamentali sul posto di lavoro. Esse s’impegnano ad attuare la loro legislazione in materia di lavoro in modo efficace. Riconoscono che il livello degli standard lavorativi prescritto nelle loro legislazioni nazionali non deve essere ridotto nell’ottica di incentivare gli investimenti o assicurarsi benefici commerciali e che tali standard non devono essere usati per scopi protezionistici. L’accordo sul lavoro riconferma l’importanza di una collaborazione bilaterale in materia di lavoro e occupazione. Questa collaborazione dovrà svolgersi nell’ambito del Memorandum d’intesa bilaterale del 2011 sulla collaborazione in materia di lavoro e occupazione. Per facilitare l’attuazione dell’accordo sul lavoro sono stati definiti appositi punti di contatto. In caso di controversie sull’applicazione dell’accordo, ogni parte contraente può chiedere l’avvio di consultazioni tra le parti nell’ottica di raggiungere una soluzione consensuale. In caso di necessità queste consultazioni possono svolgersi a livello ministeriale.

Denis Alborino Torri

Desteco – Refidest

 

Fonte:  SECO_CH




UE – Startup e nuove Imprese

Per avviare una nuova impresa o espanderne una già esistente in un altro paese dell’UE, occorre conoscere le norme vigenti e rivolgersi allo sportello nazionale unico pertinente.

Trovare il posto adatto per avviare una startup in vari paesi dell’UE:

Che cosa potete fare?

 I cittadini dell’UE hanno il diritto di:

  • avviare una propria attività (anche individuale) in qualsiasi paese dell’UE e in Islanda, Norvegia o Liechtenstein
  • istituire una società affiliata di un’impresa esistente con sede nell’UE e registrata in un paese dell’UE.

Requisiti

I requisiti variano a seconda del paese. Tuttavia, l’UE invita tutti i paesi a soddisfare alcuni standard per agevolare l’avvio di nuove imprese, come:

  • limite massimo di 3 giorni lavorativi per creare un’impresa
  • costo inferiore ai 100 euro
  • un unico organo amministrativo competente per tutte le procedure
  • possibilità di completare tutte le formalità di registrazione online
  • possibilità di registrare una società in un altro paese dell’UE online (mediante gli sportelli unici nazionali).

Finanziamento e assistenza

Esistono vari tipi di finanziamento dell’UE per le imprese startup. Per scoprire quale finanziamento si addice alle vostre esigenze, è possibile visitare il sito dello Startup Europe Club e cercare possibilità di finanziamento

Potete anche usufruire della piattaforma partnership Startup Europe per ricevere assistenza nel caso voleste espandere o sviluppare la vostra impresa.

Se volete aumentare la visibilità del vostro progetto imprenditoriale, potete registrarlo nel portale dei progetti di investimento europei. Il portale vi consente inoltre di entrare in contatto con eventuali investitori a livello internazionale.

Torri Denis Alborino

Refidest – Ica Network

Fonte: EU

 

Visitate anche i siti con gli ultimi articoli pubblicati

( molto interessanti ) di Denis Torri:

www.denistorri.com
www.torridenis.com
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www.denistorri.info
www.denistorri.info/news
www.torri.info
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www.torridenis.eu
www.torridenis.eu/eventi
 https://issuu.com/denistorri
https://issuu.com/denistorri/docs/tfmagazine_september_october_2017
https://issuu.com/denistorri/docs/tf_magazine_dicembre_2017

Buona lettura e Buona giornata.

 

 

www.torridenis.eu/cultura

 

 




Grandi progetti Ricerca & Sviluppo: la nuova procedura di accesso – Denis Alborino Torri – Desteco Lugano

Incremento delle risorse finanziarie destinate agli interventi agevolativi “Agenda digitale e Industria sostenibile” e nuove domande a partire dall’8 gennaio 2018

Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 dicembre 2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 dicembre scorso, sono state incrementate le risorse finanziarie destinate agli interventi in favore di grandi progetti di ricerca e sviluppo di Agenda digitale e Industria sostenibile, a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca e ulteriori modifiche alla relativa disciplina recata dal decreto 24 luglio 2015.

Agli interventi sono stati infatti destinati:

  • 350.000.000,00 di euro del FRI, a valere sulla dotazione di risorse FRI, per la concessione di agevolazioni nella forma del finanziamento agevolato;
  • e 100.000.000,00 di euro del FCS, a valere sulle risorse del FCS, per la concessione di agevolazioni nella forma del contributo diretto alla spesa.

