CONSULENZA PAESE CINA – A cura di Denis Torri – Desteco – Ica Network

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La Cina, anche con il freno a mano tirato (ovvero una crescita economica ambita del 7%), è la locomotiva di crescita dell’economia mondiale. Chi oggigiorno vuole dire la propria negli affari internazionali, non può evitare questo Paese. E da non dimenticare: le imprese svizzere godono di grandi vantaggi nell’ambito degli scambi commerciali con la Cina – per esempio rispetto alla concorrenza proveniente dall’UE. Questo grazie a un accordo di libero scambio che offre preziosi vantaggi doganali e una certezza del diritto e di pianificazione ottimizzate.

Accordo di libero scambio (ALS) Svizzera-Cina

Scheda informativa Accordo di libero scambio (ALS) Svizzera-Cina Sintesi

Il 6 luglio 2013 il consigliere federale Johann Schneider-Ammann e il ministro del commercio cinese GAO Hucheng hanno firmato un accordo bilaterale di libero scambio di ampia portata tra la Svizzera e la Repubblica popolare di Cina. Dopo i primi colloqui esplorativi nel novembre 2007, due seminari nel 2009 e uno studio di fattibilità congiunto nel 2010, le trattative erano state ufficialmente avviate nel gennaio 2011. L’accordo è quindi stato concordato in nove tornate negoziali e diversi incontri intermedi, tenutisi tra aprile 2011 e maggio 2013. L’ALS migliora l’accesso reciproco ai rispettivi mercati per le merci e i servizi, aumenta la sicurezza giuridica in materia di proprietà intellettuale e, in generale, per gli scambi economici bilaterali, contribuisce allo sviluppo sostenibile nonché ad approfondire i rapporti di collaborazione tra i due Paesi. L’ALS prevede l’eliminazione totale o parziale dei dazi doganali su gran parte del commercio bilaterale, contemplando talvolta dei periodi transitori. Nei settori degli ostacoli tecnici al commercio e delle misure sanitarie e fitosanitarie sono state concordate varie convenzioni di cooperazione settoriali volte a ridurre gli ostacoli di carattere non tariffario. Quanto allo scambio dei servizi, l’ALS contiene disposizioni più precise rispetto all’AGCS dell’OMC, tra l’altro nel campo delle procedure d’ammissione, nonché – per diversi servizi – maggiori obblighi volti a garantire l’accesso ai rispettivi mercati. Rispetto agli standard multilaterali dell’OMC, l’ALS perfeziona in singoli campi il livello di protezione della proprietà intellettuale e contiene disposizioni sull’applicazione del diritto. L’ALS prevede un’attuazione coerente, basata sui principi delle relazioni internazionali e sugli obiettivi dello sviluppo sostenibile. A tal fine sono stati integrati nel preambolo anche i principi dell’ONU e del diritto internazionale e, in altre disposizioni dell’ALS e negli accordi paralleli stipulati in concomitanza, varie disposizioni su questioni ambientali e del lavoro. L’ALS prevede infine un approfondimento della collaborazione bilaterale in vari campi.

Importanza dell’accordo di libero scambio per la Svizzera.