Con lo stesso decreto è stata inoltre introdotta un’importante modifica nelle misure di aiuto rispetto agli interventi fin qui attuati:

  • il contributo alla spesa viene elevato al 20% dei costi agevolabili (rispetto al 10% per le grandi imprese e al 15% per le piccole e medie imprese),
  • mentre il finanziamento agevolato viene fissato nella misura compresa tra il 50% e il 60% per le grandi imprese e tra il 50% e il 70% per le piccole e medie imprese (finora era compreso tra il 50% e il 70% per tutte le imprese).

Il tasso d’interesse resta pari al 20% di quello di riferimento, con un minimo dello 0,8%.

Le modifiche saranno applicate alle nuove domande di Agenda digitale e Industria sostenibile, che, come indicato nel decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 18 dicembre 2017 potranno essere presentate a partire dall’8 gennaio 2018.

Lo sportello resterà aperto tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 19.00. Già da oggi sarà possibile, tramite la piattaforma informatica del Soggetto gestore alla pagina https://fondocrescitasostenibile.mcc.it/mise-fcs/, cominciare a predisporre le domande.

Mentre alle domande relative all’intervento agevolativo “Industria sostenibile” presentate fino al giorno lavorativo precedente l’8 gennaio 2018 si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 luglio 2015 vigenti prima delle modifiche introdotte dal decreto ministeriale 18 ottobre 2017.

Per approfondimenti: Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 18.12.2017

 

Torri Denis Alborino

Refidest – Desteco

 

Fonte: EU, Ministero dello Sviluppo Economico

 




La competizione per garantire un diritto di stampa 3D è intensa nella quarta era della rivoluzione industriale

< A cura di Denis Alborino Torri –  Refidest – Desteco  >

In termini di  numero di domande di brevetto per la stampa 3D è aumentato rapidamente dal 2013, ed è in crescita inizia Denis Torri Desteco.

La concorrenza delle compagnie nazionali ed estere è intensa per garantire i diritti di brevetto a preoccupare la tecnologia di stampa 3D che è una delle tecnologie chiave nella quarta era della rivoluzione industriale.

Secondo KIPO, prosegue Denis Alborino Torri, il numero delle domande di brevetto relative alla stampa 3D era inferiore a 10 all’anno entro il 2012, ma 63 nel 2013 e ha continuato ad aumentare di 429 nel 2016, mostrando un rapido aumento negli ultimi tre anni.

La tecnologia di stampa 3D è quella di produrre un prodotto di una forma 3D, stratificando un metallo o un materiale polimerico uno strato per strato, basato su un disegno progettato in 3D. Poiché questa tecnologia può essere realizzata combinando dispositivi, materiali e tecnologie SW, è una tecnologia avanzata di nuova generazione ad avere una grande influenza in tutti i settori industriali pertinenti nella quarta era della rivoluzione industriale.

Tenendo conto delle tendenze delle domande pertinenti presentate nel 2017 sulla base di campi tecnologici dettagliati, le applicazioni relative ai dispositivi di stampa 3D hanno registrato la percentuale più elevata (71,1%) con 263 applicazioni. Ciò è dovuto al fatto che molte aziende hanno attivamente condotto gli sviluppi tecnologici per garantire un diritto di brevetto su un nuovo dispositivo di stampa 3D come scaduto il termine del brevetto originale del dispositivo di stampa 3D.

Denis Torri

DESTECO – REFIDEST –  LUGANO




Il greggio statunitense ai massimi – Denis Torri –

Il greggio statunitense ai massimi degli ultimi due anni per la chiusura dell’oleodotto Keystone

Nonostante la settimana sia stata caratterizzata da volumi di scambio ridotti, a causa della chiusura dei mercati statunitensi per la festività del Ringraziamento e della scarsa pubblicazione di dati economici, venerdì la maggior parte degli indici ha chiuso al rialzo informa Denis Torri – Desteco –

Martedì le azioni Usa hanno registrato un’impennata, toccando nuovi massimi. L’S&P 500 ha superato quota 2.600 e, pur non riuscendo a mantenersi su tale livello, ha comunque chiuso su nuovi massimi. Il settore tecnologico ha alimentato il rally, e anche il settore healthcare ha segnato un progresso. Alla riapertura dei mercati, dopo il Ringraziamento, l’S&P 500 e il Nasdaq hanno raggiunto i massimi storici, con i retailer concentrati sul Black Friday.