Oltre a essere la seconda economia al mondo in ordine di grandezza dopo gli Stati Uniti, la Cina è uno dei principali partner economici della Svizzera. La Cina è il più grande acquirente di prodotti industriali svizzeri in Asia e il terzo più grande al mondo (dopo l’UE e i Stati Uniti). Nel 2010 la Svizzera ha esportato verso la Cina merci per un valore di 7,8 miliardi di franchi (3,7 % di tutte le esportazioni dal nostro Paese), mentre le importazioni dalla Repubblica popolare si sono attestate a 10,3 miliardi di franchi (5,5 % di tutte le importazioni). Tra i principali beni d’esportazione figurano le macchine, gli strumenti, gli orologi nonché i prodotti chimici e farmaceutici. Dalla Cina si importano, tra l’altro, macchine, prodotti tessili e d’abbigliamento, prodotti chimici e dell’industria orologiera. Anche il commercio dei servizi è importante. Mentre operano in Cina numerosi prestatori di servizi svizzeri (tra cui banche, assicurazioni, imprese di logistica, di controllo delle merci e della qualità e di consulenza aziendale), diverse aziende di servizi cinesi dimostrano sempre più interesse per la piazza economica svizzera. L’accordo copre i seguenti campi tematici: commercio di beni (prodotti industriali e agricoli), regole d’origine, procedure doganali e agevolazioni degli scambi, misure di difesa commerciale, prescrizioni tecniche, misure sanitarie e fitosanitarie, scambi di servizi, protezione della proprietà intellettuale, concorrenza, promozione degli investimenti, trasparenza nel settore degli appalti, questioni ambientali e del lavoro attinenti al commercio, collaborazione economica e tecnica, disposizioni istituzionali (comitato misto, procedura di consultazione, composizione delle controversie). In virtù del suo ampio campo d’applicazione, l’ALS facilita l’esportazione di merci e servizi svizzeri verso il vasto mercato cinese, tuttora in crescita, agevola il commercio bilaterale, migliora la protezione della proprietà intellettuale e, in generale, la sicurezza giuridica negli scambi economici, promuove la collaborazione bilaterale tra Svizzera e Cina e contribuisce allo sviluppo sostenibile. L’ALS conferisce all’economia svizzera un vantaggio concorrenziale nei confronti dei Paesi che non dispongono di un tale accordo con la Repubblica popolare. Nel contempo, l’accordo previene il pericolo di una discriminazione degli operatori economici svizzeri rispetto ai partner di libero scambio della Cina attuali e futuri. L’ALS crea inoltre un quadro istituzionale per la collaborazione tra le relative autorità, finalizzata a sorvegliare e sviluppare l’accordo e a risolvere problemi concreti. Dato che le relazioni economiche tra Svizzera e Cina sono molto importanti ai fini di una diversificazione internazionale dei mercati d’esportazione svizzeri e del reperimento di prodotti d’importazione, l’ALS Svizzera-Cina contribuirà in misura sostanziale a rafforzare la piazza economica del nostro Paese.

Importanti disposizioni dell’accordo Preambolo

Il preambolo definisce il quadro generale e gli obiettivi dell’accordo. Le parti contraenti riconoscono che lo sviluppo economico e sociale e la protezione dell’ambiente sono elementi interdipendenti di uno sviluppo sostenibile. Esse mirano a favorire benessere e occupazione, ad applicare l’ALS per promuovere lo sviluppo sostenibile e ad intensificare i relativi rapporti di collaborazione. Le parti richiamano inoltre l’obbligo di salvaguardare i valori e i principi fondamentali delle relazioni e del diritto internazionale (tra cui la democrazia, la libertà, il progresso sociale, la giustizia e lo stato di diritto), rimandano al Memorandum d’intesa che Svizzera e Cina hanno concluso nel 2007 per promuovere il dialogo e la collaborazione a conferma, tra l’altro, del dialogo sui diritti umani intavolato dai due Paesi nel 1990. Le due parti ribadiscono i loro impegni assunti in virtù dello Statuto delle Nazioni Unite e riconoscono l’importanza della buona gestione aziendale e della responsabilità sociale d’impresa.

Campo d’applicazione territoriale

L’accordo si applica al territorio doganale della Repubblica popolare di Cina e al territorio della Svizzera. In virtù dell’unione doganale tra Svizzera e Liechtenstein, le disposizioni sul commercio di merci si applicano anche al Principato. Con la Regione amministrativa speciale di Hong Kong, che costituisce una zona doganale autonoma, la Svizzera ha già concluso nel 2011 un accordo di libero scambio nel quadro dell’AELS.

Scambi di merci

Dazi: Per quanto riguarda lo scambio di merci (prodotti industriali, prodotti agricoli trasformati e di base), l’ALS riprende numerose disposizioni del GATT1 (concernenti, tra l’altro, le imposte interne e il trattamento nazionale, le restrizioni all’importazione e all’esportazione, le imprese di Stato e le eccezioni). Con l’entrata in vigore dell’ALS si eliminano i dazi svizzeri ancora applicati ai prodotti industriali cinesi. Ciò significa che, oltre ai prodotti industriali già importati dalla Cina in franchigia doganale in virtù del sistema di preferenze generalizzate a favore dei Paesi in sviluppo, anche i prodotti tessili e le scarpe saranno esonerati dai dazi doganali. In cambio, gran parte dei prodotti industriali svizzeri esportati verso la Cina saranno esonerati totalmente o parzialmente dai dazi doganali a partire dall’entrata in vigore dell’ALS, con periodi di soppressione di 5 o 10 anni (in singoli casi 12 o 15). I periodi transitori e la possibilità di un’eliminazione parziale si applicano ai prodotti per i quali la Cina ha fatto valere particolari oneri di adeguamento dovuti in parte al livello di dazio notevolmente più elevato (tra l’altro per determinati prodotti dei settori orologieri, delle macchine e chimico-farmaceutico), mentre le eccezioni concernono singole linee tariffarie con particolari sensibilità (soprattutto per i due ultimi settori menzionati). Grazie all’ALS, gran parte dei prodotti agricoli svizzeri con potenziale d’esportazione potrà accedere al mercato cinese in franchigia doganale (tra cui i latticini come formaggi, yogurt, latte 1 General Agreement on Tariffs and Trade (Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio) dell’organizzazione mondiale del commercio  in polvere e burro, la carne secca di manzo, i prodotti trasformati come cioccolata, alimenti per bambini, biscotti, marmellate, il torrefatto, i prodotti a base di zucchero, i gelati, le bevande non alcoliche e il vino). In compenso la Svizzera concede, nell’ambito della sua politica agricola, agevolazioni doganali su una serie di prodotti selezionati (quanto ai prodotti agricoli di base: sui prodotti tropici, su importazioni al di fuori dei periodi di raccolta svizzeri o nell’ambito dei contingenti OMC, come ad esempio su determinate carni, su miele, fiori recisi e determinati legumi, frutti e succhi di frutta). Le prescrizioni svizzere in materia d’igiene, salute ed etichettatura rimangono pienamente applicabili. Per i dazi all’importazione dei prodotti agricoli trasformati (prodotti da forno, cioccolata, prodotti a base di zucchero, pasta, ecc.) viene eliminato, come nei precedenti ALS, l’elemento di protezione industriale e su alcune linee tariffarie che la Cina è fortemente interessata a esportare (soprattutto nell’ambito dei prodotti a base di zucchero, da forno e della pasta nonché del burro d’arachidi) vengono concessi sconti supplementari. Rimane inalterata la possibilità di compensare gli svantaggi dovuti al prezzo delle materie prime per l’esportazione dei prodotti trasformati sancita dalla «legge sul cioccolato». In vista di ulteriori miglioramenti delle condizioni d’accesso ai rispettivi mercati, entrambe le parti hanno concordato una clausola di verifica, secondo cui le concessioni doganali vengono sottoposte a un riesame ogni due anni. Regole d’origine Nelle diverse categorie di prodotti, la lavorazione – che dev’essere effettuata nel Paese d’origine affinché un prodotto possa beneficiare di agevolazioni doganali in quanto originario – è definita nelle cosiddette regole di lista, come d’uso negli ALS. Le regole di lista concordate con la Cina tengono conto dei metodi di produzione moderni in modo da consentire l’effettivo sfruttamento della possibilità d’accesso preferenziale ai rispettivi mercati. Per i prodotti industriali, l’origine è conferita, di regola, dal cambiamento della voce di tariffa doganale a quattro cifre o in virtù di una creazione di valore nel Paese pari ad almeno il 40 per cento (relativamente al prezzo franco fabbrica). Come