La Presidente della Federal Reserve, Janet Yellen, ha annunciato le sue dimissioni dal Board of Governors lasciando il posto a Jerome Powell, nonostante il suo mandato sarebbe scaduto nel 2024. La reazione dei mercati alla notizia è stata debole, poiché la decisione è in linea con quella dei suoi predecessori. Per quanto riguarda le altre notizie provenienti dalla Fed, è stato pubblicato il verbale dell’ultima riunione del FOMC, che rivela la preoccupazione di diversi policymaker sulla persistente debolezza dell’inflazione, che spinge il dollaro al ribasso.

Gli indici europei hanno registrato un inizio di settimana difficile, a causa dell’incertezza politica in Germania illustra Torri Denis Alborino – Ica Network -. I colloqui per una coalizione a tre sono falliti domenica sera, a causa delle divergenze in materia di politica sull’immigrazione. La Cancelliera Angela Merkel ha dichiarato di preferire un ritorno alle urne rispetto alla creazione di un governo di minoranza. Mentre gli investitori hanno mantenuto un atteggiamento cauto sulla situazione in Germania, le notizie positive sul fronte corporate e il livello record della fiducia delle imprese tedesche hanno spinto i mercati al rialzo. Venerdì, l’SPD si è dichiarato pronto a riaprire il dialogo con la Cancelliera per superare la fase di stallo. Nel Regno Unito, la sterlina ha inizialmente registrato un crollo dopo che l’Office for Budget Responsibility, un ente governativo indipendente, ha rivisto al ribasso le sue previsioni di crescita del Regno Unito per il 2017 dal 2% all’1,5%, per poi recuperare più avanti nel corso della settimana.

L’indice di riferimento di Hong Kong, Hang Seng, ha chiuso sopra quota 30.000 per la prima volta dopo dieci anni, sostenuto dalla solidità degli utili di società come Tencent, che lunedì è diventata la prima società cinese con una capitalizzazione di mercato superiore a 500 miliardi di dollari. Tuttavia, il giorno dopo il mercato ha registrato una pesante flessione, perdendo l’1%, dovuta al peggioramento del sentiment causato dal calo dei titoli continentali. L’indice Shenzhen Composite ha lasciato sul terreno il 2,9%, trascinato dall’andamento di finanziari e tecnologici.

Il prezzo del petrolio statunitense ha toccato i massimi degli ultimi due anni, a causa della parziale chiusura dell’oleodotto di Keyston. Questa settimana il benchmark internazionale, il Brent Crude, ha guadagnato l’1,8 %, toccando i 63,9 dollari al barile, mentre il West Texas Intermediate ha registrato un aumento del 4,2%.

Denis Alborino Torri

Fonte: EFG




Svizzera Accordi di libero scambio – ( Denis Alborino Torri )

Documento di sintesi a cura di

Denis Alborino Torri Ica Network – Desteco Lugano – Refidest

Oltre alla Convenzione AELS e all’accordo di libero scambio con l’Unione europea (UE), la Svizzera dispone di una rete di 28 accordi di libero scambio con 38 partner non appartenenti all’UE. Tali accordi sono di solito conclusi nell’ambito dell’Associazione europea di libero scambio (AELS); la Svizzera può però concludere accordi di libero scambio anche al di fuori dell’AELS, così com’è avvenuto con il Giappone e la Cina, inizia Denis  Alborino Torri Desteco – Ica Network  – Refidest.

La politica di libero scambio della Svizzera mira a migliorare le condizioni quadro che governano le relazioni economiche con certi partner economicamente importanti. L’obiettivo è garantire alle imprese svizzere un accesso ai mercati internazionali il più possibile privo di ostacoli e di discriminazioni rispetto a quello di cui beneficiano i loro principali concorrenti. Le misure di apertura dei mercati esteri sono particolarmente importanti nell’ambito della politica di stabilizzazione economica del Consiglio federale.

Con alcuni partner, gli Stati AELS firmano anche dichiarazioni di cooperazione. Tali dichiarazioni presuppongono un dialogo istituzionalizzato sulle possibilità di approfondimento dei rapporti economici che, in un secondo momento, potrebbero sfociare in negoziati di libero scambio .

Obiettivi e strategia

La Svizzera è fortemente orientata all’esportazione e ben integrata nell’economia mondiale. Gli scambi di beni e servizi e gli investimenti internazionali sono determinanti per la prosperità del Paese. Migliorare costantemente l’accesso ai mercati esteri è dunque uno degli obiettivi fondamentali della sua politica economica internazionale. Il miglior modo per raggiungerlo è tramite l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), consiglia Torri Denis Alborino Desteco – Refidest – Ica Network Lugano.

Per completare la liberalizzazione multilaterale degli scambi, sempre più Paesi concludono simultaneamente accordi di libero scambio bilaterali o plurilaterali, regionali o interregionali. La Svizzera si avvale degli accordi di libero scambio (ALS) per garantire alle proprie imprese un accesso ai mercati internazionali per lo meno equivalente a quello di cui beneficiano i suoi principali concorrenti (UE, Stati Uniti e Giappone), anch’essi intenzionati a intessere fitte reti di accordi. Gli ALS sono dunque uno strumento importante per mantenere e rafforzare la competitività della piazza economica elvetica.

La strategia di politica economica esterna del Consiglio federale contempla quattro criteri per la scelta di un eventuale partner di libero scambio:

  1. rilevanza economica effettiva e potenziale dell’eventuale partner;
  2. portata delle discriminazioni reali o potenziali che scaturirebbero da ALS tra l’eventuale partner e importanti concorrenti della Svizzera;
  3. disponibilità negoziale dell’eventuale partner e prospettive di riuscita;
  4. altre considerazioni, come ad esempio i benefici che si trarrebbero, a livello di stabilità e sviluppo economici, dalla conclusione di un accordo di libero scambio con un eventuale partner o – più in generale – la compatibilità con gli obiettivi della politica estera della Svizzera.

In un primo momento, cioè all’inizio degli anni ’90 – dopo la conclusione dei primi accordi con la Turchia e Israele – gli Stati AELS puntarono alla conclusione di accordi di libero scambio soprattutto con i paesi dell’Europa centrale e orientale. Come l’UE, anche i membri AELS conclusero accordi di libero scambio con i Paesi dell’Europa centrale e orientale con il duplice obiettivo di consolidare le riforme economiche di questi ultimi e migliorare il reciproco accesso ai rispettivi mercati. L’adesione all’UE il 1° maggio 2004 di Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Estonia, Lettonia e Lituania, il 1° gennaio 2007 di Romania e Bulgaria e il 1 luglio 2013 di Croazia , ha portato alla risoluzione dei rispettivi accordi. Oggi, il libero scambio con questi Paesi si regge sull’accordo stipulato nel 1972 tra Svizzera e UE. In Europa sono attualmente in vigore accordi di libero scambio AELS con Macedonia, Albania, Serbia, Ucraine e Montenegro. L’accordo di libero scambio con Bosnia-Herzegovina è stato firmato il 24 giugno 2013. Dei negoziati sono attualmente in corso con i paesi membri dell’ Unione doganale Russia/ Belarussia/ Kazakistan, informa Denis  Alborino Torri Desteco – Ica Network  – Refidest.

A partire dalla metà degli anni ’90 la rete di accordi si è progressivamente estesa al bacino mediterraneo: in questa zona sono stati finora conclusi otto accordi, rispettivamente con Turchia, Israele, Marocco, Autorità palestinese, Giordania, Libano, Tunisia ed Egitto. Attualmente sono in corso negoziati con l’Algeria. Scopo dei Paesi AELS è partecipare alla zona di libero scambio euro-mediterranea prevista dal processo di Barcellona dell’UE, e contribuire quindi a promuovere la cooperazione economica euro-mediterranea.

Alla fine degli anni ’90, con il crescente aumento del numero di accordi di libero scambio regionali e interregionali a livello mondiale, i Paesi AELS hanno iniziato a estendere la loro politica di libero scambio a potenziali partner in tutto il mondo: sono stati conclusi accordi con il Messico, Singapore, il Cile, la Corea del Sud e gli Stati della SACU (Unione doganale dell’Africa australe che comprende l’Africa del Sud, Botswana, Lesotho, Namibia e Swaziland), il Canada, la Colombia, gli Stati membri del Consiglio di cooperazione del Golfo (CCG: Arabia Saudita, Bahrein, Emirati Arabi Uniti, Qatar, Kuwait e Oman), il Perù, Hong Kong e i paesi dell’America centrale (Panama e Costa Rica). In corso di negoziato possiamo citare gli accordi con l’India, altri paesi dell’America centrale, la Tailandia, l’Indonesia, il Vietnam e la Malesia.