nei precedenti ALS della Svizzera, le regole di lista per i prodotti agricoli di base e per quelli trasformati tengono conto delle specifiche esigenze settoriali. Le merci di origine di entrambe le parti possono essere cumulate. La regola del trasporto diretto consente di suddividere gli invii, sotto sorveglianza doganale, in Stati terzi senza che l’origine vada persa. L’origine è comprovata dal consueto certificato di circolazione delle merci EUR.1 o dalla dichiarazione d’origine riportata direttamente sulla fattura o sul bollettino di consegna («selfdeclaration»). Contrariamente a quanto convenuto in altri ALS, il certificato EUR.1 deve contenere informazioni supplementari. La dichiarazione d’origine, grazie alla quale la comprova dell’origine può essere fornita senza moduli supplementari, è riservata agli esportatori debitamente autorizzati. Le dichiarazioni d’origine devono essere contrassegnate da un numero di serie. Alle domande di riesame occorre rispondere entro un termine di sei mesi. Agevolazioni degli scambi Con le disposizioni sulle agevolazioni degli scambi, le parti s’impegnano a rispettare gli standard internazionali in materia d’impostazione delle procedure doganali. Esse s’impegnano inoltre a pubblicare le leggi e ordinanze rilevanti per il traffico delle merci, a collaborare nel campo delle agevolazioni degli scambi, a fornire agli operatori economici informazioni attendibili su tariffe e regole d’origine e a basare i controlli doganali su analisi di rischio oggettive. Misure di difesa commerciale Per quanto concerne le misure antidumping, le sovvenzioni e le relative contromisure, l’ALS rimanda alle disposizioni dell’OMC pertinenti. Sono previste consultazioni bilaterali preliminari tra le parti. Inoltre, a determinate condizioni l’accordo consente alle parti di applicare misure di protezione bilaterali. Se a causa delle concessioni fissate per contratto le importazioni aumentano in misura tale da minacciare o recare seri danni a un settore economico nazionale, vi è la possibilità di sospendere a titolo provvisorio determinate concessioni doganali. Ostacoli tecnici al commercio (TBT) e standard sanitari e fitosanitari (SPS) Le disposizioni su TBT e SPS vanno oltre le norme dell’OMC, in particolare per quanto concerne l’armonizzazione delle prescrizioni nazionali con le norme e direttive degli organismi internazionali di normazione riconosciuti. Rimane invariato l’elevato livello svizzero di protezione e sicurezza sanitaria. In materia di TBT e SPS, l’ALS prevede una collaborazione più intensa tra le autorità nell’ottica di risolvere in maniera pragmatica questioni e problemi aziendali specifici. Nel campo degli SPS si mira ad esempio a una riduzione del numero di controlli aziendali cinesi in Svizzera. Queste disposizioni vengono integrate da quattro accordi supplementari. Gli accordi sui dispositivi di telecomunicazione, sulla certificazione e l’accreditamento e sugli SPS prevedono un approfondimento della collaborazione tra le autorità competenti, mentre nel settore degli strumenti di misurazione viene disciplinato il riconoscimento reciproco dei risultati dei test. Un quinto accordo supplementare stabilisce che i quattro suddetti accordi entrino in vigore a titolo provvisorio dal momento della firma dell’ALS fino alla sua entrata in vigore. Servizi Le disposizioni sullo scambio di servizi si rifanno all’AGCS2 , in quanto ne riprendono le definizioni e le regole pertinenti (in particolare le quattro modalità di fornitura3 , l’accesso al mercato, il trattamento nazionale e le eccezioni), oppure precisano o adeguano il contesto bilaterale (p. es. regolamentazione interna, pagamenti e trasferimenti). Le disposizioni dell’accordo si applicano a tutte le misure prese a livello di governo centrale, regionale e locale con incidenza sugli scambi di servizi, nonché alle misure adottate da organizzazioni non statali nell’esercizio di funzioni sovrane ad esse delegate. Gli obblighi generali dell’accordo si applicano a tutti i settori dei servizi, salvo alle prestazioni fornite da organismi statali nell’esercizio di funzioni sovrane (vale a dire su base non commerciale e non in concorrenza con altri fornitori). Come nell’AGCS, i diritti di traffico aereo non sono oggetto dell’ALS. Sulla medicina tradizionale cinese (MTC) sarà avviato un dialogo nell’ambito del quale è prevista un’intensificazione della collaborazione. Rispetto all’AGCS la sicurezza giuridica viene ampliata mediante disposizioni orizzontali ben precise, tra l’altro in materia di trasparenza e procedure d’ammissione. Alcune disposizioni settoriali sulle prestazioni finanziarie specificano, tra l’altro, le prescrizioni applicabili alle misure in materia di vigilanza (che devono essere oggettive e non discriminare i prestatori stranieri rispetto a quelli nazionali) e prevedono obblighi di trasparenza e informazione concernenti la regolamentazione finanziaria. Le disposizioni sulla fornitura di servizi da parte di persone fisiche delimitano le categorie di persone soggette all’ALS (dirigenti e specialisti che si trasferiscono all’interno dell’azienda, prestatori altamente qualificati che prestano servizi su contratto a tempo determinato, nonché venditori e viaggiatori d’affari) e precisano determinate condizioni quadra per procedure relative ai permessi di lavoro e alle autorizzazioni d’entrata (segnatamente sulla trasparenza, le scadenze e gli obblighi d’informazione). Non rientrano nel campo d’applicazione dell’ALS le misure che disciplinano l’accesso al mercato del lavoro o la dimora permanente. Come nell’AGCS, gli impegni specifici in materia di accesso al mercato e di trattamento nazionale sono fissati in elenchi positivi. Rispetto all’AGCS, gli impegni della Cina si estendono su ulteriori settori e contengono diversi miglioramenti negli ambiti dei servizi ambientali (gestione idrica, servizi di depurazione dell’aria e di protezione fonica), servizi finanziari (in particolare il commercio di titoli), servizi di traffico aereo (manutenzione e riparazione di velivoli, servizi di assistenza al suolo), servizi di logistica (servizi di sdoganamento) e per i prestatori di servizi a tempo determinato (in particolare installatori e riparatori di macchine, architetti e ingegneri). La Svizzera perfeziona i suoi impegni nel campo dei servizi di formazione privati (in particolare per le lingue straniere), dei servizi finanziari (p. es. assicurazione di responsabilità civile per velivoli, emissione di titoli in franchi svizzeri), servizi di traffico aereo (servizi di 2 General Agreement on Trade in Service (Accordo generale sui commercio dei servizi) dell’Organizzazione mondiale del commercio OMC 3 (1) Fornitura transfrontaliera dei servizi; (2) fruizione all‘estero; (3) presenza commerciale all‘estero; (4) fornitura transfrontaliera di servizi da parte di persone fisiche distaccate all’estero assistenza al suolo e di gestione aeroportuale) nonché attraverso ulteriori servizi a tempo determinato forniti da prestatori altamente qualificati (in particolare installatori e riparatori di macchine, ingegneri e consulenti aziendali). In diversi settori – come nell’AGCS – la Svizzera non assume impegni o ne assume in misura limitata (p. es. prestazioni audiovisive e culturali, servizi di trasporto concessionari, assicurazioni immobiliari cantonali, prestazioni formative e sanitarie pubbliche). Inoltre, come nell’AGCS, entrambe le parti si riservano le medesime deroghe alla clausola della nazione più favorita (la Svizzera, ad esempio, per diversi settori in cui esistono accordi bilaterali con l’UE). Una clausola di riesame prevede infine che si verifichino ogni due anni le liste d’impegni nell’ottica di un’ulteriore liberalizzazione degli scambi di servizi. Protezione della proprietà intellettuale Quanto alla protezione della proprietà intellettuale, le parti s’impegnano ad applicare severi standard internazionali e a rispettare i principi della nazione più favorita e del trattamento nazionale. Le parti s’impegnano inoltre ad approfondire la collaborazione nel contesto del dialogo