A livello bilaterale, un accordo di libero scambio e di partenariato economico tra Svizzera e Giappone è in vigore da settembre 2009. La Svizzera è il primo Paese europeo ad aver concluso un accordo di questo genere con il Giappone. Sempre a livello bilaterale, un accordo di libero scambio tra la Svizzera e la Cina è stato firmato il 6 luglio 2013. la Cina è, dopo gli Stati Uniti, la seconda economia nel mondo e, dopo l’Unione europea e gli Stati Uniti, il terzo più importante partner commerciale della Svizzera.

La Svizzera e gli altri Paesi dell’AELS intrattengono contatti con altri partner potenziali per esaminare le possibilità di stabilire delle relazioni di libero scambio. Fra questi troviamo, a titolo d’esempio, i paesi del Mercosur (dei quali fanno parte Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay).

Una descrizione attuale della rete di accordi di libero scambio della Svizzera nonché de negoziati in corso o in preparazione si trova nella rubrica „Accordi di libero scambio” (Elenco degli accordi di libero scambio della Svizzera)

Contenuto degli accordi di libero scambio

Gli accordi di libero scambio conclusi con i Paesi partner europei e del bacino mediterraneo nonché gli Stati della SACU (Unione doganale dell’Africa australe che comprende Africa del Sud, Botswana, Lesotho, Namibia e Swaziland) contengono per lo più disposizioni sulla circolazione delle merci (in particolare riguardo alla soppressione dei dazi doganali e altre restrizioni) e di regola sulla protezione della proprietà intellettuale. Questo tipo di accordi vengono anche comunemente definiti anche come accordi di “prima generazione”. Per quanto attiene alle merci, gli accordi di libero scambio portano sui prodotti industriali, il pesce, i prodotti agricoli trasformati, mentre i prodotti agricoli di base sono oggetto di accordi agricoli bilaterali distinti, conclusi tra i singoli Paesi AELS e il rispettivo partner di libero scambio. Una tale separazione è dovuta al fatto che i Paesi AELS non partecipano alla politica agricola comune.

Gli accordi conclusi con Bosnia-Erzegovina, Cile, Colombia, CCG, Corea del Sud, Hongkong Cina, Messico, Montenegro, gli Paesi dell’America centrale, Perù, Singapore e Ukraina nonché gli accordi bilaterali di libero scambio e di partenariato economico Svizzera-Giappone e Svizzera-Cina sono di ampia portata (cosiddetti di “seconda generazione”) poiché oltre alla circolazione delle merci e alla proprietà intellettuale includono generalmente anche impegni sostanziali in ambito di servizi, investimenti e mercati pubblici, nello specifico. Denis  Alborino Torri Desteco – Ica Network  – Refidest.

Effetti economici degli accordi di libero scambio illustra Denis  Alborino Torri Desteco – Ica Network  – Refidest.

Gli accordi di libero scambio conclusi dalla Svizzera con partner al di fuori dell’UE/AELS garantiscono agli attori economici svizzeri l’accesso a mercati importanti e dinamici.

–   I partner di libero scambio in questione rappresentano complessivamente un mercato di circa 2,2 miliardi di consumatori e un prodotto interno lordo (PIL) di circa 25 000 miliardi di dollari. Nel 2015 le esportazioni di merci svizzere verso questi Paesi costituivano il 23 % del totale delle esportazioni.

–   Gli accordi di libero scambio garantiscono la competitività della piazza economica svizzera e favoriscono la crescita e la creazione di valore aggiunto. Nei Paesi partner producono effetti analoghi. Tra il 1990 e il 2014 il PIL dei Paesi partner è cresciuto in media del 3,6 % all’anno, superando così la crescita mondiale del PIL di circa un punto percentuale.

–   Gli effetti sulla prosperità non derivano unicamente dall’accesso garantito al mercato per il settore delle esportazioni. I produttori beneficiano di fattori produttivi più convenienti, l’offerta a disposizione dei consumatori è anch’essa meno costosa e più diversificata e l’intensificazione della concorrenza aumenta la produttività. Gli accordi di libero scambio permettono inoltre alla Svizzera di assicurarsi un posto nelle catene del valore mondiali.

–   Dal 1988 al 2014 le esportazioni svizzere sono aumentate in media del 4,1 % all’anno, mentre le esportazioni verso partner di libero scambio al di fuori dell’UE/AELS sono aumentate il media di oltre l’8,5 % all’anno nei quattro anni successivi all’entrata in vigore di un accordo di libero scambio con il rispettivo partner.

–   Oltre al notevole aumento dei flussi commerciali, gli accordi di libero scambio permettono agli esportatori svizzeri di realizzare considerevoli risparmi sui dazi doganali. Ad esempio, nel 2014 i potenziali risparmi sui dazi doganali per le imprese stabilite in Svizzera che intrattengono scambi commerciali con partner di libero scambio al di fuori dell’UE/AELS erano stimati intorno ai 400 milioni di franchi. Sono stati presi in considerazione gli accordi di libero scambio entrati in vigore entro il 2013.

Gli accordi di libero scambio moderni non si limitano più alla liberalizzazione degli scambi di merci, ma coprono anche altri importanti settori.

–   Gli scambi di servizi rappresentano oggi oltre un quarto del commercio estero della Svizzera e negli ulti anni hanno registrato una crescita maggiore rispetto a quelli delle merci. I dati sulla struttura delle esportazioni svizzere di servizi destinate a partner di libero scambio indicano – nella misura in cui sono disponibili – che gran parte di queste esportazioni è costituita da diritti di licenza e servizi finanziari, assicurativi, di telecomunicazione, informatici e d’informazione.

–   In generale il volume degli investimenti diretti in uno Stato aumenta in media con il numero di accordi di libero scambio o di altri accordi di integrazione economica conclusi. Nel confronto internazionale la Svizzera occupa una posizione di prim’ordine sia come investitore che come destinataria di investimenti esteri. Il volume di investimenti della Svizzera presso i suoi partner di libero scambio al di fuori dell’UE/AELS ha continuato a crescere e nel 2014 rappresentava circa il 14,5 % del volume di investimenti svizzeri all’estero.

Per contro, il volume di investimenti dei suoi partner di libero scambio (UE/AELS esclusi) in Svizzera ammontava nel 2014 al 2,1 % del volume di investimenti esteri in Svizzera. Inoltre, i redditi da capitale derivanti da investimenti diretti svizzeri ammontavano nello stesso anno a 82 miliardi di franchi.

–   La protezione della proprietà intellettuale favorisce la Svizzera in quanto polo innovativo attraverso norme trasparenti e applicabili e svolge un ruolo importante per l’economia d’esportazione svizzera, che punta molto sull’innovazione.

–   Le norme concernenti gli appalti pubblici previste negli accordi di libero scambio estendono l’applicazione dell’Accordo dell’OMC agli Stati che non ne fanno parte e ad altri settori.

Torri Denis Alborino

Desteco Lugano – Ica Network – Refidest

 

 Fonte:  SECOCH, EU, CH




Israele e Arabia Saudita : business per la meccanica, metallurgia e beni strumentali

• Israele Le opportunità

• La politica economica dello Stato d’Israele è formata da un interessante mix di soluzioni ed approcci, molto apprezzati a livello internazionale, che costituiscono importanti opportunità di business per le imprese italiane che operano nel settore meccanica e beni strumentali.
L’elemento che maggiormente contraddistingue l’economia del Paese, è l’enorme capacità di innovazione, trasversale a tutti i settori dell’economia, dimostrata dal numero di brevetti pro-capite più alto al mondo e dalla presenza di Istituti di Ricerca fortemente orientati al business. La vocazione delle imprese è poi ovviamente quella dell’export, tenendo anche conto delle dimensioni ridotte del mercato interno (poco più di 8 ml di abitanti), di fattori storico-geografici e della scarsità di ricorse naturali.
Il mercato dell’UE è partner naturale per l’import-export di merci e servizi, favorito anche da politiche di riduzione delle barriere doganali (Da ricordare, peraltro, l’alto debito pubblico, attualmente però in fase di riduzione).
Israele vanta un vero primato a livello mondiale nei settori dell’High Tech: biomedicina, agricoltura, sicurezza (in particolare persone ed ambienti), energie rinnovabili, tecnologie ambientali (risparmio idrico, desalinizzazione), cyberspazio (scambio, modifica ed immagazzinamento dei dati attraverso reti informatiche e strutture fisiche).
Le imprese israeliane, con l’esclusione di quelle nel settore delle difesa, non sono particolarmente strutturate ed in conseguenza di ciò le imprese estere che forniscono un supporto a prototipazione, industrializzazione e produzione, nonché alla fornitura di componentistica, sono favorite come partner commerciali. Questo è quindi uno sbocco naturale per le imprese italiane del settore meccanica e beni strumentali.
Non va infine dimenticato che recentemente in Israele sono stati scoperti importanti giacimenti di gas che aprono ulteriori prospettive per le imprese del settore.
Numerosi sono gli accordi di cooperazione, a livello economico e per la ricerca, attivi tra Italia e Israele.