bilaterale sulla proprietà intellettuale condotto dal 2007. Rispetto allo standard multilaterale sancito dall’Accordo TRIPS4 , il livello di protezione viene specificato o perfezionato in diversi ambiti. Nel campo dei diritti d’autore, ad esempio, i diritti che secondo l’Accordo WIPO5 valgono per i fonogrammi vengono estesi ai supporti audiovisivi (video, DVD, ecc.). In qualità di nuova tipologia vanno protetti anche i marchi acustici. Nel campo dei brevetti, la possibilità di brevettare le invenzioni biotecnologiche è stata precisata in analogia alla convenzione europea sui brevetti. Le parti possono inoltre esigere che al momento di depositare un brevetto si debbano indicare, qualora abbiano funto da base per l’invenzione, le risorse genetiche e le conoscenze tradizionali che vi sono confluite. La confidenzialità dei risultati dei testi effettuati ai fini di una procedura d’autorizzazione per l’immissione in commercio di prodotti farmaceutici e agrochimici va protetta per almeno sei anni. Per i vini e gli alcolici ai sensi dell’articolo 23 TRIPS, l’elevato livello di protezione delle indicazioni geografiche viene esteso a tutti i prodotti. Occorre garantire che merci e servizi non rechino indicazioni d’origine ingannevoli e che i nomi dei Paesi, le bandiere nazionali e gli stemmi dei partiti non siano utilizzati in maniera fallace o registrati come nomi di società o marche. Rispetto alla convenzione UPOV6 (nella sua versione del 1978, di cui la Cina è firmataria), la protezione delle nuove varietà vegetali viene estesa anche alla loro esportazione. Inoltre, al momento di rivedere il suo elenco nazionale di varietà vegetali ammesse alla tutela, ossia nel 2016, la Cina si dichiara disposta ad accordare la priorità a determinati tipi di piante rilevanti per l’industria svizzera. Per quanto concerne l’applicazione del diritto, l’ALS definisce misure di lotta alla contraffazione e alla pirateria che le autorità doganali possono attuare non soltanto all’importazione, ma anche all’esportazione delle merci. Sono previste la confisca di prodotti sospetti (d’ufficio o su richiesta del titolare dei diritti) e la possibilità di analizzare prove o campioni delle merci trattenute. Queste misure si possono applicare in caso di violazioni sia dei diritti di marchio e d’autore sia dei brevetti e dei design protetti. È inoltre necessario che esistano procedure civili e penali per la persecuzione delle violazioni del diritto e per le richieste di risarcimento danni e che sia possibile disporre misure cautelari e superprovvisionali. Nell’ambito della procedura civile si devono poter disporre misure sia contro le merci contraffatte sia contro i materiali e gli strumenti con cui sono state prodotte (compresa la confisca e l’eliminazione). Infine, nell’ottica di un ulteriore perfezionamento della protezione, sono previste clausole di revisione sia generali sia specifiche (p. es. per la protezione delle varietà vegetali). 4 Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio) dell’Organizzazione mondiale del commercio OMC 5 World Intellectual Property Organisation (Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale) 6 Union internationale pour la protection des obtentions végétales / International Union for the Protection of New Varieties of Plants (Unione internazionale per la protezione delle nuove varietà vegetali) Promozione degli investimenti Le disposizioni sulla promozione degli investimenti integrano l’accordo bilaterale tra Svizzera e Cina, entrato in vigore nell’aprile 2010, sulla promozione e la protezione reciproca degli investimenti (accordo sulla protezione degli investimenti APPI). Dal momento che l’APPI continua a rimanere in vigore, le disposizioni dell’ALS si limitano all’aspetto della promozione. In questo ambito sono previsti in particolare una maggiore cooperazione tra le parti (p. es. sotto forma di uno scambio d’informazioni in materia di regolamentazioni e misure di promozione degli investimenti) nonché il sostegno agli investitori che intendono farsi un’idea più