• Le difficoltà

Esportare in Israele non presenta particolari difficoltà; gli imprenditori devono comunque essere consapevoli che la burocrazia statale presenta inefficienze e le infrastrutture non sempre sono adeguate. Inoltre, per alcuni merci (pericolose, strumentazione militare, o provenienti da Paesi che non hanno rapporti diplomatici con Israele) sono previste delle restrizioni.
Da segnalare che per diversi articoli sono definite norme obbligatorie, in parte studiate per favorire i produttori interni.

• Arabia saudita Le opportunità

• Il Regno dell’Arabia Saudita presenta, nel ricco e costantemente in crescita mercato dei Paesi del Golfo, le migliori opportunità di business per le imprese italiane.
Il Governo sta infatti supportando da diversi anni una politica di diversificazione dal tradizionale settore oil & gas; tale diversificazione è evidente e non si basa unicamente sulla riduzione del prezzo delle materie prime.
• Le opportunità di commercializzazione, anche chiavi in mano, nel segmento della meccanica e dei beni industriali, sono molteplici; di seguito si elencano i settori più importanti:
• petrolchimico ed energia, storicamente il più promettente
• impiantistica, per le aree che vantano costi contenuti dell’energia (l’Arabia Saudita è tra i principali produttori al mondo di fertilizzanti)
• ospedaliero, un settore in grande sviluppo anche grazie alle commesse statali e private, in funzione della politica tesa a migliorare la qualità del servizio sanitario
• trattamento delle acque, costruzioni, lavorazione ed estrazione dei metalli
• Per cogliere al meglio tali opportunità, bisogna considerare alcuni fattori:
• i prodotti “Made in Italy” godono di una buona reputazione in termini di qualità, e sono quindi nel segmento alto della gamma; l’Italia è un partner storico e tra i primi esportatori nel Paese
• le imprese italiane sono apprezzate per la loro flessibilità ed elasticità
• i partner commerciali possono essere sia le imprese private che lo Stato, come anche le imprese che hanno acquisito la fornitura chiavi in mano di impianti, ospedali, complessi civili o industriali
• fondamentale, per consolidare il mercato, è non offrire unicamente prodotti, ma anche la componente di servizio; l’acquisizione di know-how da parte della committenza è un fattore di successo per la conclusione delle trattative commerciali
• l’Arabia Saudita è il primo Paese al mondo per spesa militare in relazione al PIL; dal 2009 (anche se ratificato nel 2007) è in vigore, con l’Italia, un accordo di cooperazione nel settore della difesa.

• Le difficoltà

I principali elementi di difficoltà per le imprese che vogliono esportare in Arabia Saudita, sono rappresentati da:
• l’apparato burocratico che bisogna affrontare per poter esportare, anche se negli ultimi anni l’Arabia Saudita ha avviato un processo di dematerializzazione delle pratiche di accesso al mercato
• i tempi di sdoganamento della merce tendono ad essere molto lunghi; spesso viene richiesta documentazione integrativa oltre a quella già presentata
• non esistono accordi bilaterali tra l’Unione Europea e l’Arabia Saudita, che fa parte del Consiglio di Cooperazione del Golfo –CCG- (insieme a Bahrein, Emirati Arabi Uniti, Kuwait, Qatar e Oman) e del “Pan Arab Free Trade Area Agreement”, la “Lega Araba” (Algeria, Arabia Saudita, Bahrain, Comore, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Iraq, Gibuti, Giordania, Kuwait, Libano, Libia, Mauritania, Marocco, Oman, Palestina, Qatar, Siria, Somalia, Sudan, Tunisia, Yemen)
• c’è un incremento delle barriere non tariffarie per l’ingresso delle merci nel Paese
• Le restrizioni previste per le importazioni in Arabia Saudita, di norma non riguardano la meccanica ed i beni strumentali.
Alla luce di quanto sopra, diventa quindi indispensabile disporre di un referente locale, che sia in grado di fornire servizi di supporto, senza i quali diminuiscono le possibilità di concludere in modo positivo gli affari.

font: n.mercati.m.esteri ue

Denis Torri




Esportare negli USA: FDA, Food and Drug Administration

FDAChe cos’è l’FDA?