precisa del relativo contesto normativo. Una clausola di revisione prevede che, su richiesta di una parte, siano intavolati dei negoziati qualora una parte conclude un accordo con uno Stato terzo con privilegi che oltrepassano quelli stabiliti dall’ALS Svizzera-Cina. Concorrenza Le parti sono tenute ad attuare il loro diritto in materia di concorrenza in modo da evitare che gli eventuali comportamenti anticoncorrenziali delle imprese (in particolare accordi illeciti, abusi di posizioni dominanti sul mercato nonché fusioni che ostacolano la concorrenza) non vanifichino i vantaggi risultanti dall’accordo in questione. Nei casi in cui il commercio tra le parti dovesse risultare pregiudicato, le autorità competenti collaborano al fine di attuare in modo efficiente il diritto in materia di concorrenza. Per risolvere eventuali controversie una parte può chiedere l’avvio di consultazioni in seno al comitato misto. Questioni ambientali Con le disposizioni sulle questioni ambientali, le parti contraenti riconoscono il principio secondo cui lo sviluppo economico e sociale e la protezione dell’ambiente sono elementi interdipendenti dello sviluppo sostenibile. Esse sottolineano la loro volontà di promuovere lo sviluppo economico e il commercio bilaterale in modo da contribuire allo sviluppo sostenibile e di attuare in maniera efficiente nella loro legislazione nazionale e nella prassi gli accordi ambientali e gli impegni ad esse applicabili risultanti da altri strumenti ambientali multilaterali. Le parti s’impegnano inoltre a migliorare il livello di protezione ambientale, tra l’altro mediante l’attuazione efficiente della loro legislazione ambientale. Esse riconoscono che il livello di protezione ambientale previsto nelle loro legislazioni nazionali non deve essere ridotto nell’ottica di incentivare gli investimenti o assicurarsi benefici commerciali e che gli standard ambientali non devono essere usati per scopi protezionistici. Le parti mirano a facilitare gli investimenti e la diffusione di merci, servizi e tecnologie che hanno un impatto positivo sull’ambiente e a promuovere in questo campo la collaborazione interaziendale. Esse sono intenzionate a intensificare la loro collaborazione su questioni ambientali a livello sia bilaterale sia multilaterale. Per facilitare l’attuazione delle disposizioni sull’ambiente sono stati definiti appositi punti di contatto. Una parte può chiedere che si tengano consultazioni in seno al comitato misto dell’ALS su questioni riguardanti le disposizioni ambientali. Le eventuali controversie sull’attuazione di tali disposizioni devono essere risolte in questo contesto. Una clausola di revisione prevede che le parti verifichino regolarmente alla luce degli ultimi sviluppi internazionali pertinenti i progressi conseguiti sul piano dell’attuazione degli obiettivi ambientali. Collaborazione economica e tecnica Con le disposizioni sulla collaborazione economica e tecnica le parti si prefiggono di promuovere l’utilità reciproca dell’accordo nell’ottica di uno sviluppo sostenibile, tra l’altro in relazione alle possibilità commerciali e d’investimento e attraverso il potenziamento della competitività e capacità d’innovazione. Fra i temi su cui la collaborazione potrà vertere figurano: lo sviluppo sostenibile, con particolare riguardo alle questioni ambientali e del lavoro e con un rinvio all’accordo sulla collaborazione in materia di lavoro e occupazione (cfr. sotto), i servizi, l’industria, l’agricoltura, la protezione della proprietà intellettuale e il controllo della qualità. Gli ambiti di collaborazione previsti sono descritti più dettagliatamente in un programma di lavoro separato, in cui figurano ad esempio l’industria (creazione di un gruppo di lavoro «orologi»), la sanità (tra cui la medicina tradizionale cinese), i servizi (tra cui il turismo), l’agricoltura (tra cui la produzione ecologica sostenibile), il controllo della qualità (tra cui la sicurezza dei prodotti), la protezione della proprietà intellettuale (standard di protezione ed esecuzione).

Nel contesto delle disposizioni sulla collaborazione economica e tecnica, le parti concordano di tenere consultazioni e di collaborare nel campo degli appalti pubblici. A questo proposito sono inoltre previsti specifici obblighi in materia di trasparenza e appositi servizi d’informazione. Le parti s’impegnano inoltre a intavolare negoziati su un accordo bilaterale sugli appalti pubblici non appena si concluderanno le attuali trattative della Cina per un’adesione al GPA7 . Comitato misto e composizione delle controversie Per vigilare sull’attuazione e lo sviluppo dell’accordo viene istituito un comitato misto paritetico con poteri decisionali per consenso. Il comitato si riunisce in caso di necessità, ma almeno ogni due anni. La comunicazione corrente tra le parti si svolge attraverso punti di contatto predefiniti. A sostegno del comitato misto sono previsti diversi sottocomitati (per le questioni d’origine, le procedure doganali, gli SPS e i servizi). In caso di necessità, il comitato misto può istituire ulteriori sottocomitati e gruppi di lavoro. Le Parti contraenti regolano tutte le controversie sull’applicazione del presente Accordo per via consultiva. Se non giungono a un accordo possono chiedere, per determinate questioni, l’avvio di una procedura arbitrale interstatale. Per le parti alla controversia le decisioni del tribunale arbitrale sono vincolanti e definitive. Accordo sulla collaborazione in materia di lavoro e occupazione Oltre ad aver integrato nell’ALS il concetto di sviluppo sostenibile e le relative disposizioni ambientali, Svizzera e Cina hanno concluso un accordo parallelo sulla collaborazione in materia di lavoro e occupazione. Questo accordo sul lavoro è connesso all’ALS mediante un rinvio. La Cina e la Svizzera ribadiscono gli impegni assunti con l’adesione all’OIL8 , compreso l’obbligo di attuare concretamente le convenzioni OIL ad esse applicabili. Esse richiamano inoltre gli impegni assunti in virtù della «Dichiarazione ministeriale del Consiglio economico e sociale dell’ONU (ECOSOC) sulla piena occupazione e sul lavoro dignitoso per tutti» (2006) e della «Dichiarazione sulla giustizia sociale per una globalizzazione giusta» (2008). Le parti sottolineano la loro volontà di migliorare le condizioni di lavoro e di tutelare e valorizzare i diritti fondamentali sul posto di lavoro. Esse s’impegnano ad attuare la loro legislazione in materia di lavoro in modo efficace. Riconoscono che il livello degli standard lavorativi prescritto nelle loro legislazioni nazionali non deve essere ridotto nell’ottica di incentivare gli investimenti o assicurarsi benefici commerciali e che tali standard non devono essere usati per scopi protezionistici. L’accordo sul lavoro riconferma l’importanza di una collaborazione bilaterale in materia di lavoro e occupazione. Questa collaborazione dovrà svolgersi nell’ambito del Memorandum d’intesa bilaterale del 2011 sulla collaborazione in materia di lavoro e occupazione. Per facilitare l’attuazione dell’accordo sul lavoro sono stati definiti appositi punti di contatto. In caso di controversie sull’applicazione dell’accordo, ogni parte contraente può chiedere l’avvio di consultazioni tra le parti nell’ottica di raggiungere una soluzione consensuale. In caso di necessità queste consultazioni possono svolgersi a livello ministeriale.

Denis Alborino Torri

Desteco – Refidest

 

Fonte:  SECO_CH

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