La Food and Drug Administration (Agenzia per gli Alimenti e i Medicinali, abbreviato in FDA) è un ente governativo dipendente dal Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani degli Stati Uniti. È presieduta da un Commissario che viene nominato direttamente dal Presidente degli Stati Uniti d’America e confermato dal Senato.
Il principale scopo dell’Agenzia è quello di salvaguardare la salute dei cittadini americani dai prodotti in libero commercio, sia che siano stati prodotti internamente sia che vengano importati da Paesi stranieri, nello specifico l’FDA controlla:

Cibi e Bevande;
Medicine;
Cosmetici;
Dispositivi medici;
Prodotti che emettono radiazioni (come ad esempio forni a microonde o lampade abbronzanti);
Vaccini, sangue, emocomponenti e emoderivati per trasfusioni;
Mangimi e farmaci veterinari;
Tabacco.

Di cosa è responsabile e quali sono i compiti dell’FDA?

L’FDA svolge principalmente due compiti il primo è quello di dettare le regole che i produttori e i loro prodotti dovranno assolutamente rispettare, il secondo è quello di controllare che nessuno violi le suddette regole.
Quindi se un produttore italiano desidera vendere nel mercato statunitense deve prima di tutto verificare che il suo prodotto rispetti le regole della Food and Drug Administration. Tutti i prodotti all’importazione vengono sempre sottoposti a scrupolosi controlli da parte degli agenti dell’FDA – presenti in tutte le dogane del Paese – ed in particolare nel caso di “nuovi” produttori e prodotti.
Quando parliamo di FDA è importante sottolineare, quindi, che non stiamo parlando di un ente certificatore che a monte verifica determinati criteri e rilascia un “permesso”, l’FDA semplicemente rende pubbliche e facilmente consultabili le regole e sta al produttore comportarsi di conseguenza.
Una metodologia molto diversa rispetto a quella a cui siamo abituati in Italia, nel nostro Paese serve un’approvazione su metri e metri di carta praticamente per tutto, più snella ma allo stesso tempo molto più severa in caso di irregolarità. È importante essere quanto più possibile ligi alle regole per evitare pesanti sanzioni e l’iscrizione nella “black list” che a seconda della irregolarità riscontrata può portare l’interdizione da ulteriori importazioni negli Stati Uniti oppure la sistematica ispezione di tutte le merci di quel produttore per tre anni.

Quali sono le specifiche per i prodotti alimentari?

L’iter per quanto riguarda i prodotti alimentari e le bevande (esclusi formaggi, salumi e insaccati, uova, latte e prodotti derivati che sono soggetti alle regole del Dipartimento dell’Agricoltura e quelli sottovuoto che sono soggetti a registrazione FCE e alla procedura SID) è  leggermente più rigido rispetto a quello per altri prodotti di consumo quali ad esempio le creme per il corpo o i rossetti e prevede che, anche solo per una campionatura, prima di spedire la merce il produttore debba controllare che il proprio prodotto non contenga sostanze vietate dall’FDA, registrarsi, nominare un agente FDA, rivedere le etichette e le “nutrition facts”.
Per registrarsi vanno rilasciate alcune semplici informazioni su ragione sociale, stabilimento produttivo, magazzino, etc. La registrazione consente di ricevere il numero FDA che deve essere indicato sempre su tutti i documenti doganali.
L’FDA Agent sarà la persona incaricata dall’azienda italiana di interloquire con l’FDA, è una figura di comodo che non deve avere competenze specifiche e che non deve coincidere con l’importatore.
Per quanto riguarda l’etichetta è importante che non vi sia scritto sopra niente di fuorviante e non scientificamente dimostrabile, è altrettanto importante specificare informazioni che a noi sembrano ovvie come ad esempio: “che l’uso di alcolici non è adatto alle donne in gravidanza”.

Sul prodotto vanno sempre riportati, in base al quantitativo che si considera adeguato per una porzione e non su 100 grammi come in Italia, quali valori nutrizionali contenuti: calorie totali, calorie da grassi, grassi totali, grassi saturi, trans fat, colesterolo, sodio, carboidrati totali, fibre, zucchero, proteine, vitamina A (%), vitamina C (%), calcio (%) e ferro (%).

Eseguite queste azioni il prodotto può essere immesso liberamente nel mercato statunitense.
Per non sbagliare e per non correre inutili rischi soprattutto all’inizio, è sempre meglio rivolgersi ad un esperto, meglio se un consulente che dispone sia di uffici in Italia sia negli USA, che può quindi essere presente fisicamente in caso di “incidenti” in dogana!

Font.esportiano

Denis Torri